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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.06.2008 15.2008.28

10 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,680 parole·~13 min·3

Riassunto

Sequestro e pignoramento di una polizza d'assicurazione conclusa con una compagnia d'assicurazione delle Bahamas e depositata presso una banca svizzera facente parte dello stesso gruppo di società. Obbligo d'informazione. Abuso di diritto ?

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.28

Lugano 10 giugno 2008 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2008 di

RI 1 (patrocinata dagli avv.ti __________ e __________, RA 1)  

contro  

l’operato dell’CO 1 nell'esecuzione n.__________  promossa dalla ricorrente contro

PI 1 (patrocinato dall’avv. __________, __________)  

procedura che concerne anche

PI 2, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 26 marzo 2007, in base a un decreto emesso lo stesso giorno dal Pretore __________, l’CO 1 ha sequestrato per conto di RI 1 “ogni avere patrimoniale di qualsiasi natura del signor PI 1 __________, da questi detenuto a qualsiasi titolo presso la sede di __________ PI 2 (in particolare il conto bancario no. __________), fino a concorrenza di fr. 202'176,45, oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2005.

                                  B.   Il 29 agosto 2007, nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro, l’Ufficio ha pignorato gli stessi beni, facendosi consegnare dalla banca una distinta patrimoniale degli averi del debitore, con valuta del 28 agosto 2007.

                                  C.   Il 30 agosto 2007, l’Ufficio ha invitato la banca a versargli il saldo (di complessivi fr. 5'870.--) dei due conti aperti a nome del debitore, a comunicarne i movimenti per il periodo dal 1° gennaio al 28 agosto 2007 e a consegnare una copia conforme all’originale della polizza d’assicurazione n. __________ indicata nella distinta patrimoniale.

                                  D.   Il 7 settembre 2007, l’Ufficio ha chiesto a PI 2 d’informarlo sul tipo di polizza pignorata e sul suo valore di riscatto al 7 settembre 2007. Il 17 settembre, PI 2 ha invitato l’Ufficio a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa PI 3, al suo indirizzo nelle Bermuda, ciò che è stato fatto il 20 settembre. Il 4 ottobre, PI 3, da __________, ha risposto che si trattava di una polizza vita “unit-linked riscattabile”, il cui valore di riscatto al 29 agosto 2007 era di € 5'495,22. Il 12 ottobre 2007, l’Ufficio, con il consenso dell’escusso, ha chiesto alla banca di procedere al riscatto della polizza assicurativa.

                                  E.   Il 14 novembre 2007, l’Ufficio, preso atto del valore di riscatto esiguo rispetto all’apporto unico minimo di € 150'000.-- previsto dal prospetto informativo relativo a tale strumento finanziario, ha chiesto alla banca di trasmettere tutta la documentazione comprovante le movimentazioni relative alla polizza. Tale richiesta è stata ribadita il 22 novembre, l’11 e il 18 dicembre.

                                         Lo stesso 18 dicembre, la banca ha confermato che il valore di riscatto sarebbe stato versato nei giorni seguenti direttamente dalla compagnia di assicurazione. Ha d’altronde comunicato di non detenere la documentazione richiesta, sottolineando come il richiamo all’art. 91 cpv. 4 LEF fosse fuori luogo, giacché la banca non avrebbe l’obbligo di rivelare i movimenti antecedenti il pignoramento. Il 19 dicembre 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escussa di ritenere la procedura evasa. Il 27 dicembre, PI 3 ha versato fr. 8'858,34 sul conto postale dell’Ufficio.

                                  F.   Sollecitato dal patrocinatore della creditrice, l’Ufficio, il 4 gennaio 2008, ha diffidato PI 2 a comunicare il valore di riscatto della polizza al 26 marzo 2007, fondandosi su una sentenza di questa Camera del 10 giugno 1998. Il 9 gennaio 2008, la banca ha informato l’Ufficio di aver trasmesso la sua richiesta alla compagnia d’assicurazione, pur precisando che la sentenza da esso citata riguardava solo conti bancari e non le movimentazio- ni di una polizza assicurativa, seppur depositata in banca, poiché esse sfuggirebbero al controllo della depositaria. L’11 e il 30 gennaio 2008, l’Ufficio ha rinnovato la diffida, questa volta all’indirizzo della compagnia d’assicurazione.

