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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.2008 15.2008.41

2 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·726 parole·~4 min·5

Riassunto

Oggetto del ricorso LEF. Questioni di merito

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.41

Lugano 2 settembre 2008 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 maggio 2008 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 PI 2 (rappresentate da RA 1)  

viste le osservazioni:

- 28 maggio 2008 diRA 1, __________;

- 20 maggio e 3 giugno 2008 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 maggio 2008 di non concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                      A.      Con PE n. __________ dell’CO 1 del 25 marzo/8 aprile 2008 PI 1 e PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'250.00 oltre accessori.

B.           Non avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, il 28 aprile 2008 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione e il 14 maggio 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

                                     C.      Con ricorso 17 maggio 2008 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento si sarebbe preso a carico metà del canone di locazione, ossia circa fr. 1'250.00 mensili. L’altra metà poi sarebbe dovuta dagli eventuali eredi dell’ex convivente.

                                     D.      Con osservazioni 28 maggio 2008 PI 2 e PI 1 chiedono che il ricorso venga respinto. Le procedenti precisano di aver ricevuto in data 23 maggio 2008 dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento l’importo di fr. 2'500.00 per parte dei canoni di locazione scoperti e chiedono che l’Ufficio riduca per la somma corrispondente l’importo in esecuzione.

                                     E.      Delle osservazioni 20 maggio e 3 giugno 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato:

in diritto:

                                      1.      Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).

                                               L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

2.             La contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui ella nulla più dovrebbe alle procedenti perché l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avrebbe pagato metà canone di locazione e l’altra metà sarebbe dovuta dagli eventuali eredi del suo ex convivente, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

3.             Le procedenti, con le osservazioni al ricorso, hanno ridotto l’importo per il quale richiedono il proseguimento di fr. 2'500.00. L’Ufficio dovrà tenere ovviamente conto di ciò nell’espletamento delle prossime misure esecutive, circostanza del resto dallo stesso già accennata nelle osservazioni del 3 giugno 2008.

                                     4.      Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                

                                     1.       Il ricorso è respinto.

                                     2.       Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.       Intimazione:

                                              - RI 1, __________;

                                              - RA 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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