Incarto n. 15.2008.71
Lugano 5 dicembre 2008 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2008 di
1. RI 1 2. RI 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________-01/02 promossa contro i ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 30 ottobre 2008 del procedente e 24 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1, con domanda d’esecuzione dell’11 aprile 2008, ha chiesto il pagamento di fr. 224.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “fattura riparazione rubinetteria cucina + spese diffida”;
che l’Ufficio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ i precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02 diretti contro RI 1, rispettivamente, in via solidale, contro RI 2;
che il 25 settembre 2008, l’Ufficio ha notificato ai ricorrenti l’avviso di pignoramento per il 5 novembre 2008;
che essi si oppongono al pignoramento, allegando di aver notificato all’escutente la loro opposizione e di non aver ricevuto risposta e neanche un precetto esecutivo;
che, come visto, i precetti esecutivi sono in realtà stati notificati loro in via edittale il 15 luglio 2008;
che l’Ufficio giustifica la pubblicazione di questi atti con riferimento all’art. 66 cpv. 4 LEF, che prescrive la via edittale nei casi in cui il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
che nel caso concreto, i ricorrenti non si sono fatti trovare né dalla posta né dall’incaricato del Comune di Lugano (il cui intervento era stato richiesto in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e non hanno nemmeno dato seguito all’invito della posta e dell’Ufficio a ritirare i precetti in questione (cfr. timbro “non ritirato” sui precetti esecutivi, dichiarazione dell’11 giugno 2008 dell’incaricato del Comune di Lugano e diffida 19 giugno 2008 dell’CO 1, con la comminatoria della pubblicazione in caso d’inosservanza);
che pertanto ben si giustificava la pubblicazione dei precetti esecutivi in virtù dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF, i quali sono da ritenere validamente notificati il 15 luglio 2008;
che lo scritto 10 marzo 2008 prodotto con il ricorso non è indirizzato all’Ufficio e comunque non può essere considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF, giacché è anteriore all’emissione dei precetti esecutivi;
che l’Ufficio era pertanto tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento delle esecuzioni con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90 LEF);
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 66, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RI 2, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.