                                  G.   Il 6 febbraio 2008, PI 3 ha comunicato all’Ufficio di ritenere che il decreto e il verbale di sequestro non giustificassero un diritto d’informazione nei suoi confronti e l’ha invitato a procedere con una richiesta d’informazioni, rispettivamente con una domanda d’edizione di documenti in via rogatoriale.

                                  H.   L’8 febbraio 2008, l’Ufficio ha trasmesso alla procedente la risposta della compagnia assicurativa, precisando di ritenere la procedura evasa. L’11 febbraio, l’Ufficio ha comunicato la perdita subìta dalla stessa procedente nell’esecuzione n. __________, stabilita in fr. 214'081,55.

                                    I.   RI 1 si aggrava contro questi ultimi due provvedimenti, chiedendone l’annullamento. Pretende inoltre che sia fatto ordine a PI 2 e a PI 3 d’indicare l’esatto valore di riscatto della polizza di assicurazione n. __________ al momento del sequestro (ovvero al 26 marzo 2007) e di rilasciare gli estratti relativi alle movimentazioni concernenti detta polizza dal 26 marzo al 29 agosto 2007, sotto la comminatoria delle pene dell’art. 292 CP. Essa ritiene infatti che, in base alla giurisprudenza cantonale, la banca sia tenuta ad indicare il valore della polizza di assicurazio- ne non solo alla data dell’esecuzione del pignoramento, ma anche alla data dell’esecuzione del sequestro. Sostiene che PI 2 sarebbe in grado di reperire facilmente la documentazione relativa alla polizza in questione, perché essa è detenuta da una società – PI 3 – che fa parte del medesimo gruppo a cui appartiene la banca (__________); inoltre, i documenti agli atti evidenziano come la pratica assicurativa sarebbe gestita dalla sua sede di Zurigo, tant’è vero che PI 3 ha effettivamente accettato di riscattare la polizza per il suo valore alla data del pignoramento (29 agosto 2007). RI 1 qualifica quindi come abusivo il suo rifiuto di comunicare i dati relativi al periodo precedente.

                                         Nelle proprie osservazioni, PI 2 sottolinea innanzitutto come abbia in tutti i suoi scritti sempre dichiarato di non essere in possesso della documentazione relativa ai movimenti della polizza. Siccome la banca non è parte al contratto di assicura- zione e visto che PI 3 è una compagnia assicurativa giuridicamente indipendente da lei, PI 2 non sarebbe in grado di fornire le informazioni richieste. Il pignoramento sarebbe del resto escluso qualora fosse applicabile il diritto svizzero, ovvero l’art. 80 LCA. PI 2 sostiene inoltre che il sequestro e il pignoramento non sono diretti contro la compagnia assicurativa e non le sono stati notificati. Poiché essa ha la sede all’estero, eventuali atti giudiziari possono esserle notificati solo per le usuali vie rogatoriali. Se in concreto la polizza ha potuto essere riscattata, è stato solo grazie all’esplicito consenso dell’assicurato.

                                         In replica, RI 1 ribadisce in particolare che la polizza in questione è gestita da Zurigo, tramite il settore “__________”, tant’è che i firmatari del doc. A (__________e __________) sono dipendenti di PI 2. In duplica, la banca ha riconfermato le proprie osservazioni.

Considerando

in diritto:

                                   1.   I firmatari dell’allegato di osservazioni – __________ e __________ – risultano iscritti nel registro di commercio di __________ quali titolari del diritto di firma collettiva a due per PI 2 (sede principale) (cfr. estratto prodotto con la duplica). Le osservazioni e la duplica sono pertanto ricevibili.

                                   2.   Giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF, sul quale la ricorrente fonda le proprie conclusioni, i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo d’informare del debitore, ovvero sono tenuti ad indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i beni del debitore da essi detenuti e tutti i crediti che il debitore vanta nei confronti di detti terzi, nella misura in cui hanno un valore patrimoniale. L’obbligo d’informazione del debitore e dei terzi si estende anche ai redditi e ai beni del primo situati all’estero nella misura in cui tale informazione sia necessaria per stabilire l’eccedenza disponibile ai sensi dell’art. 93 LEF, nonché alle transazioni anteriori all’esecuzione del pignoramento intervenute durante il periodo sospetto degli art. 286 a 288 LEF se vi sono indizi che abbiano carattere revocabile (Jeandin, Commentaire romand de la LP, n. 10, 15 e 17 ad art. 91, con rif.).

