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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2007 15.2007.86

11 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·397 parole·~2 min·5

Riassunto

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

Testo integrale

Incarto n. 15.2007.86

Lugano 11 settembre 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 26 luglio 2007 emessa nella procedura di pignoramento di redditi a favore del gruppo n. __________, ora composto solo dall’esecuzione n. __________, promossa contro la ricorrente da

PI 2  

viste le osservazioni 8 agosto/7 settembre 2007 dell’CO 1;

ricordata l’ordinanza 9 agosto 2007 con cui è stata respinta la domanda di effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’ambito del summenzionato pignoramento, la ricorrente chiede all’Ufficio di prelevare sulla parte pignorata dei suoi redditi l’importo di fr. 1'028,10 da dedicare al pagamento di 5 fatture del Servizio Cure a domicilio del Luganese (__________) di data 31 novembre 2005, 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2006;

                                         che tuttavia nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri;

                                         che nel caso concreto il pignoramento, eseguito il 24 aprile 2007, è successivo alle prestazioni in questione;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 6 agosto 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – PI 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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