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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.11.2008 15.2008.53

27 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,839 parole·~19 min·2

Riassunto

Pignoramenti di redditi. Accertamenti. Comportamento dell'Ufficio in caso di dubbio sulle dichiarazioni dell'escusso e/o di sua moglie. Minimo di esistenza. Premi di assicurazione vita, responsabilità civile stabili e mobilio

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.53

Lugano 27 novembre 2008 CJ/fp/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 giugno 2008 (n. 6/2008) di

RI 1 rappr. dall’ RA 2  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento di redditi eseguito il 16 giugno 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 () rappr. dall’ RA 1

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l’ordinanza presidenziale 3 luglio 2008 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, limitatamente all’importo eccedente l’importo mensile di fr. 1739.--;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'737'271,75. L’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione il 26 marzo 2007. Da un interrogatorio eseguito l’8 gennaio 2007 nell’ambito di due altre esecuzioni l’escusso aveva dichiarato di essere indipendente e di percepire mensilmente fr. 1'400.-- netti dalla società PI 4 e fr. 800.-- dalla società PI 3, mentre la moglie, quale segretaria delle due società, avrebbe percepito fr. 200.--/mese. Sono poi stati acquisiti agli atti due attestazioni secondo cui, per i mesi da aprile a giugno 2007, la moglie dell’escusso, che si è peraltro scoperto essere l’amministratrice unica delle società in questione, avrebbe percepito in media mensile un po’ più di fr. 1'000.--.

                                  B.   Il 29 gennaio 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso, che ha dichiarato di “non possedere nessun bene di valore, né mobili, né immobili, né crediti da sottoporre a pignoramento”, precisando: “riesco a far fronte alle spese correnti mensili grazie all’aiuto di parenti”. Egli ha inoltre affermato che le sue azioni Swisslife, pignorate il 30 luglio 2007 (cfr. scritto 5/2/08 UEF/Swisslife e notificazione 30/7/07), erano probabilmente state cedute all’Ufficio esazione e condoni.

                                  C.   Il 7 febbraio 2008, in seguito ad ulteriori accertamenti, si è proceduto al pignoramento dell’importo di fr. 1'572,25 già depositato presso l’Ufficio nell’ambito di un’altra esecuzione, poi saldata dall’escusso, nonché di 15 azioni della Swiss Life Holding.

                                  D.   Il 19 febbraio 2008, l’Ufficio ha determinato in fr. 4'661,13 il minimo d’esistenza comune di RI 1 e di sua moglie e in fr. 1678,01 la parte (36%, pari a fr. 1651’92/4'595,67) a carico dell’escusso. Il suo reddito accertato (fr. 1'651,92) è quindi stato dichiarato impignorabile (verbale 29/1/08 spedito il 10/3/08).

                                  E.   L’escutente è insorto contro questa decisione il 20 marzo 2008 (ric. 2/2008). Il 26 marzo, l’Ufficio, riconsiderando il suo provvedimento, l’ha annullato e ha deciso di procedere ad ulteriori accertamenti.

                                  F.   Il 25 marzo 2008, l’Ufficio, in base alle indicazioni fornite dal ricorrente, ha pignorato tutti gli averi dell’escusso presso UBS SA, e in particolare i conti n. __________ e __________. Il 3 aprile 2008, la banca ha comunicato di aver bloccato il conto risparmio n. __________, intestato all’escusso e a una terza persona, che alla data del pignoramento presentava un saldo di fr. 8'345,45, nonché un libretto di risparmio nominativo n. __________ con un saldo di fr. 66,15. Ha inoltre precisato che il secondo conto menzionato dall’Ufficio di riferiva ad un’ipoteca e che non risultavano esistere altri attivi a livello di filiale. Il 14 aprile 2008, la banca ha fatto valere sugli importi pignorati un diritto di compensazione con gli interessi ipotecari del mutuo ipotecario sottoscritto dall’escusso e da sua moglie.