                                   3.   Nel caso concreto, la banca PI 2 non è giuridicamente debitrice delle prestazioni assicurative oggetto del ricorso. Parte al contratto di assicurazione è PI 3 (doc. N), società che non risulta iscritta in nessun registro di commercio svizzero, e tanto meno in quello di __________ quale succursale di PI 2. D’altronde, il decreto di sequestro non si estende ai diritti derivanti dalla polizza di assicurazione che al momento del pignoramento era depositata presso la sede di __________ di PI 2: essi non possono infatti essere considerati come “detenuti” dalla banca nel senso di quanto indicato alla voce “oggetti da sequestrare” del decreto di sequestro del 26 marzo 2007 (doc. C), perché questa polizza non è una cartavalore, visto che nessuna clausola del contratto di assicurazione obbliga l’assicuratore a versare le prestazioni dovute contro consegna della polizza (cfr. doc. N e A1); del resto anche in diritto svizzero la polizza di assicurazione generalmente non è una cartavalore (Kuhn, Kommentar zum VVG, 2001, n. 9 ad art. 73). È anche irrilevante che PI 3 faccia probabilmente parte con PI 2 dello stesso gruppo di società: riservati i casi di manifesto abuso di diritto (tra cui non rientra quello in esame, cfr. infra ad 5), solo la realtà giuridica e non quella economica è determinante ai fini dell’applicazione del diritto esecutivo (DTF 113 III 31, consid. 3, con rif.). La banca, a prescindere dal fatto di sapere se ne ha concretamente la possibilità, non è pertanto tenuta a fornire le informazioni richieste dalla ricorrente.

                                   4.   Ma nemmeno a PI 3 può essere imposto tale obbligo già per il fatto che, come detto, il decreto di sequestro non si estende ai diritti derivanti dalla polizza deposi- tata presso PI 2: ora, dal momento che l’escusso non è domiciliato nel foro del sequestro, anche il pignoramento può vertere unicamente sui beni sequestrati (Gilliéron, Commen- taire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 15 ad art. 279). Va d’altronde precisato che un’interpretazione estensiva del decreto di sequestro si scontrerebbe con il principio di territorialità del diritto esecutivo, che limita l’estensione geografica dei sequestri e dei pignoramenti ai diritti patrimoniali situati in Svizzera. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III 474, consid. 3.1), condivisa dalla dottrina maggioritaria (ad es. Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 272; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 40 ad art. 272), i crediti non incorporati in una cartavalore né garantiti da pegno vanno pignorati (rispettivamente sequestrati) nel circondario del domicilio svizzero dell’escusso (per i diritti derivanti da una polizza di assicurazione, cfr. Jaeger, Kommentar zum VVG, vol. III, 1933, n. 13 ad art. 79/80); se l’escusso è domiciliato all’estero, i crediti possono essere sequestrati e/o pignorati nel circondario del domicilio o della sede del terzo debitore (nell’ipotesi specifica dell’assicuratore). Il pignoramento e/o il sequestro è pertanto escluso qualora, come nel caso di specie, né l’assicurato né l’assicuratore abbiano il domicilio o la sede in Svizzera. Siccome i redditi dell’escusso non sono oggetto del pignoramento, è inutile che l’CO 1 s’informi sul valore dei suoi beni situati all’estero, in particolare le sue pretese contro PI 3. In queste condizioni, può essere lasciata aperta la questione di sapere se il decreto di sequestro potrebbe essere notificato ai rappresentanti svizzeri della compagnia d’assicurazione (ovvero __________ e __________) o se invece esso dovrebbe esserle notificato nelle Bermuda in via rogatoriale, oppure se l’CO 1 non dovrebbe piuttosto ottenere le informazioni richieste direttamente dall’escusso, tramite una rogatoria rivolta alle autorità italiane del suo domicilio. In definitiva, la ricorrente deve far capo ai mezzi del diritto esecutivo italiano o delle Bermuda.

