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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.2009 15.2009.47

17 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,239 parole·~6 min·2

Riassunto

Richiesta di nuova stima peritale. Diniego di giustizia. Comunicazione agli interessati del risultato della perizia

Testo integrale

Incarto n. 15.2009.47

Lugano 17 maggio 2009 EC/fp/fc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 aprile 2009 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFD di __________, avvenuta il __________ __________ 2008, nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

__________, __________

viste le osservazioni 11 maggio 2009 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Sulla base di due attestati di carenza beni di data 3 gennaio 2005, il 2 giugno 2005 la __________ (in seguito: Banca) ha presentato contro RI 1 due domande di prosecuzione delle esecuzioni per fr. 38'591.85 (es. n. __________) rispettivamente per 5'290.90 (es. n. __________) oltre accessori.

                                     B.      Nell’ambito di queste due esecuzioni l’CO 1 ha pignorato anche la particella n. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore.

                                     C.      Il 30 gennaio 2007 la Banca ha presentato le domande di vendita.

                                     D.      Con avviso d’incanto datato __________ __________ 2007, pubblicato sul FUCT n. __________/__________ del __________ __________ 2007 e trasmesso personalmente mediante invio per posta A a RI 1, l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al __________ __________ 2008, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dall’__________ __________ 2008 e al __________ __________ 2008 l’incanto della particella n. __________ RFD di __________. Nell’avviso d’incanto l’Ufficio ha altresì indicato un valore di stima peritale corrispondente a fr. __________.--.

                                     E.      Il __________ __________ 2008 il fondo è stata aggiudicato alla Banca per l’importo di fr. 20'000.--.

                                     F.      Il __________ aprile 2008 l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla proprietà venduta , trasmettendolo alle parti interessate, tra cui il ricorrente.

                                     G.      Con atto del 29 aprile 2009 RI 1 chiede di annullare l’aggiudicazione della particella n. __________ RFD di __________, avvenuta il __________ __________ 2008. Questo perché egli, dopo aver regolarmente ricevuto, il __________ __________ 2008, l’elenco oneri, non avrebbe ricevuto la perizia del fondo e quindi non avrebbe potuto far valere i diritti che gli conferisce l’art. 140 LEF. A mente del ricorrente il ricorso sarebbe tempestivo atteso che in concreto l’omessa trasmissione della perizia costituirebbe denegata giustizia.

                                     H.      Con osservazioni 11 maggio 2009 l’Ufficio rileva di aver comunicato al ricorrente la stima del fondo unitamente all’elenco oneri e che quindi le contestazioni del ricorrente, oltre che pretestuose, sarebbero pure tardive.

Considerato

in diritto:

                                      1.      Per l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).

                                      2.      La richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140 LEF). In concreto RI 1 non specifica quando ha avuto conoscenza del valore attribuito dal perito al fondo oggetto dei pignoramenti, limitandosi ad argomentare di non aver ricevuto una copia della perizia.

                                      3.      A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).

                                      4.      La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.

                                      5.      In concreto quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto notizia del valore di stima peritale già con la pubblicazione del relativo avviso sul FUCT n. __________/__________ del __________ __________ 2007. In ogni caso poi tale valore gli è anche stato successivamente personalmente comunicato con la trasmissione dell’elenco oneri, avvenuta il 18 gennaio 2008, atteso che alla pagina due di tale documento è specificatamente indicato il valore di stima attribuito al fondo dal perito incaricato dall’Ufficio. Il gravame del 29 aprile 2009 di RI 1 è pertanto ampiamente tardivo se fosse rivolto contro il valore attribuito al mappale posto all’asta.

                                      6.      Del resto, il ricorrente non censura nemmeno il risultato della perizia, limitandosi ad asseverare che l’omessa trasmissione della stessa costituirebbe denegata giustizia.

                                               L’autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 281).

                                               Per l’art. 140 cpv. 3 LEF l’Ufficiale deve comunicare agli interessati il risultato della perizia. Egli non deve però anche loro trasmettere una copia della stessa: è infatti incombenza delle parti accertarsi degli esatti contenuti del referto peritale nell’ipotesi ciò sia di loro interesse.

                                               Nel caso di specie l’Ufficio non ha omesso o ritardato alcun atto, ma ha tempestivamente comunicato agli interessati il valore attribuito al fondo dal perito tramite la pubblicazione sul FUCT e l’invio di copia del bando per lettera semplice e, ancora successivamente, con la trasmissione per raccomandata dell’elenco oneri.

                                     7.      Da quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

                                              Visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare il ricorso alle parti interessate per le osservazioni.

                                               Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF; 9 cpv. 2, 30 cpv. 1 RRF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                      1.       Il ricorso è respinto.

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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