                                  G.   Il 29 maggio 2008, l’Ufficio ha notificato a SwissLife il pignoramento di tutte le pretese dell’escusso contro detto ente assicurativo.

                                  H.   Il 1° aprile 2008, l’Ispettorato AVS ha comunicato all’Ufficio che l’escusso e sua moglie risultavano essere dipendenti delle società PI 3 SA e PI 4.

                                    I.   Il 4 aprile 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso e sua moglie. Essi hanno in particolare segnalato l’esistenza di 3 assicurazioni sulla vita presso Swisslife.

                                  L.   Il 16 giugno 2008, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Guadagno:     debitore/debitrice        fr.  4'233.00            59%

                                                               coniuge                       fr.  2'960.00            41%

                                                                                                  fr.  7'183.00          100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         Importo di base                                 fr.  1'550.00

                                         Affitto                                                 fr.  1'986.83

                                         Riscaldamento                                 fr.     188.10

                                         Cassa malati                                    fr.     476.20

                                         Assicurazioni diverse                       fr.     200.00

                                         Totale                                                fr.  4'401.13

                                         Eccedenza pignorabile:                    fr. 1'626.33

                                                                                                   (fr. 4'233 ./. 59% di 4'401.13)

                                  M.   Con ricorso 27 giugno 2008, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, sostenendo che il provvedimento impugnato è in modo errato fondato sui dati della sua ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato, ovvero quella relativa all’anno 2005, che tra l’altro si riferiva anche ad un’entrata straordinaria di fr. 15'000.-- consecutiva alla restituzione di un prestito. Orbene, argomenta il ricorrente, l’Ufficio avrebbe dovuto determinare i suoi redditi sulla base dei dati esistenti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia sulla documentazione da lui prodotta, che per i primi mesi del 2008 indicano un reddito mensile medio di fr. 1'830.--, mentre il reddito medio del coniuge ammonta a circa fr. 2'800.-- (ma è destinato ad aumentare fino a fr. 3'500.--/3'600.-- nel corso dei prossimi mesi). Il ricorrente chiede inoltre che siano presi in considerazione nel suo minimo di esistenza una spesa per il riscaldamento di fr. 325.--/mese (invece di fr. 188,10), corrispondente al consumo annuo effettivo di 3'000 litri di nafta, premi di cassa malati per complessivi fr. 627.--/mese (invece di fr. 476,20) e premi per altre assicurazioni (assicurazione vita, stabili, responsabilità civile e mobilia) per fr. 395.--/mese (in luogo di fr. 200.--/mese).

                                  N.   Il 3 luglio 2008, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, limitatamente all’importo eccedente il minimo di esistenza del ricorrente, determinato in via cautelare in fr. 1'739.--, ritenendo a prima vista che egli doveva sopportare, in base ai dati forniti nel ricorso, il 39,5% del minimo di base di fr. 4'401.--.

                                  O.   Nelle sue osservazioni 18 luglio 2008, l’escutente ha contestato l’affermazione ricorsuale secondo cui i redditi dell’escusso sarebbero diminuiti rispetto a quelli risultanti dagli ultimi dati fiscali certi. In particolare, egli non avrebbe provato la sua dichiarazione relativa all’asserito rimborso del prestito di fr. 15'000.--. L’escutente chiede in via istruttoria che la Camera ordini alle società gestite dai coniugi RI 1 di “produrre ogni documentazione contabile idonea ad accertare il genere e il volume degli affari prodotti dal debitore, nonché le modalità di retribuzione definite per le sue attività”. Secondo il resistente, il lavoro dei coniugi RI 1 dovrebbe infatti essere considerato quale attività indipendente. Le dichiarazioni sottoscritte dalla moglie dell’escusso in qualità di amministratrice unica delle tre società sugli importi versati al marito durante gli anni 2007 e 2008 non sarebbero probanti né fedefacenti, ritenuto che ne risulta, rispetto agli anni 2005 e 2006, “una singolare e tutt’altro che trasparente diminuzione dei redditi del debitore e aumento di quelli della moglie”. D’altronde, prosegue il resistente, il carattere contraddittorio e privo di giustificativo di queste dichiarazioni si evincerebbe anche da altre risultanze agli atti, che dimostrano l’esistenza di redditi maggiori (la moglie detiene due veicoli, i premi dell’as­sicurazione malati complementare sono pagati, i coniugi possiedono diverse polizze assicurative, il debitore ha dichiarato di pagare al fisco fr. 1'000.--/mese per imposte arretrate). Infine, il resistente ritiene che l’importo riconosciuto per le spese abitative dovrebbe essere limitato a fr. 1'200.--.

