Incarto n. 15.2007.17
Lugano 11 giugno 2007 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2007 di
RI 1 rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 31 gennaio 2007 con il quale l’Ufficio ha chiesto alla ricorrente quale datrice di lavoro il versamento del salario pignorato nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ (gruppo n. __________) promosse contro
PI 1, già in __________, ora decesso
da
PI 2 rappr. da: RA 2 __________, __________ es. n. __________ e n. __________; PI 3 rappr. da: RA 3 es. n. __________; PI 4 es. n. __________;
viste le osservazioni preliminari 13 febbraio 2007 e le osservazioni 12 marzo 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 13 febbraio 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle diverse procedure esecutive promosse contro PI 1 daPI 2 (es. __________ e n. __________), daPI 1 (es. n. __________) e daPI 4 (es. n. __________), il 4 aprile 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso, stabilendo la trattenuta mensile dell’eccedenza del minimo d’esistenza di fr. 3’000.--, e ciò a partire dal 1° agosto 2006 e non prima, a causa di precedenti pignoramenti.
B. Il giorno successivo l’CO 1 ha notificato a mezzo invio postale raccomandato l’avvenuto pignoramento allaRI 1, datrice di lavoro dell’escusso, indicando che a PI 1 devono essere versati fr. 3'000.-- mensili mentre l’eccedenza deve essere trasmessa all’Ufficio.
C. Il 7 novembre 2006 l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente per raccomandata di non aver ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2006, invitandola a produrre i conteggi dei salari percepiti dall’escusso in questi mesi e a versare l’importo trattenuto o che avrebbe dovuto essere trattenuto.
D. L’8 gennaio 2007 e il 29 gennaio 2007 l’Ufficio, ora per telefax, ha nuovamente richiesto alla ricorrente la produzione dei conteggi dei salari dall’escusso.
E. Non avendo ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2006 e gennaio 2007 ma un unico versamento di fr. 1'612.80 il 2 dicembre 2006, computato al mese di agosto 2006, con provvedimento 31 gennaio 2007 l’Ufficio ha chiesto alla RI 1 di produrre i conteggi dei salari percepiti dall’escusso in questi mesi e di versargli l’importo trattenuto o che avrebbe dovuto essere trattenuto.
F. Con ricorso 12 febbraio 2007 la RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento 31 gennaio 2007 argomentando di essere venuta a conoscenza del pignoramento di salario solo il 1° febbraio 2007, quando ha ricevuto la decisione impugnata. Prima d’allora tutti gli scritti dell’CO 1 sarebbero stati occultati da PI 1, decesso il __________ gennaio 2007, che quale incaricato della gestione amministrativa corrente della ditta era il solo ad occuparsi della corrispondenza in entrata. A sostegno della propria argomentazione la ricorrente produce un decreto di accusa del __________ settembre 2006, nel quale PI 1 è stato ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e di soppressione di documenti per aver “sottratto ed occultato gli scritti raccomandati (...) mediante i quali l’Ufficio di esecuzione notificava al suo datore di lavoro “__________” l’avvenuto pignoramento dell’eccedenza al minimo d’esistenza”. Anche il decreto d’accusa, malgrado lo stesso dovesse essere intimato alla __________, tramite __________, Via __________, __________, non sarebbe mai pervenuto allo stesso signor __________, che ne avrebbe presa conoscenza solo da pochi giorni visionando l’incarto dell’Ufficio. Per la ricorrente quindi, con ogni probabilità, anche il decreto d’accusa, essendo comunque destinato alla __________, sarebbe stato “intercettato in qualche modo” da PI 1.
A mente della ricorrente l’Ufficio -che aveva denunciato i fatti che hanno portato alla condanna di PI 1 - era al corrente del comportamento dell’escusso e delle sue mansioni presso la ricorrente. Malgrado ciò esso avrebbe trasmesso le notifiche di pignoramento di salario del 5 aprile 2006 e del 16 ottobre 2006 (quest’ultima riferita ad un successivo gruppo di pignoramento) alla datrice di lavoro a mezzo invii postali raccomandati, entrambi ritirati da PI 1. Visti i precedenti nonché il mancato versamento del salario trattenuto, l’Ufficio avrebbe dovuto assicurarsi che la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza del pignoramento: non avendolo fatto,RI 1 ha continuato in buona fede a versare all’escusso l’intero salario.
G. Con osservazioni 13 febbraio 2007 e 12 marzo 2007, l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto.
Considerato
in diritto:
1. La procedura di pignoramento è regolata dagli art. 89 a 115 LEF. A norma dell'art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti l'ufficio “avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio”.
2. Per l’art. 34 LEF tutte le comunicazioni degli uffici d’esecuzione o dei fallimenti si fanno per iscritto e, salvo contraria disposizione della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli atti spediti per raccomandata si reputano notificati nel momento della consegna effettiva al destinatario oppure a persona autorizzata a riceverli (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 34). Ritenuto che l’art. 34 LEF non indica la persona a cui deve essere notificata la comunicazione, tale questione va risolta sulla base degli art. 64 - 66 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Monaco/Ginevra 2005, n. 1 ad art. 34; KGer. GR, PKG 2001, 103).
3. Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
4. Nel caso di specie sia lo scritto del 5 aprile 2006, con il quale l’Ufficio ha notificato alla datrice di lavoro il pignoramento del reddito di PI 1, che lo scritto del 7 novembre 2006, con il quale lo stesso Ufficio ha comunicato alla ricorrente di non aver ricevuto il versamento di quanto pignorato per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2006, sono stati regolarmente notificati per lettera raccomandata al recapito della RI 1 a __________avosa, le notifiche risultano pertanto corrette, indipendentemente dal fatto che gli atti non siano stati trasmessi dal signor Ferrario (unico incaricato di occuparsi della corrispondenza in entrata) all'amministratore della datrice di lavoro che sarebbe così venuta a conoscenza del pignoramento di salario solo il 1° febbraio 2007. La non conoscenza dei fatti da parte dell’amministratore unico è infatti questione interna alla società, indifferente alla regolarità della procedura esecutiva. Ne consegue la correttezza dell’operato dell’CO 1 e la reiezione del gravame.
Indifferente, al di là di ogni considerazione sulla portata della decisione penale (decreto d'accusa) a carico di Franco Ferrario sulla validità della notifica, è la condanna del medesimo -di data 18 settembre 2006- per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e per soppressione di documenti: e ciò in base alla sola constatazione che gli scritti raccomandati da lui occultati secondo la fattispecie della causa penale non sono gli stessi che sono oggetti della presente decisione.
5. Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 34, 65, 99 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 12 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-__________RA 1, __________;
-RA 2, __________, __________;
-RA 3, __________;
-PI 4, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.