Incarto n. 15.2009.44
Lugano 26 maggio 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 27 marzo 2009 e del 4 maggio 2009
RI 1,
Contro
l’operato dell’ CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento del 20 e 28 aprile 2009 nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1, __________ (esecuzione n. __________)
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
__________ (esecuzione n. __________)
(rappresentato dal __________
viste le osservazioni presentate il 13 maggio 2009 da PI 1, il 6 maggio 2009 dallo __________ (__________) e il 18 maggio 2009 dallo __________ (__________
letti e esaminati gli atti
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza del 28 gennaio 2009, in accoglimento dell’istanza 18 novembre 2008 di PI 1, il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ notificatogli dall’ CO 1 su domanda dell’istante per la somma di fr. 1'275.50 oltre interessi e spese esecutive per tasse, spese e ripetibili dipendenti dalla sentenza emanata in data 7 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano (inc. No. __________);
che il 18 marzo 2009 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, allegando la citata sentenza, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;
che il 20 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un credito complessivo di fr. 1’538.50, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio il pomeriggio del 5 giugno successivo;
che con sentenza dell’11 marzo 2009 il Giudice di pace del circolo di __________, in parziale accoglimento dell’istanza 20 gennaio 2009 dello __________, ha respinto in via definitiva (limitatamente a fr. 23.85.- corrispondenti agli interessi di mora al 31 ottobre 2008, alla tassa di diffida di fr. 30.- e alle spese) l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ notificatogli dall’Ufficio esecuzione di Lugano su domanda dell’istante per fr. 4'018,95 oltre accessori e spese a titolo di imposta cantonale del 2006 con relativi interessi aggiornati;
che il 31 marzo 2009 lo __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, allegando la citata sentenza;
che il 24 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un credito complessivo di fr. 155.25, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio il pomeriggio del 5 giugno successivo;
che il 12 maggio 2008 RI 1 ha saldato la citata esecuzione, versando all’ CO 1 la somma di fr. 155.25 e dandone comunicazione a questa Camera con scritto di stessa data, con la puntualizzazione che non intende contestare l’avviso di pignoramento relativo alla specifica esecuzione;
che ciò significa che, contrariamente a quanto addotto dallo __________ (__________) e dall’ CO 1 nelle rispettive osservazioni del 13 e del 18 maggio 2009, il gravame di RI 1 non concerne tale provvedimento (ossia l’avviso di pignoramento del 24 aprile 2009), mai impugnato e comunque superato alla luce del citato versamento a saldo della relativa esecuzione;
che con sentenza del 17 aprile 2009 il Giudice di Pace del Circolo di __________, in accoglimento dell’istanza 6 marzo 2006 dello __________, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ notificatogli dall’ CO 1, su domanda dell’istante, per fr. 160.- oltre accessori a titolo di tasse di giudizio, spese e oneri, come a sentenze emesse dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il 17 giugno 2008 (fr. 80.-) e il 1° settembre 2008 (fr. 80.-);
che il 22 aprile 2009 lo __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la citata sentenza;
che il 28 aprile 2009 l’ CO 1 ha comunicato a RI 1 l’avviso di pignoramento per un credito complessivo di fr. 268.-, che sarebbe stato eseguito al suo domicilio il pomeriggio del 5 giugno 2009;
che contro gli avvisi di pignoramento del 20 aprile 2009 (esecuzione n. __________) e del 28 aprile 2009 (esecuzione n. __________) RI 1 insorge con ricorsi del 27 marzo 2009, rispettivamente del 4 maggio 2009 (indirizzato direttamente a questa Camera), chiedendone l’annullamento;
che nelle loro osservazioni, sia lo __________ (__________), sia PI 1, sia l’ CO 1 chiedono la conferma delle rispettive procedure esecutive;
che se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, come nella fattispecie, l’ __________ , ricevuta la domanda di continuazione ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’Ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che il debitore, nondimeno, deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima, con richiamo delle disposizioni dell’art. 91 LEF;
che nella fattispecie relativa all’esecuzione n. __________, ricevuta la domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della sentenza 28 gennaio 2009, passata in giudicato, con la quale il giudice di pace del circolo di __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo fattogli intimare per la riscossione delle tasse, delle spese e delle ripetibili stabilite nei suoi confronti dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza del 7 agosto 2008 (inc. IU.2007.293), l’ CO 1 ha comunicato con circa un mese e mezzo di anticipo allo stesso escusso il giorno in cui si sarebbe proceduto al pignoramento, richiamando altresì l’art. 91 LEF, cosi come stabilito dall’art. 90 LEF in previsione della messa in atto del provvedimento (pignoramento) previsto dall’art. 89 LEF;
che nello stesso modo l’ CO 1 ha, mutatis mutandis, proceduto nell’esecuzione n. __________ a seguito della domanda di prosecuzione presentata dallo __________ (__________) in virtù della sentenza emanata il 17 aprile 2009 dal Giudice di pace del circolo di __________ - priva di attestazione di crescita in giudicato, ma non di meno esecutiva in virtù dell’art. 290 cpv. 1 lett. a CPP, dato che non risulta che contro tale sentenza sia stato presentato ricorso per cassazione civile alla Corte di cassazione civile del Tribunale di appello con concessione dell’effetto sospensivo - comunicando anche in questo caso con largo anticipo il giorno del pignoramento;
che agendo nel modo descritto l’Ufficio ha perciò operato correttamente, i creditori disponendo di un titolo - sentenza di rigetto definitivo passata in giudicato, rispettivamente esecutiva ex art. 290 cpv. 1 lett. a CPP - che non poteva che comportare la prosecuzione del singolo procedimento esecutivo in rassegna (art. 80-89 LEF; cfr. SchKG-Lebrecht, art. 88 n. 14 LEF);
che al ricorrente non giovano dipoi i motivi addotti a fondamento dei rispettivi gravami, con i quali si propone di dimostrare la fondatezza delle opposizioni sollevate ai precetti esecutivi;
che egli trascura infatti di nuovo – come in occasione del procedimento esecutivo n. __________ indicato in ingresso dei gravami ed oggetto della sentenza emanata il 23 marzo 2009 da questa Camera (inc. n. 15.2009.26), peraltro citata dallo stesso escusso – che compito del giudice di pace chiamato a statuire sulle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione non era di stabilire chi avesse ragione sulla vertenza amministrativa evocata con insistenza nei suoi allegati dall’insorgente, e tanto meno, quindi, di interrogarsi se egli fosse competente a prendere una decisione al riguardo, ma solo di decidere se la richiesta dei creditori di procedere alla riscossione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili dipendenti dalla sentenza pretorile del 7 agosto 2008 (PI 1) e degli oneri processuali stabiliti dalle sentenze 17 giugno e 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello fossero sorrette da un valido titolo per ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni sollevate dal ricorrente ai relativi precetti esecutivi intimatigli per questo scopo;
che a quest’ultimo quesito, come visto, il giudice di pace ha risposto affermativamente e, quindi, in modo vincolante per l’ CO 1, chiamato a dare seguito alle richieste di prosecuzione delle esecuzioni prospettate dai procedenti;
che ne consegue pertanto la reiezione dei ricorsi, senza prelevamento di spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e senza assegnazione di indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso del 27 aprile 2009 è respinto.
2. Il ricorso del 4 maggio 2009 è respinto.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a: - __________;
- __________;
- __________),
- __________), __________
Comunicazione all’ __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.