                                  P.   Nelle sue osservazioni 22 luglio 2008, l’Ufficio precisa di aver conteggiato nella decisione impugnata, alla voce dei premi di cassa malati, solo l’importo relativo all’assicurazione obbligatoria (LAMal), e di aver riconosciuto le ultime voci di spesa limitatamente a quanto opportunamente documentato. Per quanto attiene alla determinazione dei redditi dell’escusso, l’Ufficio ha ritenuto di far capo all’unico dato certo in suo possesso, ovvero la notifica di tassazione. L’escusso non avrebbe in effetti precisato l’ammontare e la provenienza degli aiuti ricevuti da parenti per consentirgli di far fronte alle spese assistenziali, le sue iniziali dichiarazioni secondo cui egli sarebbe stato indipendente e non avrebbe avuto beni né redditi pignorabili sono state sconfessate dagli ulteriori accertamenti ed egli comunque riesce a versare fr. 1'000.--/mese per pagamento d’imposte arretrate.

Considerando

in diritto:                        

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Nel caso concreto, l’CO 1 ha stabilito il reddito dell’escusso in base a cifre riferite all’anno 2005 e non a quelle determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ovvero il 29 gennaio 2008. Il fatto che abbia avuto dubbi – senz’al­tro condivisibili viste le circostanze che saranno meglio precisate nel considerando 3 – sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’e­scusso e della moglie relative ai propri redditi non autorizzava ancora l’Ufficio a fondarsi su dati sicuramente inattuali, ma avrebbe dovuto chiedere loro di chiarire la propria posizione. In effetti, qualora non sia dimostrato che l'escusso disponga di redditi pignorabili, non gli si può pignorare né un reddito ipotetico per un'attività esigibile da lui e nemmeno un importo minimo (sentenza 2 aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 ss.). Sotto questo aspetto, il ricorso dev’esse­re accolto e, come proposto dal ricorrente, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio affinché stabilisca l’entità dei redditi da egli percepiti nel 2008 e la quota pignorabile degli stessi, secondo le indicazioni esposte nei seguenti considerandi.

                                   3.   Nei casi come quelli in esame in cui l’importo dei redditi dell’escusso fluttua da un mese all’altro, l’Ufficio deve in linea di massima pignorarne la parte che eccede il suo minimo di esistenza (vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 50 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 33 ad art. 93). La determinazione esatta del reddito dell’escusso, nonché di quello del suo coniuge in vista della definizione delle reciproche quote di partecipazione al sostentamento comune, potrà avvenire solo alla fine del mese di riferimento, al più tardi al termine dell’anno di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). A questo proposito, va ricordato che il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo (indennità di disoccupazione, assistenza sociale) si procuri le disponibilità necessarie per il suo sostentamento; in particolare, se l'escusso ha dichiarato di vivere grazie ad aiuti di terzi, l'Ufficio deve esigere ch’egli dimostri da chi li riceve e sotto che forma. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda su presunzioni dell'escutente non confortate da indizi concreti e facilmente verificabili, non possono essere imposte all'Ufficio ma spettano al creditore (sentenza 2 aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 ss.).

