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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2011 15.2011.39

1 aprile 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·945 parole·~5 min·3

Riassunto

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Testo integrale

Incarto n. 15.2011.39

Lugano 1° aprile 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 25 marzo 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

ES 1, __________  

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

PI 9  

composta di

1. ES 1, __________ 2. PI 1 ,__________ 3. PI 8, __________

4. PI 7, __________

nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro l’escussa da

1. PI 2 2. PI 3 (1 e 2 rappr. da: RA 1) 3. PI 2, 6500 Bellinzona (rappr. da __________, __________, __________) 4. PI 3, __________, __________ (rappr. da: __________, __________, __________ __________, __________) 5. PI 4 (rappr. da: RA 2 , __________) 6. PI 5 (rappr. da: RA 3) 7. PI 6

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Nelle varie procedure esecutive promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escussa, di PI 8, PI 1 e PI 7. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in territorio del Comune __________.

                                     B.      Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 10 gennaio 2011 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 9 febbraio 2011. All’udienza, alla quale erano assenti tutti i creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

                                              Il 10 febbraio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                                     C.      Con scritto 11 febbraio 2011 l’Ufficio ha comunicato agli interessati di aver determinato il valore della quota di 1/12 pignorata a ES 1 nell’eredità indivisa fu PI 9 in fr. 27’161.60.

                                     D.      Il 25 marzo 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto:                    1.      Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 9 composta dall’escussa e da PI 1, PI 7, PI 8.

                                     2.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

                                     3.      L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte di 1/12 spettante all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 9 assomma a fr. 27'161.60 (cfr. scritto 11 febbraio 2011 trasmesso agli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate.

                                              Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escussa (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                     4.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati. L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di 1/12 di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 27'171.60. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso lo scritto 11 febbraio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.

                                     5.      L’istanza è quindi accolta.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                     1.      L’istanza è accolta.

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a ES 1 nella divisione della CC 1 composta di ES 1, PI 1, PI 7 e PI 8.

                                     2.       Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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