                                   5.   La ricorrente allega ancora che la posizione assunta dalla banca e dalla compagnia d’assicurazione è abusiva: entrambe le società fanno parte del medesimo gruppo, hanno un indirizzo comune a Zurigo e la medesima carta intestata, e PI 3 gestirebbe, tramite persone che sono dipen- denti di entrambe le società, le questioni relative alle polizze come quella dell’escusso proprio da Zurigo, luogo del resto in cui è stata emessa la polizza in questione. Il comportamento della compagnia d’assicurazione sarebbe poi contraddittorio, perché essa ha comunque accettato il riscatto della polizza alla data del pignoramento.

                               5.1.   Come esposto sopra (nel consid. 3), dal punto di vista esecutivo i rapporti patrimoniali vanno in linea di massima considerati in funzione di criteri giuridici e non economici. Ogni persona risponde unicamente dei propri obblighi (principio della responsabilità personale). Eccezioni sono ammesse soltanto in casi particolari, in cui il terzo che si richiama a tale principio ha acquistato il bene con un atto revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF oppure (sussidiariamente) in modo manifestamente abusivo giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. C. Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, p. 321 segg. ad 2). Generalmente, la questione dell’abuso di diritto si pone in situazioni in cui l’escusso si prevale in modo insostenibile del fatto che il bene sequestrato o pignorato appartiene formalmente a un terzo. Il Tribunale federale ha però avuto modo di precisare che il sequestro di un credito, nella fattispecie incorporato in una cartavalore, non può essere eseguito nel luogo in cui il creditore (una società anonima) ha solamente un recapito postale e non esercita alcuna attività, e ciò anche se la società vi abbia la propria sede (DTF 112 III 118, cons. 3a).

                               5.2.   Nel caso concreto, si deve dare atto alla ricorrente che diversi indizi fanno pensare che la polizza di assicurazione pignorata sia di fatto gestita a Zurigo – luogo in cui d’altronde è stata emessa (doc. N): si pensi al fatto che le risposte di PI 3 (doc. A e M) sono state spedite da Zurigo e sono state sottoscritte da persone che sono iscritte a registro di commercio quali procuratori di PI 2. Questa Camera, in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF, ha tuttavia verificato presso l’Ufficio federale delle assicurazioni private che PI 3 è assoggettata alla sorveglianza dell’autorità monetaria di Bermuda (“Bermuda Monetary Authority”, cfr. www.bma.bm, alla voce “Insurance”/”Licensed Entities”, sub C). Ciò basta per ritenere che detta società esiste davvero, ha una personalità giuridica propria e non ha solo un recapito postale nelle Bermuda. Occorre d’altronde ricordare che, dal punto di vista esecutivo, non si può fare astrazione dei rapporti giuridici formali per il solo fatto che vi siano indizi d’identità economica tra due soggetti di diritto distinti. Ciò può avvenire soltanto in casi eccezionali, ovvero quando sono realizzate determinate circo-  stanze supplementari che fanno ritenere manifestamente abusiva (giusta l’art. 2 cpv. 2 CC) l’invocazione della dualità giuridica da parte di chi si se ne prevale per opporsi al pignora- mento o al sequestro (cfr. CEF 7 agosto 2003 [15.03.47], cons. 3.2-3.3). Nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né reso verosimile che PI 2 abbia in modo manifestamente abusivo partecipato alla costituzione della polizza di assicuraziozione per permettere all’escusso di sottrarre alla ricorrente l’importo di € 521'000.-- concordato con __________ il 30 giugno 2004 (doc. V). La banca non è pertanto giuridicamente tenuta a fornire le informazioni richieste dalla ricorrente, mentre la compagnia d’assicurazione lo potrebbe essere solo in base ad un provvedimento esecutivo (sequestro, pignoramento) esplicitamente diretto nei suoi confronti (supra ad cons. 4).

                               5.3.   A scanso di equivoci, va precisato che non si può dedurre dal fatto che PI 3 abbia versato all’Ufficio il valore di riscatto della polizza alla data del pignora- mento, perché l’escusso aveva dato il suo consenso all’opera- zione e non risulta averlo dato per la fornitura delle informazioni richieste dalla ricorrente.

                                   6.   Il ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:     

                                         – Studio legale RA 1, __________;

                                         – avv. __________, __________;

PI 2, __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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