                               3.1.   Nel caso di specie, l’Ufficio citerà l’escusso per un nuovo interrogatorio, onde dissipare i legittimi dubbi sulle sue passate dichiarazioni nonché sulle attestazioni sottoscritte dalla moglie a nome delle società PI 3 e PI 4 (sulla legittimità di tale misura, cfr. il caso analogo di cui alla DTF 106 III 14, con. 2). Dopo avergli ricordato il suo obbligo d’informazione e le conseguenze penali in caso d’inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode nel pignoramento (art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), l’Ufficio chiederà all’escusso, segnatamente:

                                         –  d’indicare tutti i redditi da lui percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;

                                         –  di precisare il tipo di relazione giuridico (contratto di mandato, di lavoro o di altro tipo) ch’egli intrattiene con le società PI 3 e PI 4 e le sue condizioni di rimunerazione, producendo se del caso i relativi contratti;

                                         –  di precisare se i contratti di “collaborazione professionale” del 9 dicembre 2003 agli atti sono o no tuttora in vigore nonché il motivo per il quale è considerato per l’AVS un dipendente di queste società;

                                         –  d’indicare se svolge attività di gestione in queste società e se ne detiene azioni;

                                         –  di confermare di essere stato amministratore delle società __________ SA, __________ SA e __________ SA, ora cancellate dal registro di commercio, la cui sede era in via __________ a __________, ovvero allo stesso indirizzo delle società PI 3, PI 4 e M.__________ SA, di cui sua moglie è ora amministratrice unica;

                                         –  di precisare quali sono i titoli indicati nella dichiarazione fiscale 2006 (per un valore di fr. 23'000.--), se gli appartengono e se sono tuttora in suo possesso o se li ha ceduti, quando e a chi;

                                         –  di dichiarare se lavora o ha lavorato per le società M.__________ SA e/o C__________ SA, quando e con quale compenso finanziario;

                                         –  di spiegare a cosa si riferiscono gli importi di fr. 6'900.-- del 3/8/2007, di fr. 4'200.-- del 31/10/2007 e di fr. 5'800.-- dell’8/2/2008 accreditati su ordine di C__________ SA sul conto UBS n. __________ aperto congiuntamente dai coniugi (cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008);

                                         –  di spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’11/11/2005 egli ha dichiarato di percepire redditi mensili di fr. 1'000.-- e sua moglie di fr. 800.--, mentre ha dichiarato fiscalmente per l’anno 2005 un reddito di fr. 76'200.--, pari a fr. 6'350.--/mese;

                                         –  di spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’8/1/2007 egli ha dichiarato di percepire redditi mensili di fr. 2’200.-- e sua moglie di fr. 200.--, mentre dal doc. C da lui prodotto con il ricorso risulta che nel 2007 ha percepito redditi per complessivi fr. 21'600 (pari a 1'800.--/mese) e sua moglie per fr. 60'300 (pari a fr. 5'025.--/mese), e nel 2006 ha dichiarato fiscalmente un reddito complessivo di fr. 77'645 (pari a fr. 6'470.--);

                                         –  d’indicare a chi e da chi sono state versate le provvigioni per fr. 15'000.-- menzionate nella dichiarazione fiscale 2006;

                                         –  d’indicare la provenienza dei mezzi finanziari con quali egli, il 27 marzo 2007, ha estinto le esecuzioni n. 545'426 e 545’235, pagando all’Ufficio oltre fr. 15'000.--;

                                         –  di precisare l’identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché d’indicare e di dimostrare la forma e l’entità di tali aiuti.

                               3.2.   L’Ufficio citerà inoltre anche la moglie dell’escusso per un nuovo interrogatorio, e dopo averle ricordato il suo obbligo d’informazione, quale moglie dell’escusso e amministratrice delle summenzionate società (art. 91 cpv. 4 LEF), e le conseguenze penali in caso d’inosservanza (art. 324 n. 5 CP) e/o di frode nel pignoramento (art. 163 n. 2 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), le chiederà, segnatamente:

                                         –  d’indicare tutti i redditi da lei percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;

                                         –  di precisare qual è la sua formazione professionale e quali sono le proprie mansioni in seno alle società PI 3, PI 4 e M.__________ e le sue condizioni di rimunerazione, producendo se del caso i relativi contratti;

                                         –  di spiegare per quale motivo ha ricevuto nel 2007 da PI 3 provvigioni per fr. 35'000.-- e se ha ne ha percepito anche nel 2005 e nel 2006, e per quale importo;

                                         –  di precisare il tipo di relazione giuridica ed economica intrattenuta dalle società che amministra con suo marito;

                                         –  di dichiarare se lavora o ha lavorato per la società C__________ SA, quando e con quale compenso finanziario.

                               3.3.   Sulla base delle risposte e delle prove fornite dai coniugi RI 1, l’Ufficio deciderà se sono necessarie eventuali altre misure istruttorie, quale ad esempio l’assunzione della contabilità delle società amministrate dalla moglie, ciò che però sarebbe ipotizzabile solo qualora vi fossero indizi concreti e manifesti che l’escusso ne sia l’azionista di maggioranza o comunque le controlla in fatto. In ogni caso, si ricorda che né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono competenti per statuire sull’esistenza e l’importo di un credito pignorato. Qualora, dopo l’interrogatorio dell’escusso e l’assunzione delle determinazioni del terzo debitore, sussistano indizi che le loro dichiarazioni sono inesatte, l’ufficio deve pignorare la parte litigiosa del reddito quale credito contestato per l’importo indicato dall’escutente (DTF 110 III 22 s., cons. 2; DTF 106 III 14, cons. 2; Ochsner, op. cit., n. 39 ad art. 93).

                                   4.   Riguardo al calcolo del minimo di esistenza, il ricorrente critica la decisione impugnata su tre punti.

                               4.1.   L’escusso afferma innanzitutto che il suo consumo annuale di nafta si aggirerebbe attorno a 3'000 litri, occasionandogli una spese media mensile di circa fr. 325.-- (mentre l’Ufficio ha computato un importo di fr. 188,10). Sennonché l’escusso non ha dimostrato le proprie allegazioni, né per quanto concerne il consumo né per quanto riguarda il pagamento effettivo dell’asserita spesa, che non può quindi essere riconosciuta. Infatti, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93).

                               4.2.   L’escusso chiede inoltre che venga computato un importo complessivo mensile di fr. 627.-a titolo di premi della cassa malati. Orbene, solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare, che non è indispensabile giusta l’art. 93 LEF (DTF 134 III 325-326, cons. 3). Nel caso di specie, si evince dal doc. F prodotto dal ricorrente che i suoi premi LAMal e quelli di sua moglie ammontano complessivamente a fr. 476,20 (2 x 238,10), ovvero esattamente quanto computato dall’Ufficio, la cui decisione va pertanto confermata.

                               4.3.   Il ricorrente chiede infine che nel minimo di esistenza vengano computati i premi che paga per altre assicurazioni (assicurazione vita, stabili, responsabilità civile e mobilia), per un importo complessivo di fr. 395.-- al mese (in luogo dei fr. 200.--/mese ammessi dall’Ufficio). Ebbene, trattandosi di assicurazioni non obbligatorie i relativi premi in linea di principio non possono essere ritenuti assolutamente indispensabili giusta gli art. 92 e 93 LEF (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93). Si potrebbe sì giungere ad una conclusione diversa per i premi dell’assicura­zione di responsabilità civile stabili (in tal senso: A. Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, p. 647 ad III/2/A/a), qualora si riferiscano all’abitazione principale dell’escusso e le relative spese corrispondano all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete. In effetti, ancorché tale assicurazione non sia obbligatoria nel Canton Ticino, in pratica lo è per i fondi gravati da ipoteche, siccome le banche ne impongono la sottoscrizione al proprietario. La questione può comunque essere lasciata indecisa nella fattispecie, siccome il premio pagato dall’escusso (fr. 95,10/mese, pari a fr. 1'141,30: 12, cfr. doc. G) è inferiore a quanto computato dall’Ufficio alla voce “assicurazioni diverse” (fr. 200.--). Una riduzione di quest’ultima cifra è d’altronde esclusa, stante il divieto della reformatio in peius stabilito dall’art. 22 LPR. Potrà però se del caso essere attuata nell’ambito di un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

