Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2007 15.2007.37

6 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,183 parole·~6 min·6

Riassunto

Minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato. Presa in considerazione dei redditi del convivente

Testo integrale

Incarto n. 15.2007.37

Lugano 6 agosto 2007 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 aprile 2007 di

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 23 marzo 2007 a favore del gruppo di esecuzioni n. 9 (es. __________, __________, __________ e __________), composta da:

1. PI 1   2. PI 2   rappr. dall’RA 2  3. PI 3  rappr. da RA 3 ;  

viste le osservazioni preliminari 10 aprile 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Con decreto 13 aprile 2007, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’eccedenza mensile pignorabile a fr. 3'246.-- invece di fr. 3'821.--, tenendo conto del fatto che l’Ufficio aveva indicato nelle sue osservazioni preliminari di essere disposto a rivedere il calcolo del pignoramento di salario, ammettendo le seguenti spese (ora documentate): fr. 309.40 Cassa malati, fr. 83.30 per riscaldamento e fr. 182.20 per trasporto, ovvero in totale fr. 574.90.

                                         La decisione provvisionale può ora essere confermata anche nel merito, dal momento che il ricorrente ha dimostrato, ancorché solo in sede di ricorso, di pagare spese indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF per fr. 574.90 che non sono potute essere prese in considerazione dall’Ufficio nel provvedimento impugnato.

                                   2.   Il ricorrente ha inoltre chiesto che il suo minimo di esistenza di base venisse aumentato da fr. 1'100.-- a fr. 1'550.--, allegando di convivere da oltre 10 anni con la signora S__________, che non esercita attività lucrativa.

                               2.1.   Questa domanda, ancorché sia stata abbandonata dal ricorrente nella misura in cui, con scritto 17 aprile 2007, ha dichiarato di aderire al calcolo contenuto nel decreto 13 aprile 2007, va nondimeno esaminata d’ufficio (cfr. DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13).

                               2.2.   Secondo la più recente giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 775.--. Nel caso concreto l’Ufficio ha tuttavia ritenuto di determinare il minimo di esistenza di base dell’escusso in fr. 1'100.--, pari al minimo riconosciuto per una persona sola, per tenere conto del fatto che la convivente non esercita attività lucrativa ed ha a suo carico attestati di carenza di beni per quasi fr. 300'000.--.

                               2.3.   In passato, parte della dottrina e alcuni tribunali cantonali avevano ritenuto determinante in tale situazione il minimo di esistenza di base per una “persona singola che vive presso parenti” (cfr. i rif. in: Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 68). Tale prassi si fondava su precedenti versioni della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in cui si distingueva tra “persona singola che vive da sola” (fr. 1'025.--) e “persona singola che vive presso parenti” (fr. 925.--). Orbene, questa distinzione non è stata ripresa nella tabella in vigore attualmente (dal 1° gennaio 2001, cfr. Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.), la quale, alla cifra I/3, determina in fr. 1'550.-- il minimo di base mensile per “coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”. La precedente prassi è pertanto superata (in tal senso: Vonder Mühll, nota in BlSchK 2002, 128 s.; scritto 1/6/2001 dell’autorità di vigilanza di Lucerna, BlSchK 2003, 89), ciò che è sfuggito a una parte della dottrina (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., loc. cit.; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 646 s., ad 2/C).

                               2.4.   Fondandosi sul nuovo testo della tabella attualmente in vigore, nonché sul principio giurisprudenziale secondo cui il contributo al mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale federale ha precisato, come detto, che per un debitore che vive in concubinato l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa, fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base. Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner (Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93), non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr. 775.-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, viceversa anche il convivente non deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri indispensabili comuni. Appare quindi adeguato, seppure il convivente non percepisca redditi, limitare l’importo del minimo di base dell’escusso al massimo all’importo riconosciuto per una persona sola (ossia fr. 1'100.--). In tal senso si può inoltre rilevare che il convivente, sebbene non percepisca redditi, sia comunque tenuto a mettere a frutto la sua capacità lavorativa (cfr. DTF 106 III 16, cons. 3c) oppure a chiedere gli aiuti sociali a cui avrebbe diritto.

                               2.5.   La decisione dell’Ufficio di determinare in fr. 1'100.-- il minimo di esistenza di base dell’escusso va pertanto confermata.

                                   3.   Di conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 6 aprile 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, l’eccedenza mensile pignorabile a favore del gruppo di esecuzioni n. 9 è determinata in fr. 3'246.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________ (GE);

                                                                   – RA 2, __________;

                                                                   – RA 3, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2007.37 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2007 15.2007.37 — Swissrulings