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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2008 15.2008.21

15 maggio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,919 parole·~10 min·2

Riassunto

Fallimento. Tasse e spese

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.21

Lugano 15 maggio 2008 CJ/sc/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il conto delle tasse e delle spese di liquidazione dell’eredità giacente

__________, già in __________  

procedura che concerne anche gli altri creditori:

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 rappr. dalla RA 1 4. PI 4 rappr. da RA 2 5. PI 5  

viste le osservazioni 20 febbraio della PI 1, 26 febbraio delle PI 2 e 3 marzo 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Il 17 aprile 2007, la Pretura di Lugano ha ordinato la liquidazione in via di fallimento dell’eredità fu __________. Il 24 aprile 2007, CO 1 ha proceduto all’interrogatorio di RI 1, quale rappresentante degli eredi di __________ (che avevano rinunciato all’eredità), secondo procura del 30 gennaio 2007. In tale occasione, è stata verbalizzata la seguente osservazione dell’interrogato: “mi metto volontieri gratuitamente a disposizione per l’equa distribuzione degli attivi salvo restando che la banca non compensi l’avere in conto con il debito. In quanto vista la situazione ritengo che i costi di procedura siano troppo alti”. Sono stati inventariati attivi per un valore stimato in fr. 4'110,29.

                                  B.   Il 30 agosto 2007, l’Ufficio ha depositato la graduatoria, in cui sono stati iscritti 7 crediti di terza classe (di cui uno di RI 1 per fr. 12'265,65) per un totale di fr. 19'231.--.

                                  C.   Il 5 febbraio 2008, l’Ufficio ha depositato lo stato di riparto, che a fronte di attivi per fr. 4'784,56 prevede spese di liquidazione per fr. 2'099,96 e un riparto di fr. 2'684,60 a favore dei creditori, corrispondente a un dividendo del 13,98%.

                                  D.   RI 1 contesta il conto delle tasse e delle spese, allegando una violazione dei principi di proporzionalità e di pari trattamento, in quanto il 43% del ricavo degli attivi è stato versato allo Stato a pagamento delle spese di liquidazione, lasciando ai “veri” creditori della massa ereditaria un dividendo del solo 13,98%. Il ricorrente denuncia inoltre una violazione del principio di trasparenza, chiedendo che dette spese siano documentate, e ricorda di aver proposto all’Ufficio dei fallimenti, alfine di attenuare le spese, di seguire tutta la pratica di suddivisione dell’eredità giacente, a titolo volontario e gratuito. Aveva poi desistito, allorquando i funzionari, ritenendo la liquidazione semplice, avrebbero affermato che il presunto importo delle spese si sarebbe in fin dei conti dimezzato. Il ricorrente ritiene infine paradossale che lo Stato incameri una cifra esorbitante e sproporzionata mentre ha d’altro canto rinunciato a prelevare le imposte dovute dal defunto per l’anno fiscale 2006 e probabilmente verserà all’impresa di pompe funebri il contributo alle spese del funerale delle persone decedute in stato d’indigenza previsto dalla legge cantonale.

                                  E.   Il 10 aprile 2008, la Camera ha trasmesso al ricorrente il protocollo della liquidazione, con l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate tasse e spese, impartendogli un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni. RI 1 non ha fatto uso di questa facoltà.

Considerando in diritto:

                                   1.   Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione e il conto finale (art. 261 LEF). Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario (art. 262 cpv. 1 LEF). Le tasse e le spese sono disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35), ovvero, per quanto concerne le procedure di fallimento, dagli art. 1 a 15 (disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di procedura esecutiva) e 43 a 47 OTLEF (norme specifiche alla materia fallimentare). A dipendenza del tipo di operazione, detta ordinanza determina le tasse in modo forfettario (ad es. art. 46 cpv. 1 lett. a), in funzione del tempo impiegato (ad es. art. 44), in funzione del valore dell’attivo (art. 45) o in modo misto (ad es. art. 46 cpv. 1 lett. c). In linea di massima, le spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Una parte può domandare che sia allestito, al costo di fr. 8.-- per pagina (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), un conteggio particolareggiato delle spese indicante gli articoli dell’ordinanza che sono stati applicati (art. 3 OTLEF).

                                   2.   È pertanto a torto che il ricorrente lamenta una lesione del principio di trasparenza. Qualora avesse voluto controllare il calcolo delle spese, sarebbe infatti spettato a lui chiedere all’Ufficio la consegna di un conteggio particolareggiato ai sensi dell’art. 3 OTLEF. In ogni caso, la Camera, in via eccezionale e gratuita, ha messo a disposizione del protocollo della liquidazione, con l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate tasse e spese.