                               4.4.   Nelle sue osservazioni, il procedente chiede che le spese mensili per l’alloggio dell’escusso vengano limitate a un massimo di fr. 1'200.-- in virtù del principio secondo cui nel minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p. 40). L’onere di fr. 1'986.--/mese ammesso dall’Ufficio risulterebbe infatti inammissibilmente elevato in rapporto alle condizioni di reddito dichiarate dai coniugi RI 1. Il già menzionato divieto della reformatio in peius si oppone però all’accoglimento di questa domanda, che il procedente non ha formulato nella forma di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF contro la (nuova) decisione del 16 giugno 2008. Ciò detto, l’Ufficio esaminerà la questione nell’ambito di un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

                               4.5.   Va di conseguenza confermata la cifra di fr. 4'401.13 stabilita dall’Ufficio quale minimo di esistenza dei coniugi RI 1.

                                   5.   Sulla base degli accertamenti indicati sopra al considerando 3, l’Ufficio determinerà i rispettivi redditi dei coniugi e, se del caso, chiederà al ricorrente di versare la parte dei propri redditi eccedente la sua quota del minimo di esistenza comune. Qualora tale eccedenza dovesse superare l’importo stabilito nella decisione impugnata, l’Ufficio procederà al pignoramento complementare della differenza, d’ufficio in applicazione dell’art. 145 LEF o su richiesta dell’escutente giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF (decisione 19 marzo 1997 dell’autorità di vigilanza del Canton Obwald, BlSchK 2000, 101 s.). Per quanto riguarda i redditi dei mesi successivi al suddetto accertamento, l’Ufficio stabilirà una quota pignorata fissa, pari alla media mensile delle (eventuali) quote pignorate i mesi precedenti (cfr. le sentenze 24 novembre 1999 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Campagna, in BlSchK 2000, 61, e 16 gennaio 2003 dell’autorità di vigilanza friborghese, in BlSchK 2006, 193 s., cons. 3b/aa), e notificherà la sua decisione sia all’escusso sia – giusta l’art. 99 LEF – alle società per le quali lavora.

                                   6.   Al termine dei suoi accertamenti, l’Ufficio valuterà anche se segnalare alle autorità penali eventuali ipotesi di reato connesse all’apparente dissimulazione delle polizze di assicurazione SwissLife (il cui pignoramento, notificato all’assicuratore il 29 maggio 2008, dovrà peraltro essere formalmente indicato nel verbale di pignoramento), alla vendita di 2 azioni Swisslife il 19/12/07 (cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008) e all’eventuale omessa dichiarazione di redditi in occasione del pignoramento in esame o di precedenti pignoramenti, tenuto conto del tenore di vita dei coniugi RI 1, che permette loro di pagare interessi ipotecari trimestrali di quasi fr. 6'000.--, premi assicurativi mensili per oltre fr. 1'000.--, le spese connesse a due veicoli (immatricolati a nome della moglie), importi d’impo­ste arretrate di fr. 1'000.--/mese (senza contare il rimborso di fr. 15'000.-- di marzo 2007).

                                   7.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 22 LPR, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, il provvedimento 16 giugno 2008 dell’CO 1 è modificato, nel senso che il pignoramento dei redditi del ricorrente è limitato all’importo eccedente la propria quota del minimo di esistenza comune (determinato in fr. 4'401.13), quota che l’Ufficio determinerà nel modo indicato al considerando 3.

                               1.2.   Gli atti sono retrocessi all’Ufficio affinché si determini nel modo indicato ai considerandi 3, 5 e 6.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:      – avv. RA 2, __________;

                                                                      – avv. RA 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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