Incarto n. 15.2010.71
Lugano 7 giugno 2010 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di riparto del 28 maggio 2010 riferito alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n__________ del fondo base particella n__________ RFD __________ nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________ contro RI 1 l’CO 1 ha pignorato in via rogatoriale la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che facendo seguito alle richieste dei creditori, con avviso di incanto pubblicato sul FUC n__________/2009 del __________, l’Ufficio ha fissato al __________ alle __________ la data dell’incanto;
che il __________ l’asta è regolarmente avvenuta e la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ __________ è stata aggiudicata per l’importo di fr. 9’500.--;
che il 12 maggio 2010 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;
che avendo omesso per una svista di indicare nello stato di riparto quanto dovuto allo Stato del Cantone Ticino per la tassa sull’utile immobiliare, il 28 maggio 2010 l’Ufficio ha allestito, in sostituzione del precedente, un nuovo stato di riparto, trasmettendolo agli interessati;
che contro lo stato di riparto del 28 maggio 2010 si aggrava RI 1, richiamando le argomentazioni espresse in un ricorso di data 18 maggio 2010 (inc. n. 15.2010.70), presentato a questa Camera contro lo stato di riparto del ricavato della realizzazione della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro di lui da __________;
che nel ricorso del 18 maggio 2010 RI 1 ha accennato ad una procedura di disconoscimento di debito da lui promossa contro __________ e a diversi ricorsi presentati a questa Camera nell’ambito dell’esecuzione n. __________;
che da quanto è emerso dal confuso atto ricorsuale di cui all’inc. n. 15.2010.70, il debitore ha ribadito in sostanza quanto egli aveva già sollevato nelle precedenti impugnative presentate nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ossia che __________ non avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere nei suoi confronti nelle vie esecutive;
che, come evidenziato nella narrativa fattuale, lo stato di riparto impugnato del 28 maggio 2010 è stato allestito nell’ambito della realizzazione la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, avvenuta nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;
che la procedura di disconoscimento di debito, i vari ricorsi, la circostanza che __________ non potrebbe procedere nelle vie esecutive, riguardano però la sola realizzazione della PPP n. __________ di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________;
che pertanto tali argomentazioni si appalesano del tutto ininfluenti nell’ambito della realizzazione e della ripartizione del relativo ricavato della quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ di __________ e delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;
che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;
che visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare alle parti interessate il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelavno spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria