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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2008 15.2008.82

3 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,357 parole·~7 min·6

Riassunto

Cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF. Assegnazione del termine per chiedere la cessione prima della scadenza del termine d'insinuazione. Domanda di restituzione del termine formulata da un creditore insinuatosi più tardi

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.82

Lugano 3 dicembre 2008 CJ/fp/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2008 di

RI 1

  contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la mancata assegnazione del termine dell’art. 260 LEF nella liquidazione fallimentare relativa a

PI 1  

procedura che concerne anche i seguenti creditori:

1.  PI 2, __________

     rappr. dallo studio legale RA 1, __________ 2.  Confederazione Svizzera, Berna 3.  Stato del Cantone Ticino,

     entrambe rappr. dall’PI 3, __________ 3.  PI 4, Lugano 4.  PI 5, __________

     rappr. dall’avv. RA 2, __________ 5.  PI 6, __________

     rappr. dallo studio legale RA 3,  

viste le osservazioni 13 novembre di PI 5, 17 novembre della PI 6 e 21 novembre 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 21 dicembre 2007, l’CO 1 ha pubblicato l’apertura in via sommaria della liquidazione dell’eredità giacente fu PI 1, impartendo ai creditori un termine scadente il 21 gennaio 2008 per insinuare le proprie pretese.

                                  B.   Il 16 gennaio 2008, l’avv. RI 1, qui ricorrente, ha notificato nella liquidazione in questione un credito di fr. 539'144,20, indirizzando lo scritto per errore alla Pretura di Lugano anziché all’Ufficio fallimenti. Ha poi rettificato la svista il giorno seguente (doc. A1 e A2). Fatto sta che tale pretesa è stata iscritta nell’e­lenco delle insinuazioni sotto il numero d’ordine 8 con la data del 18 gennaio 2008 ed è stata ammessa nella graduatoria depositata il 30 giugno 2008, che ora è definitiva.

                                  C.   In precedenza, e meglio il 14 gennaio 2008, l’Ufficio aveva informato i creditori noti dell’inventario di un diritto di revoca della donazione della quota di comproprietà per piani PPP __________ di 159/1000 della part. __________ RFD __________ che il defunto aveva stipulato a favore della figlia, riservandosene l’usufrutto vita natural durante, e, stante la sua prossima scadenza (al 5 maggio 2008), ne aveva proposto la cessione giusta l’art. 260 LEF a chi l’aves­se chiesta prima del 12 febbraio 2008 (doc. H). La lettera circolare è stata spedita a 11 creditori (cfr. distinta figurante nella mappetta “revoca donazione”), tra cui cinque di essi hanno chiesto la cessione (ovvero la PI 6, l’avv. PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5). Ovviamente, il ricorrente, la cui insinuazione non era ancora pervenuta all’Ufficio, non figura tra i destinatari.

                                  D.   Il 29 ottobre 2008, l’avv. RI 1, allegando di essere venuto a conoscenza della cessione del diritto di revoca in occasione di un colloquio telefonico relativo a un’altra offerta di cessione (pretesa contro __________), ha chiesto all’Ufficio di estendere anche a lui la prima cessione (doc. F). Il 30 ottobre, egli ha interposto ricorso contro la reiezione (implicita) della sua istanza (doc. G), chiedendo la restituzione del termine per chiedere la cessione del diritto di revoca della donazione.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Ancorché in modo piuttosto confuso, il ricorrente, oltre a chiedere la restituzione del termine per chiedere la cessione del diritto di revoca giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, critica la decisione dell’Uffi­cio di non aver aspettato la scadenza del termine d’insinuazione prima di porre in cessione la pretesa in questione, rispettivamente di non avergli tempestivamente comunicato detta cessione.

