Incarto n. 15.2008.37
Lugano 24 giugno 2008 EC/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 marzo 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osCO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/27 marzo 2008 deCO 1 PI 1 ha escusso l’__________ RI 1 per l’incasso di fr. 4'799.55 oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008.
Nel precetto esecutivo è stata indicato quale titolo di credito: “Fatture scoperte no. 2007087 del 23.03.07 fr. 800.--; no 2007132 del 30.11.07 fr. 200.--; no. 2007129 del 30.11.07 fr. 666.71; no. 2007131 del 30.11.07 fr. 250.--; no. 2007086 del 23.08.07 fr. 800.--; no. 2007089 del 23.08.07 fr. 800.--; no. 2007093 del 17.09.07 fr. 800.--; no. 2007094 del 17.09.07 fr. 400.--; interessi composti fino al 28.02.08 fr. 82.85”.
B. Con ricorso 31 marzo 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo perché debitrici del credito dedotto in esecuzione sarebbero delle società con sede all’estero, di cui l’escussa sarebbe semplice amministratrice. A mente della ricorrente la procedente avrebbe richiesto l’emissione del precetto contro di lei solo perché vorrebbe evitare di procedere all’estero contro le citate società. Tale agire costituirebbe un chiaro abuso di diritto perché la procedente ben sa, avendo indirizzato tutte le fatture indicate nel precetto alle società e non all’escussa, che quest’ultima non sarebbe la debitrice delle somme richieste.
C. Delle osservazioni 15 aprile 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
2. La contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui debitrici dell’importo in esecuzione sarebbero delle società con sede all’estero di cui l’escussa sarebbe solo amministratrice, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto tale eccezione potrà semmai essere fatta valere e sostanziata nell’ambito della relativa procedura di rigetto dell’opposizione o nelle procedure di riconoscimento rispettivamente di disconoscimento di debito.
3. Un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza, è nulla (DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.).
Nel caso di specie, malgrado che le fatture indicate nel precetto esecutivo quale titolo di credito siano effettivamente state emesse contro delle terze società, la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva, atteso che la LEF conferisce al precettante il diritto di avviare una procedura esecutiva senza dover provare il fondamento del suo credito.
4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 LEF; 2 cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________ RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.