Incarto n. 15.2008.39
Lugano 11 agosto 2008 EC/fp/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2008 di
RI 1 RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione degli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro i ricorrenti da
PI 1 (patrocinata dall’ RA 1)
viste le osservazioni:
- 5 maggio 2008 di PI 1, __________;
- 28 maggio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 5/6 dicembre 2007 PI 1 procede contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 120'000.00 oltre accessori. Quale titolo di credito nei precetti è indicato: “Contratto di compravendita di inventario 20 agosto 2007 relativo all’esercizio pubblico Snack Bar __________, __________”.
B. Le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi sono state respinte con pronunciati 25 febbraio 2008, passati in giudicato.
C. Il 10 aprile 2008 la creditrice ha presentato le domande di prosecuzione dell’esecuzione e il 16 aprile 2008 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento contro gli escussi.
D. Con ricorso 24 aprile 2008 RI 1 e RI 2 chiedono di annullare gli avvisi di pignoramento perché il contratto di compravendita dell’inventario dello Snack Bar __________ di __________ riguarderebbe la società __________ e non gli escussi personalmente, che del resto non deterrebbero alcun bene da pignorare.
E. Delle osservazioni 5 maggio 2008 di PI 1 e 28 maggio 2008 dell’CO 1, entrambe chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato:
in diritto:
1. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
2. La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione con i PE n. __________ e n. __________ non li riguarderebbe perché il contratto dal quale la stessa trae origine sarebbe stato sottoscritto dalla __________, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della relativa procedura di rigetto oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne sono realizzati i presupposti.
3. A questo stadio della procedura è prematura la domanda formulata dai ricorrenti e tendente all’accertamento dell’inesistenza presso di loro di beni pignorabili. Questa questione potrà essere infatti, se del caso, sollevata al momento dell’esecuzione del pignoramento.
4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RI 2, __________;
- __________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.