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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.03.2008 15.2008.20

17 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·881 parole·~4 min·3

Riassunto

Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione

Testo integrale

Incarto n. 15.2008.20

Lugano 17 marzo 2008 CJ/sc/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di

RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento 29 gennaio 2008 con il quale ha respinto la richiesta della ricorrente di constatare la caducità del sequestro n. 1'251'061 decretato l’11 settembre 2007 a favore di

PI 1  rappr. dall’  RA 2   

viste le osservazioni 25 febbraio 2008 di PI 1 e 28 febbraio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 12 settembre 2007, a richiesta di PI 1, il Pretore __________ ha decretato nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 26'268,75, il sequestro di un suo aeromobile di marca Beechcraft stazionato all’aeroporto di Lugano-Agno. Il sequestro è stato eseguito lo stesso giorno. Successivamente, e più precisamente il 16 gennaio 2008, l’Ufficio ha ammesso in sostituzione dell’aereo sequestrato una garanzia bancaria per l’importo di fr. 45'000.--.

                                   2.   PI 1 ha tempestivamente convalidato il sequestro promuovendo l’esecuzione n. __________ per l’incasso di fr. 26'268,75, oltre interessi dal 1° novembre 2005. Sempre tempestivamente, la procedente, con istanza 20 novembre 2007, ha poi chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa;

                                   3.   Il 16 gennaio 2008, all’escussa è stato notificato l’atto di citazione formulato dall’escutente presso il Tribunale di Milano, con cui ha chiesto la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 26'268,75, oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo.

                                   4.   Il 23 gennaio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato la causa di rigetto a domanda della parte istante.

                                   5.   Il 29 gennaio 2008, l’Ufficio ha respinto la domanda della ricorrente tendente alla constatazione della caducità del sequestro, ritenendo che con l’azione promossa in Italia la procedente l’avesse validamente convalidato.

                                   6.   Con il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio. A suo parere, la promozione dell’azione in Italia non avrebbe tempestivamente convalidato il sequestro, siccome lo è stata più di 10 giorni dopo la notifica del verbale di sequestro.

                               6.1.   Giusta l’art. 279 cpv. 1 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nel caso concreto, non è contestato – e comunque risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente convalidato il sequestro con l’esecuzione n. __________.

                               6.2.   Non è poi nemmeno contestato – e anche in questo caso risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente chiesto il rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF, primo periodo.

                               6.3.   Le parti dissentono invece sulla portata del ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione. In virtù dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo, se la domanda di rigetto non è ammessa, il procedente deve promuovere l'azione di accertamento del credito che egli vanta entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. Ebbene, non vi è dubbio che il procedente che, come nel caso concreto, promuove azione di accertamento del suo credito senza attendere l’esito della procedura di rigetto, per poi ritirare l’azione di rigetto facendo esplicito riferimento all’azione di merito, all’atto pratico accorcia il termine prescritto all’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. Dal punto di vista teleologico, ricordato che la normativa dell’art. 279 LEF tende ad obbligare il creditore ad agire con diligenza per evitare che il sequestro rimanga in vigore più a lungo del necessario (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 279), non si può considerare che il ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione faccia decadere il sequestro, ma si deve piuttosto ritenere che l’avvio della procedura di merito ancora prima della pronunzia della decisione sull’istanza di rigetto, deve valere come convalida tempestiva del sequestro ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. A scanso di equivoci, va precisato che la litispendenza – che corrisponde alla nozione federale di apertura dell’azione giusta l’art. 279 LEF – è determinata in diritto italiano dalla notificazione della citazione (art. 39 cpv. 3 CPCit.), avvenuta nel caso di specie il 16 gennaio 2008 (doc. 3 allegato alle osservazioni di PI 1). L’identità della causale e dell’importo del credito nella procedura di sequestro e nella procedura di merito avviata in Italia risulta dagli atti (doc. 3 e 5 allegati alle osservazioni della resistente).

                                   7.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 279, 280 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – avv. RA 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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