                                   3.   Da questo documento risulta che l’Ufficio ha correttamente calcolato le tasse per la determinazione dell’attivo (interrogatorio, inventario) e dei creditori noti in base all’art. 44 OTLEF. Gli scritti per i quali l’ordinanza non prevede una tassa particolare sono giustamente stati fatturati fr. 8.-- per pagina iniziata o intera (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), oltre alle spese postali (per gli invii semplici fr. 0,85.-- e per le raccomandate fr. 5.--: art. 13 cpv. 1 OTLEF), le quali tuttavia avrebbero dovuto figurare nella colonna “Spese”. La tassa per la verifica dei crediti è conforme a quanto prescritto all’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF (fr. 20.-- x 7 crediti). La tassa di fr. 40.-- per l’allestimento di ogni pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul Foglio ufficiale svizzero (FUSC) (apertura del fallimento in procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF [art. 232 LEF], deposito della graduatoria [art. 249 cpv. 2 LEF] e chiusura del fallimento [art. 268 cpv. 4 LEF]) è a giusto titolo fondata sull’art. 11 OTLEF; le spese di pubblicazione sono quelle effettivamente pagate dall’Ufficio (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). La tassa per l’incasso del ricavo della realizzazione degli attivi (saldo del conto del defunto, fucile, restituzione d’imposte) e il suo riversamento ai creditori (dopo prelievo delle spese di liquidazione) è stata calcolata secondo i combinati art. 19 cpv. 1, 33 e 46 cpv. 2 lett. d OTLEF (5‰ di fr. 3'901,76). La tassa per il pagamento dei debiti della massa (fatture della Pretura, del FUC e del FUSC) si determina in applicazione degli art. 19 e 46 cpv. 2 lett. b OTLEF (fr. 5.-- per i pagamenti d’importi fino a fr. 1'000.--). Secondo l’art. 46 cpv. 1 lett. c OTLEF, la tassa per l’allestimento del conto finale (art. 261 LEF), dello stato di ripartizione (art. 261 LEF) e del rapporto finale al giudice del fallimento (art. 268 cpv. 1 LEF) è di fr. 200.-- per ogni operazione che non duri più di un’ora (cfr. il testo della norma in francese e in tedesco). L’Ufficio si è correttamente attenuto a questa norma, sennonché, nell’interesse dei creditori, ha computato una tassa di soli fr. 100.-- per la tenuta del protocollo e del conto tasse e spese, ovvero per l’allestimento del conto finale (ritenuto che esso è il riassunto del conto tasse e spese integrato nello stato di ripartizione: art. 2 n. 8 RUF). L’importo di fr. 32,65 contabilizzato per spese vive per le fotocopie, i telefoni e l’archiviazione dell’incarto trova la sua giustificazione all’art. 13 cpv. 1 OTLEF.

                                         In applicazione dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF, l’Ufficio ha calcolato la tassa per gli avvisi di deposito dello stato di riparto in fr. 20.-- per ogni creditore, oltre alle spese di fotocopia dello stato di riparto allegato all’avviso destinato al ricorrente (nella sua qualità di rappresentante degli eredi), riducendo l’importo totale a fr. 115.-- in considerazione delle specificità della fattispecie. La norma citata dall’Ufficio si applica tuttavia solo all’allestimento della graduatoria. In realtà, poiché l’ordinanza non tratta in modo particolare dell’avviso di deposito dello stato di riparto (mod. 10aF e 10F), la tassa va calcolata in funzione dell’art. 9 cpv. 1 OTLEF, ovvero in fr. 8.--/pagina. Nel caso concreto, la tassa complessiva ammonta a fr. 56.-- (7 x 8.--), oltre al costo delle fotocopie dello stato di riparto (fr. 2.-- x 7 pagine, art. 9 cpv. 3 OTLEF) e alle spese postali (6 x fr. 5.--), ovvero in tutto a fr. 100.--.

                                         Al momento del deposito dello stato di ripartizione, l’Ufficio ha stimato in fr. 300.-- le spese per la chiusura del fallimento. A conti fatti, le spese effettive si sono rivelate inferiori a quanto previsto di fr. 66.50.

                                         L’importo prelevato in eccedenza è quindi di fr. 81.50 (fr. 15 + 66.50). Occorre pertanto ordinare all’Ufficio di restituire al ricorrente la parte che gli spetta, ovvero fr. 52.-- (81.50 x 12'265,65 ./. 19'201.--), senza prelievo di tassa (la tassa dell’art. 19 OTLEF comprende infatti sia l’incasso del ricavo o del credito del fallito sia il suo riversamento ai creditori, art. 33 e 46 cpv. 2 lett. d OTLEF).

                                   4.   Riguardo agli aspetti quantitativi, il ricorrente non ha contestato le cifre (durata delle operazioni, numero di scritti, entità delle spese) esposte dall’Ufficio. Non vi sono d’altronde dubbi sulla necessità delle operazioni compiute in concreto, che si evince direttamente dalle norme di legge citate nel precedente considerando (in particolare per quanto concerne gli atti formali e le pubblicazioni). Non v’è poi spazio per i principi di proporzionalità e di pari trattamento menzionati nel ricorso, perché l’Ordinanza sulle tasse stabilisce il principio del rimborso delle spese e della retribuzione dell’operato degli uffici dei fallimenti, ne determina anche la misura nonché il prelevamento preferenziale (supra ad cons. 1), e ciò indipendentemente da eventuali interventi dello Stato a favore dei creditori (sotto forma di condoni, sussidi, ecc.), i quali sono disciplinati da altre leggi. Del resto, l’importo globale delle tasse e delle spese prelevato in concreto (fr. 2'100.--, da ridurre a fr. 2018,50) è inferiore all’importo usualmente chiesto ai creditori per evitare la chiusura del fallimento per mancanza di attivi (fr. 3'000.--). Va infine rilevato come la soluzione ipotizzata dal ricorrente per contenere le spese di liquidazione fosse impossibile: l’intervento di un creditore nell’amministrazione del fallimento, persino quale membro di un’amministrazione speciale ai sensi dell’art. 237 cpv. 2 LEF, è infatti escluso (Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, Basilea 2005, n. 17 ad art. 237).

                                   5.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 261 LEF; 9, 11, 13, 19, 33, 44, 46, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, il totale delle tasse e spese della liquidazione dell’eredità fu __________, già in __________, è determinato in fr. 2'018,50.

                               1.2.   È ordinato all’CO 1 il pagamento di fr. 52.-- a RI 1.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________;

                                                                   – PI 2, __________;

                                                                   – RA 1, __________;

                                                                   – RA 2, __________;

                                                                   – PI 5, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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