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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 15.2009.62

7 luglio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·503 parole·~3 min·2

Riassunto

Tardività del ricorso

Testo integrale

Incarto n. 15.2009.62

Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e __________ promosse contro

 PI 1 __________  

da

RI 1, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentato dall’__________, __________) es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentata da __________, __________) es. n. __________  

procedure esecutive interessanti pure:

                                         __________, __________

                                         (patrocinata dall’__________, __________)

viste le osservazioni:

- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;

- 25 giugno 2009 di __________, __________;

- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                              che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso;

                                              che l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF;

                                              che, come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al ricorrente il 25 maggio 2009;

                                              che con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento;

                                               che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                               che nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di pignoramento il 25 maggio 2009;

                                               che pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto a scadenza giovedì 4 giugno 2009;

                                               che l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva;

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                      1.      Il ricorso è irricevibile.

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1                                                                         - PI 1, __________;

                                              - __________, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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