Incarto n. 15.2010.60
Lugano 21 maggio 2010 FP/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 maggio 2010 presentato da
RI 1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 1
viste le osservazioni del 18 maggio 2010 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 19/21 ottobre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso delle somme di fr. 4'281,65 oltre interessi al 3% dal 1°gennaio 2009 (imposta comunale 2007), fr. 264,15 (interessi aggiornati sino al 30 settembre 2009), fr. 30.- (tassa di diffida), più fr. 70.- per spesa di precetto e fr. 22,85 per tassa di incasso. Al precetto esecutivo RI 1 ha sollevato opposizione, che è però stata respinta in via definiva dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 20 gennaio 2010, passata in giudicato (EF.2009.3050).
B. Il 10 marzo 2010 il PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione quantificando il proprio credito in: fr 4'281.65 (importo in capitale), fr. 264.15 (interessi aggiornati sino al 30 settembre 2009), fr. 70.- (spese di precetto), fr. 22.85 (tassa di incasso), fr. 30.00 (tassa di diffida/31 gennaio 2010) e fr. 210.- (tassa e spese di giustizia relative alla procedura di rigetto dell’opposizione).
C. Il 6 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il giorno 7 giugno 2010, pomeriggio, per un credito complessivo di fr. 4'986.25 (interessi e spese compresi).
D. Contro l’avviso di pignoramento RI 1 insorge con ricorso del 10 maggio 2010, facendo tra l’altro carico all’Ufficio di esecuzione di Lugano di avere indicato nel medesimo atto un importo di fr. 4'986.65, benché l’imposta comunale 2007 ammonti solo a fr. 4'281.25, perciò con un aumento del 16,45% non giustificato e, per di più, senza fornire alcun dettaglio del relativo calcolo.
E. Con osservazioni del 18 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso senza procedere alla sua intimazione al procedente per osservazioni, rilevando di avere calcolato la somma oggetto dell’avviso di pignoramento del 6 maggio 2010 conformemente alla LEF e alla OTLEF e che le ulteriori contestazioni del ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
Considerando
In diritto:
1. Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF.
2. Ricevuta la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’Ufficio di esecuzione di Lugano, stando agli atti trasmessi a questa Camera che l’escusso avrebbe peraltro potuto richiedere, ha quantificato la somma soggetta a pignoramento in fr. 4'986.25 di cui fr. 4'575.80 quale importo del credito, fr. 70.- per spese del precetto esecutivo, fr. 210.- per spese di rigetto dell’opposizione, fr. 87.75.- per interessi, fr. 24.70 per spese di incasso e fr. 18.00 per l’avviso di pignoramento. A giusta ragione. L’importo di fr. 4‘575.80 corrisponde infatti alla somma di fr. 4'281.65 (imposta comunale 2007) con fr. 264.15 (interessi su tale somma aggiornati al 30 settembre 2009) e fr. 30.- (tassa di diffida 31.01.09), posizioni indicate dal PI 1 nel precetto esecutivo (ad 1, 2 e 3) e oggetto della sentenza 20 gennaio 2010, con la quale il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso allo stesso precetto esecutivo, per l’importo, per l’appunto, di fr. 4'575.80. L’addendo di fr. 87.75 si riferisce agli interessi maturati successivamente al 1° ottobre 2010, a loro volta oggetto della procedura esecutiva sfociata nella citata sentenza di rigetto dell’opposizione. Quanto all’importo di fr. 210.- relativo alle spese e alle ripetibili poste a carico dell’escusso nel dispositivo n. 2 della sentenza di rigetto dell’opposizione, agli importi di fr. 70.- per spese di precetto e fr. 24.70 per spese di incasso (menzionati nel precetto esecutivo e pretesi nell’istanza di rigetto dell’opposizione, poi accolta dal Pretore) inoltrata dal procedente, rispettivamente all’altro importo di fr.18.- (costo per per l’avviso di pignoramento), al ricorrente va ricordato che conformemente alla circolare n. 6/1995 del 2 maggio 1995 di questa Camera le spese e le indennità ex art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione devono essere considerate quali spese di esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF e formano parte integrante dell’esecuzione per la quale si procede. Quali spese d’esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF, formanti parte integran- te dell’esecuzione per la quale si procede e a carico del debitore, vanno pure annoverate le spese indicate dall’Ufficio per la tassa di stesura del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, come pure per la tassa di incasso (CEF, sentenza dell’8 marzo 2010, inc. n. 14.2010.20, pag. 3). Anche le spese relative all’esecuzione del pignoramento (cfr. art. 20 OTLEF) costituiscono spese esecutive ai sensi della citata norma (emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 19998, n. 3 ad art. 68 ). Ciò posto, ne consegue che quantificando in fr. 4'986.25 complessivi il debito a carico dell’escusso nell’avviso di pignoramento, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha statuito correttamente. Ne discende perciò la reiezione del gravame, ritenuto che le ulteriori contestazioni del ricorrente, peraltro al limite del comprensibile, riguardano questioni che, come rilevato dall’ufficio, sfuggono al potere di cognizione di questa Camera.
3. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.