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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2011 15.2011.36

20 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·730 parole·~4 min·2

Riassunto

Opposizione a precetto esecutivo: onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 15.2011.36

Lugano 20 maggio 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 marzo 2011 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 PI 1      

in tema di opposizione a precetto esecutivo;

viste le osservazioni:

- 22 marzo e 15 aprile 2011 dell’CO 1, __________;

- 20 aprile e 16 maggio 2011 di La Posta Svizzera, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      

                                     A.      Con precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1, con RI 1 quale condebitore solidale, per l’incasso di un credito di fr. 10’000.00 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 17 dicembre 2010, risulta che esso è stato notificato a RI 1, marito dell’escussa, il 20 dicembre 2010. Al precetto non sarebbe stata interposta opposizione.

                                     B.      Avendo chiesto il creditore il proseguimento dell’ esecuzione, il 16 marzo 2011 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

C.           Con ricorso 21 marzo 2011 RI 1 postula che venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________e che venga di conseguenza annullato l’avviso di pignoramento del 16 marzo 2011.

                                              La ricorrente argomenta che il funzionario postale che ha proceduto alla notifica ha compilato il precetto esecutivo, ha apposto la scritta “faccio” e ha sottolineato la parola “OPPOSIZIONE” nella rubrica opposizione del precetto esecutivo, segnando anche con una crocetta dove il marito, al quale è stato notificato l’atto, doveva firmare ed in seguito avrebbe anche firmato.

                                     D.      Con osservazioni del 16 maggio 2011 La Posta Svizzera ha confermato che il signor RI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo indirizzato alla moglie RI 1.

                                     E.      Delle osservazioni dell’ CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

                                     2.      L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

                                      3.      Nel caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo al marito dell'escussa al domicilio dei coniugi RI 1 è stato in grado di ricordare che quest’ultimo ha inteso interporre opposizione. Questa dichiarazione del 5 maggio 2011 del funzionario postale, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio. RI 1 ha pertanto portato la prova che le spettava, ossia di aver interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________.

                                     4.      Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l’avviso di pignoramento del 16 marzo 2011 va dichiarato nullo.

                                     5.      CO 1iscriverà l'opposizione dell'escusso in data 20 dicembre 2010 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

                                     6.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                

                                     1.      ll ricorso è accolto.

                                     2.      L'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell’CO 1è dichiarata valida.

                                     2.1.   Di conseguenza l’CO 1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 20 dicembre 2010 al PE n. __________.

                                     2.2.   E’ dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 16 marzo 2011.

                                     3.       Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     4.      Intimazione:

                                              - RI 1, __________;

                                              - PI 1, __________.

                                               Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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