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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2010 15.2010.115

19 ottobre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,071 parole·~5 min·2

Riassunto

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Testo integrale

Incarto n. 15.2010.115

Lugano 19 ottobre 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 4 ottobre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

CO 1, __________ patr. __________. __________ __________, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di

1. CO 2    patrocinato dall’ PA 1 2. CO 3  

nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro l’escussa da

1. PI 1 es. n. __________ 2. PI 2 es. n. __________, n. __________ 3. PI 3 es. n. __________ 4. __________, __________

rappr. dal PI 4

es. n. __________ 5. PI 5 es. n. __________  

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nelle procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore di stima all’interessenza pignorata.

                                     B.      Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori.

                                              Il 6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO 1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio. Con scritto 13 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di allestire una perizia dello stabile affinché gli altri due comunisti possano “se del caso liquidare l’erede”.

                                      C.      Il 4 ottobre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore di stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.

2.             Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                     3.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

4.      Nel caso di specie in occasione del pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore alla quota dell’escussa. In occasione della presentazione dell’istanza del 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha attribuito una stima di fr. 515'558.00 all’intera sostanza ereditaria e di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa. A prescindere dal fatto che l’importo di fr. 515'558.-- corrisponde al valore di stima ufficiale dell’intera particella n. __________ di __________ e non della sola quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria e che tale valore di stima sembrerebbe essere stato attribuito senza considerare gli oneri ipocari gravanti il fondo, l’Ufficio ha simbolicamente assegnato una stima di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa, senza dapprima stabilire la quota parte di CO 1 nell’eredità indivisa e senza neppure averne stimato il valore, atteso che quantificarne in fr. 1.-- il valore a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 257'779.-- per la quota di un mezzo di comproprietà della particella n. __________ di __________ (comunque gravata da oneri ipotecari) equivale a non assegnare ai beni pignorati il valore di stima come specificatamente richiesto dall’art. 5 cpv. 3 RDC. A tal fine l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore della parte di fondo di proprietà della comunione ereditaria.

                                            Per questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché stabilisca la quota dell’escussa nella comunione indivisa ed il suo valore.

L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escussa nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.

                                     5.      L’istanza è pertanto respinta.

            Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 5 cpv. 3, 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                      1.      L’istanza è respinta.

                                      2.       Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

                                     3.       Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     4.      Intimazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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