Incarto n. 15.2010.112
Lugano 19 ottobre 2010 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 agosto 2010 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’__________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo e contro la successiva emanazione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________)
viste le osservazioni
- 8 ottobre 2010 di PI 1;
- 13 ottobre 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, PI 1 ha chiesto il fallimento di RI 1 per il mancato pagamento di fr. 15’639,55 oltre interessi e spese esecutive.
B. Citate le parti all’udienza di contradditorio del 17 settembre 2010, alla quale nessuna di esse è comparsa, con sentenza del 27 settembre 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo dallo stesso giorno, ore 12:00.
C. Contro tale sentenza RI 1 è insorto con atto di appello del 28 settembre 2010, chiedendone il suo annullamento. Egli ha eccepito, in estrema sintesi, la nullità dell’intero iter esecutivo a monte della dichiarazione di fallimento, conseguente al fatto che il precetto esecutivo che ha portato all’emanazione della comminatoria di fallimento non gli sarebbe mai stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione al medesimo, come risulta dallo stesso precetto esecutivo esibito dal creditore medesimo, nel quale non è nemmeno stata indicata la persona alla quale esso sarebbe stato notificato. Essendo nullo tale atto, sempre secondo l’appellante, sarebbe pure nulla la successiva comminatoria di fallimento e, quindi, anche la conseguente pronuncia del suo fallimento.
D. Ritenuto che nelle surriferite circostanze l’appello va considerato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ in relazione alla procedura esecutiva in rassegna e, in ogni modo, come atto suscettibile di giustificare l’apertura di una procedura ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF volta a stabilire l’eventuale nullità di un atto esecutivo previo (art. 22 cpv. 1 LEF), il 1° ottobre 2010 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, richiamata la decisione con la quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale (inc. 14.2010.82), ha trasmesso il gravame allo stesso ufficio di esecuzione e fallimenti per gli incombenti di sua competenza nel senso dei considerandi, con preghiera, tra l’altro, di verificare a chi il precetto esecutivo è stato intimato.
E. Chiamato ad esprimersi su richiesta dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, che nel frattempo ha aperto l’incarto di sua competenza (ricorso n. 5/20120), in data 8 ottobre 2010 PI 1 ha contestato che il precetto esecutivo non sia mai stato notificato all’escusso; egli ha quindi richiesto la testimonianza del funzionario postale o dell’agente di polizia di __________ che in data 16 aprile 2010 ha notificato il precetto esecutivo, come risulta dallo stesso atto. PI 1 ha dipoi rilevato che l’escusso non ha impugnato la comminatoria di fallimento, notificatagli dalla stessa persona che aveva proceduto alla notifica del precetto esecutivo, così che l’agire del ricorrente integra gli estremi dell’abuso di diritto.
F. Con osservazioni del 13 ottobre 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, asserendo che il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso in data 16 aprile 2010 dalla polizia comunale di __________, senza però indicare il nome del destinatario, rispettivamente che il 3 maggio 2010 la relativa copia è stata trasmessa al creditore senza opposizione e che il 7 maggio 2010 il creditore ha inoltrato all’ufficio la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, sfociata il 10 maggio successivo nell’emana-zione della comminatoria di fallimento, poi notificata al debitore il 5 luglio 2010, senza che questi movesse contestazione di sorta. L’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha prodotto la dichiarazione 5 ottobre 2010, con la quale il cpl. __________ T__________ della polizia comunale di __________ ha attestato di avere personalmente notificato il precetto esecutivo all’escusso in data 16 aprile 2010 e di non avervi iscritto il nominativo della persona al quale esso è stato consegnato soltanto per disattenzione.
Considerando
in diritto:
1. Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notifica-zione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento – come nella fattispecie – l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento (art. 159 LEF).
2. Dall’incarto risulta che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, ricevuta dal creditore la domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 7 maggio 2010 sulla base dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore - che risulta notificato il 16 aprile 2010 senza che nessuno abbia sollevato opposizione al medesimo, né in occasione della sua notifica, né entro i dieci gironi di cui all’art. 74 cpv. 1 LEF - ha emanato in data 10 maggio 2010 la comminatoria di fallimento; la quale è poi stata notificata all’escusso il 5 luglio 2010. Orbene, di fronte alla mancata opposizione da parte del debitore rispettivamente del suo rappresentante al precetto esecutivo in rassegna, erano senz’altro date, formalmente, le premesse per procedere all’emanazione della comminatoria di fallimento ex art. 88 cpv. 1 e 159 LEF.
3. Sennonché, come visto, il ricorrente fa valere che il precetto esecutivo all’origine della comminatoria di fallimento, sfociata in seguito nella pronuncia del suo fallimento da parte del Pretore del Distretto di __________, non gli è stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione al medesimo e di evitare, quindi, la prosecuzione della procedura esecutiva a suo carico. La doglianza non è seria. Certo, la persona che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo n. __________ non ha formalmente rispettato quanto prescritto dall’art. 72 cpv. 2 LEF, secondo cui all’atto di consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali (ossia sul precetto esecutivo per il creditore e sul precetto esecutivo per il debitore), in quale giorno ed a chi questa sia stata fatta. Infatti, dallo stesso precetto risulta che il preposto a questa specifica incombenza ha soltanto attestato di avere proceduto alla notifica dell’atto esecutivo, senza però indicarne il destinatario. Tale mancanza non può però giovare al ricorrente. Pur avendo potuto prendere conoscenza della procedura esecutiva a suo carico in occasione della notifica della comminatoria di fallimento notificatagli in data 5 luglio 2010, egli non ha fiatato, ovvero non ha impugnato tale atto - riferito alla stessa esecuzione, segnatamente al precetto esecutivo n. __________ e, quindi, alla stessa causale – con ricorso all’autorità di vigilanza, sostenendo che nessun precetto esecutivo previo gli è stato notificato prima che l’ufficio emanasse la comminatoria di fallimento, che ha poi spinto il creditore ha chiederne il suo fallimento. Rimanendo passivo di fronte a una circostanza così significativa (notifica della comminatoria di fallimento) che non poteva che evocare la pendenza di una procedura esecutiva a suo carico e, quindi, l’esistenza indissolubile di un precetto esecutivo previo, il ricorrente ha per atti concludenti implicitamente riconosciuto di sapere benissimo a che cosa si riferisse la comminatoria di fallimento: al precetto esecutivo notificatogli il 16 aprile 2010, benché tale circostanza non fosse stata annotata dalla persona preposta all’incombenza di cui all’art. 72 cpv. 2 LEF. Per il resto, al ricorrente va ricordato che anche un precetto esecutivo intimato in modo irrito, esplica i suoi effetti dal momento in cui l’escusso ne ha avuto conoscenza (sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 2010 5A _570/2010, consid. 7.2 con riferimento a DTF 128 III 101 consid. 2c; 120 III 114 consid. 3b; 110 III 9 consid. 2; 104 II 12); in casu, al più tardi, con la notifica della comminatoria di fallimento non impugnata dal ricorrente.
4. Già per queste ragioni il ricorso va quindi disatteso, siccome manifestamente infondato. Del resto, che il precetto esecutivo sia stato regolarmente notificato al ricorrente alla data ivi indicata, risulta in ogni modo comprovato dalla dichiarazione rilasciata il 5 ottobre 2010 dal cpl. __________ T__________ della polizia comunale di __________ all’attenzione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________; l’agente ha infatti dichiarato di avere notificato direttamente l’atto esecutivo in questione al ricorrente in data 16 aprile 2010, omettendo però, per disattenzione, di iscrivere la circostanza nello stesso precetto.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________,
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.