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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2009 15.2009.4

20 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·721 parole·~4 min·2

Riassunto

Ricorso contro la comminatoria di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2009.4

Lugano 20 gennaio 2009 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walzer e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo su ricorso 29 dicembre 2008 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla

                                         PI 1, __________

viste le osservazioni 15 gennaio 2009 dell’Ufficio,

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:                         

                                  A.   In data 20 dicembre 2007 PI 1, __________ ha escusso RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 91'610.05 oltre accessori per un saldo dovuto a prestazione contrattuale. Al relativo precetto esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione, di modo che il 29 settembre 2008 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Accertato che RI 1 risulta iscritta a registro di commercio come ditta individuale dal 6 novembre 2006, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’escussa il 23 dicembre 2008.

                                  B.   Con ricorso 29 dicembre 2008 RI 1 insorge contro l’emissione della comminatoria di fallimento, rilevando che all’iscrizione a registro di commercio del 6 novembre 2006 non è seguita alcuna attività da parte della sua ditta ed asserendo di avere pertanto chiesto il 23 dicembre 2008 la cancellazione dell’iscrizione stessa per mancanza, per l’appunto, di attività. Come casalinga, ha poi proseguito la ricorrente, essa non avrebbe alcuna possiblità di saldare il debito, per il quale, tra l’altro, è pendente una procedura di pignoramento di salario nei confronti del di lei marito (condebitore solidale nell’esecuzione di cui sopra).

                                  C.   Chiamata a esprimersi, la creditrice (PI 1, __________), è rimasta silente.

Considerando

In diritto:                    

                                   1.   L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come <<esecuzione ordinaria in via di fallimento>> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) se il debitore sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come titolare di una ditta commerciale (art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF). Le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 40 cpv. 1 LEF). Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40 cpv. 2 LEF).

                                   2.   Nella fattispecie risulta che al momento della richiesta di continuazione dell’esecuzione da parte della creditrice (29 settembre 2008), RI 1 figurava iscritta a registro di commercio come ditta individuale a seguito della sua iscrizione in tale registro con effetto dal 6 novembre 2006. Emanando nei confronti della debitrice la comminatoria di fallimento ex art. 39 LEF, l’Ufficio ha perciò operato correttamente. Il fatto di avere il 23 dicembre successivo chiesto all’Ufficio del registro di commercio la cancellazione della ditta individuale per mancato inizio dell’attività, è un argomento che non giova alla ricorrente. Tale iniziativa è infatti successiva alla richiesta della creditrice volta alla prosecuzione dell’esecuzione, avvenuta il 29 settembre 2008, per tacere del fatto che l’art. 40 cpv. 1 LEF – come visto – prevede che le persone iscritte nel registro di commercio rimangono, comunque sia, soggette alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero, con le conseguente illustrate nell’art. 40 cpv. 2 LEF.

                                   3.   Il ricorso deve perciò essere disatteso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cvp. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamti gli art. 39 e 40 LEF e 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia::                   1.     Il ricorso è respinto.

                                         2.     Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                         3.     Intimazione a:        -   __________

                                                                                 -   __________.

                                                 Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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