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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2011 15.2011.54

26 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·943 parole·~5 min·2

Riassunto

Ricorso contro la revoca del pignoramento di un oggetto ritenuto appartenere ad un terzo. Carenza d'interesse e quindi di legittimità dell'escusso

Testo integrale

Incarto n. 15.2011.54

Lugano 26 maggio 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 11 maggio 2011 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento 26 aprile 2011 emesso nella procedura eseguita nei confronti della ricorrente a favore dei gruppi n. __________, __________ e __________, che interessa anche

PI 1

viste le osservazioni 11 maggio della comunione ereditaria e 13 maggio 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Il 25 marzo 2011 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’in­canto nelle esecuzioni promosse nei confronti di RI 1 dai creditori dei gruppi n. __________, __________ e __________. Tra i beni da realizzare figurava una forno per verniciatura di marca USI. La PI 1, proprietaria dell’im­mobile in cui l’escussa esercita la sua attività, ha rivendicato il forno in questione. Il 23 marzo 2011, l’Ufficio ha quindi notificato la rivendicazione alla debitrice e ai creditori. Nel termine impartito solo l’escussa ha contestato il diritto vantato dalla PI 1, alla quale è poi stato assegnato, il 6 aprile 2011, il termine di 20 giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 109 LEF.

                                  B.   Il 26 aprile 2011, l’Ufficio, dopo che la comunione ereditaria aveva prodotto un estratto dal Registro di commercio da cui risulta che il forno in questione è iscritto a sommarione del fondo di sua proprietà, ha revocato l’assegnazione di termine e stralciato il forno dal pignoramento.

                                  C.   L’escussa ricorre contro tale provvedimento, facendo valere che il forno è stato ceduto all’asta ad un terzo, PI 2, il 10 giugno 2003, precisando che l’indicazione del sommarione riguarderebbe il forno solo quale edificio (tettoia di copertura) e non quale attrezzatura.

                                  D.   Nelle sue osservazioni, la PI 1 conferma la propria pretesa, precisando che il forno in questione non è stato realizzato nella procedura fallimentare diretta nei confronti di C__________ SA (chiusa nel 2006). In conclusione, chiede come l’ufficio d’esecuzione abbia potuto porre all’asta un oggetto che risulta essere stato ceduto, senza il suo consenso, ad un terzo.

Considerato in diritto:

                                   1.   Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’ado­zione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambi­to di un’esecuzione o di un fallimento (Gillié­ron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Gine­vra/Monaco 2000, n. 168 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Comet­ta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 17).

                                         In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, op. cit., p. 15 ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 17, con rif.).

                                   2.   Nel caso in esame, l’escussa non fa valere alcun interesse proprio né pratico all’annullamento del provvedimento impugnato: infatti nell’asserire che il forno sia di proprietà di un terzo, qualunque esso sia, ammette implicitamente di non rivendicare alcun diritto proprio sull’oggetto. D’altronde, nella misura in cui il provvedimento impugnato esclude il forno dal pignoramento essa non potrebbe comunque recare alcun pregiudizio all’escussa. Vero è che al punto n. 1 del dispositivo il forno “viene riconosciuto di proprietà del terzo PI 1”, ma, oltre al fatto che la questione a sapere chi, tra la comunione ereditaria e PI 2, ne sia il vero proprietario è giuridicamente irrilevante per l’escussa, l’infelice formulazione non ha in ogni caso rilevanza sulla questione di merito, dal momento che l’Ufficio non ha potere giudiziario. Semmai un giudizio sulla proprietà del forno andrà emesso dal tribunale civile competente all’infuori delle procedure esecutive dirette nei confronti dell’e­scussa.

                                   3.   A scanso di equivoci, va precisato che il forno non è stato venduto all’asta nelle procedure esecutive dirette nei confronti di RI 1, visto che con la decisione impugnata l’Ufficio l’ha appunto escluso dal pignoramento. Nella misura in cui la critica espressa dalla PI 1 nelle sue osservazioni dovesse riferirsi all’aggiudicazione avvenuta nel 2003 (nell’ambito delle esecuzioni dirette contro C__________ SA a favore dei gruppi n. __________ ecc.), occorre rilevare come la stessa sia manifestamente tardiva (cfr. art. 132a cpv. 3 LEF).

                                   4.   Il ricorso è pertanto irricevibile.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                         Non è necessario ordinare la notifica della presente sentenza ai creditori, siccome essi hanno già in precedenza rinunciato a contestare la rivendicazione formulata dalla PI 1.

Richiamati gli art. 17, 20a, 106 segg. LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                  – PI 1, __________;

                                                                   – PI 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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