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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2008 15.2008.93

5 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·775 parole·~4 min·5

Riassunto

Ricorso. Legittimazione del rappresentante senza diritto di firma di un'associazione iscritta a registro di commercio. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.93

Lugano 5 dicembre 2008 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 novembre 2008 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 18 novembre 2008 con cui è stato annullata la notifica dell’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 2  

esaminati atti e documenti;

rilevato che, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso, in quanto irricevibile, non è stato notificato alle altri parti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 4 novembre 2008 l’UEF di Bellinzona ha notificato a PI 1, presso il suo domicilio di __________, l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ nei confronti del S__________ (ora RI 1);

                                         che PI 1, con ricorso 13 novembre 2008 si è opposto alla notifica, facendo valere di non poter validamente rappresentare l’escussa, siccome non dispone del diritto di firma e comunque è stato esautorato, senza il proprio consenso, dalla carica di membro e segretario;

                                         che con decisione 18 novembre 2008, l’Ufficio, avvalendosi della facoltà di riconsiderare i propri provvedimenti riservata all’art. 17 cpv. 4 LEF, ha annullato la notifica in questione e ordinato una nuova intimazione dell’avviso di pignoramento;

                                         che l’escussa è insorta contro tale provvedimento, facendo valere che debitore del credito posto in esecuzione sarebbe PI 1, siccome sarebbe lui ad aver firmato, a nome del S__________ (__________), i contratti di assicurazione su cui l’escutente fonda la propria pretesa;

                                         che PI 1 sarebbe del resto stato esautorato dalla carica di segretario e privato della firma individuale nell’ottobre 2008, nonché denunciato al Ministero pubblico per ammanchi finanziari e per non aver versato i contributi sociali ed assicurativi, tra cui quelli dovuti alla procedente;

                                         che firmatario del ricorso è il segretario ad interim dell’escussa, F__________, che a registro di commercio è iscritto come membro dell’associazione senza diritto di firma;

                                         ch’egli a giustificazione del proprio potere di rappresentanza ha prodotto una procura firmata dal presidente e dal vicepresidente dell’associazione (doc. A);

                                         che appare dubbia la legittimazione di F__________ a rappresentare la ricorrente ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);

                                         che infatti la giurisprudenza della scrivente Camera (decisione 9 gennaio 2004 [inc. 14.2003.52], cons. 1.2), che ammette tale legittimazione a favore del mandatario commerciale ai sensi dell'art. 462 CO qualora sia al beneficio di una procura esplicita, non appare applicabile al rappresentante convenzionale di un’associazione senza scopo commerciale;

                                         che la questione può comunque essere lasciata aperta, siccome il ricorso è anche irricevibile per incompetenza materiale della Camera;

                                         che in effetti la ricorrente si oppone alla decisione di riconsiderazione unicamente per motivi di merito, che sfuggono al potere di cognizione della Camera, limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli organi di esecuzione forzata (art. 17 LEF);

                                         che la questione dell’esistenza della pretesa dedotta in esecuzione e dell’identità del debitore rientra invece nella competenza del giudice chiamato a rigettare l’opposizione (art. 79 segg. LEF);

                                         che nel caso concreto la ricorrente avrebbe quindi dovuto far valere le sue censure davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                         che a questo proposito la Camera, giusta l’art. 19 cpv. 1 LPR, ha accertato d’ufficio che la ricorrente ha avuto modo di presentare in quella sede allegati di risposta, di duplica e di osservazioni, tutti sottoscritti da F__________ (e non da PI 1), e che la sentenza 12 giugno 2008 (inc. 34.2007.73), con cui l’opposizione interposta dalla ricorrente è stata rigettata in via definitiva, è stata poi recapitata nella casella postale della società il 16 giugno 2008;

                                         che tale sentenza è quindi passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione a questo stadio della procedura;

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 15, 19 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 2, __________;

                                                                   – avv. PA 1, __________ (per PI 1).

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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