                               1.1.   La seconda questione va esaminata per prima, giacché un termine può essere restituito ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF solo se è scaduto, ciò che presuppone che sia stato validamente assegnato. A questo proposito, pare molto dubbio che l’amministra­zione del fallimento possa proporre cessioni (giusta l’art. 260 LEF) prima della scadenza del termine d’insinuazione. In effetti, la cessione di un diritto è nulla se l’insieme dei creditori iscritti nella graduatoria non ha dapprima formalmente rinunciato ad esercitarlo (DT 118 III 57; 113 III 135). Le cessioni sono pertanto escluse prima del deposito della graduatoria. Del resto, unicamente i creditori che non ne siano definitivamente stati esclusi sono legittimati a chiedere la cessione (Jeanneret/Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 15 ad art. 260). Qualora la pretesa che l’amministrazione del fallimento intende cedere si prescriva prima di tale scadenza, essa dovrebbe intraprendere i passi necessari ad interrompere la prescrizione o la perenzione (in linea di massima è sufficiente la promozione di un’esecuzione: art. 135 n. 2 CO), rispettivamente potrebbe proporne la cessione ai creditori noti, ma sotto riserva dei diritti dei creditori le cui pretese verranno poi eventualmente iscritte nella graduatoria.

                               1.2.   Nel caso di specie, la questione può rimanere indecisa, perché non sussisteva comunque alcun motivo per anticipare la cessione del diritto di revoca. Infatti, la data di scadenza del termine di 5 anni indicata dall’Ufficio, ovvero il 5 maggio 2008, era successiva alla fine del termine d’insinuazione (21 gennaio 2008). D’al­tronde, se con il termine di 5 anni l’Ufficio intendeva il termine di cui all’art. 288 LEF, la sua indicazione risultava errata – giacché esso inizia a decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione di fallimento – e in ogni caso irrilevante quanto all’esercizio del diritto di revoca, dal momento che la sua perenzione interviene solo due anni dopo la dichiarazione del fallimento (art. 292 n. 2 LEF).

                               1.3.   In queste condizioni, andrebbe constatata la nullità delle cessioni del diritto di revoca. Sennonché, da una parte, si evince dall’in­carto che la circolare 14 gennaio 2008 è stata comunicata a tutti i creditori – tranne il ricorrente – la cui insinuazione è stata presentata nel termine impartito ed è stata ammessa nella graduatoria. L’insinuazione di __________, giunta all’Ufficio il 10 settembre 2008, è invece tardiva (l’Ufficio dovrà in proposito pubblicare la graduatoria modificata in virtù dell’art. 251 cpv. 4 LEF). Questa creditrice è quindi vincolata alle decisioni adottate in precedenza dagli altri creditori (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 251). D’altra parte, il ricorrente ha comunque chiesto la cessione del diritto di revoca entro il termine – di circa un mese – fissato dall’Ufficio nella circolare 14 gennaio 2008, se, correttamente lo si computa dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ossia dal 27 ottobre 2008 (cfr. doc. F). Non risulta infatti dagli atti che l’avv. RI 1 abbia in precedenza avuto o dovuto avere conoscenza della circolare 14 gennaio 2008, né ciò viene allegato dall’Ufficio o dai resistenti (le cui contestazioni non sono motivate). Motivi di economia di procedura consigliano quindi di confermare le cessioni in essere, formalizzate dall’Ufficio il 18 febbraio 2008, e d’incaricarlo di allestire a favore del ricorrente un atto di cessione analogo a quelli già rilasciati il 18 febbraio 2008, con effetto retroattivo a tale data, così che il ricorrente partecipi sin dall’inizio ai costi e agli eventuali utili connessi all’esercizio della pretesa ceduta.

                                   2.   L’ingiunzione di cessione al ricorrente della pretesa di revoca rende priva di oggetto la domanda di restituzione di termine giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 33, 260, 288, 292 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di allestire a favore dell’avv. RI 1 un’autorizzazione a far valere il “diritto di revoca della donazione DG 12513/ 05.05.2003 della PPP __________ di 159/1000 comproprietà del fondo part. __________ RFD __________”, sul modello di quelle allestite a favore degli altri creditori, indicandovi esplicitamente che la cessione esplica i suoi effetti dal 18 febbraio 2008.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RI 1, __________;

                                                                   – St. legale RA 1, __________;

                                                                   – PI 3, __________;

                                                                   – avv. RA 2, __________;

                                                                   – PI 4, __________;

                                                                   – St. legale RA 3, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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