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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2008 15.2008.88

3 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·764 parole·~4 min·4

Riassunto

Ricorso deve perseguire un fine procedurale concreto

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.88

Lugano 3 dicembre 2008 EC/fp/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 novembre 2008 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro

PI 1  

in tema di accredito a favore del creditore del saldo dell’esecuzione;

viste le osservazioni 12 novembre 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

                                     1.      Con precetto esecutivo n. __________ del 29 aprile 2008 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 4'600.--. Il 2 maggio 2008 il precetto è stato notificato all’escussa, che ha interposto opposizione.

                                     2.      Malgrado l’opposizione, il 19 settembre 2008 PI 1 ha pagato presso l’CO 1 quanto richiestole con il PE. Lo stesso giorno l’Ufficio ha ordinato il bonifico dell’importo di fr. 4'670.-- a favore del creditore, a cui tale importo è stato accreditato solo dopo qualche giorno.

                                     3.      Contro i modi d’esecuzione del bonifico si aggrava il creditore con ricorso di data 7 novembre 2008, sostenendo che a seguito del ritardo con cui gli è stato accreditato l’importo in esecuzione la sua immagine presso le banche si sarebbe “offuscata”, egli sarebbe stato costretto a richiedere un prestito di fr. 500.-- alla moglie, dalla quale vive separato, ed inoltre avrebbe dovuto ritardare i propri pagamenti a favore di terzi.

                                     4.      Con osservazioni 12 novembre 2008 l’CO 1 chiede la reiezione del ricorso perché egli ha ordinato il bonifico a favore del ricorrente lo stesso giorno in cui la debitrice ha proceduto al pagamento. Il fatto che l’accredito sia avvenuto dopo sette giorni dipenderebbe unicamente dal sistema informatico in dotazione al centro sistemi informatici dello Stato del Cantone Ticino.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Per l’art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento. Con provvedimento impugnabile va inteso un determinato comportamento di un organo di esecuzione e fallimento in applicazione della LEF e del diritto esecutivo federale in genere. Il ricorso all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).

                                     2.      Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 17, con rif.).

                                     3.      Nel caso in esame l’importo dedotto in esecuzione con il PE n. __________ è stato accreditato sul conto del creditore prima della presentazione dell’atto di ricorso: ne consegue che l’atto ricorsuale risulta inammissibile non perseguendo un fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito dell’esecuzione forzata oramai terminata.

                                      4.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                      1.      Il ricorso è inammissibile.

                                      2.       Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.             Intimazione a:

- RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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