Incarto n. 15.2007.118
Lugano 18 febbraio 2008 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 21 giugno 2007 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ (gruppo di pignoramento n. __________) promosse contro
PI 1
da
Confederazione Svizzera, __________ es. n. __________ e n. __________ Stato del Cantone Ticino, __________ es. n. __________ e n. __________ entrambi rappr. da Ufficio esazione e condoni, __________;
viste le osservazioni:
- 18 dicembre 2007 della Confederazione Svizzera, __________, e dello Stato del Cantone Ticino, __________;
- 15 gennaio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 21 giugno 2007 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di PI 1 determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 6'944.70 e la sua eccedenza mensile pignorabile in fr. 1'085.--.
B. Il giorno seguente l’Ufficio ha notificato alla ricorrente l’avvenuto pignoramento dell’importo di fr. 1'085.--.
C. Il 16 ottobre 2007 RI 1 ha comunicato all’CO 1 che l’escusso percepisce una rendita annua d’invalidità di fr. 40'000.--, versata trimestralmente e che il versamento di fine di dicembre 2007 sarebbe stato effettuato a favore dell’Ufficio. Con scritto 31 ottobre 2007 la stessa ricorrente è poi ritornata sui suoi passi, asserendo di non poter procedere al versamento della rendita perché la stessa sarebbe impignorabile.
D. L’Ufficio ha diffidato la RI 1 a versargli l’importo di 6'510.-- pignorato per i mesi da luglio a dicembre 2007 con scritti del 6 novembre 2007 e del 23 novembre 2007. In quest’ultimo scritto l’Ufficio ha indicato a RI 1 che contro questa decisione è data la facoltà di ricorso nel termine di 10 giorni alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
E. Con ricorso 4 dicembre 2007 RI 1 insorge contro la richiesta dell’Ufficio perché per l’art. 80 LCA se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante. Nell’ambito di un’assicurazione vincolata sulla vita il coniuge o il partner registrato superstite sono i primi beneficiari, in secondo luogo sono beneficiari i discendenti diretti. Essendo questa clausola vincolante ed essendo l’escusso coniugato con due figlie, né la rendita né la prestazione in caso di vita a favore dello stipulante in scadenza il 1° gennaio 2008 potrebbero essere oggetto di pignoramento.
F. Con osservazioni 18 dicembre 2007 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino chiedono innanzitutto la declaratoria di tardività del gravame perché il pignoramento sarebbe stato eseguito il 21 giugno 2007 e quindi il ricorso di data 4 dicembre 2007 sarebbe ampiamente tardivo.
Gli osservanti contestano cheRI 1 sia legittimata a presentare il ricorso essendo terza debitrice.
Nel merito i procedenti argomentano che le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili, sono limitatamente pignorabili, indipendentemente dal fatto che essere siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio.
G. Delle osservazioni 15 gennaio 2008 dell’CO 1, chiedenti, in sostanza, che il ricorso sia respinto, sia dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato:
in diritto:
1. Per gli osservanti il ricorso sarebbe ampiamente tardivo perché RI 1 si è opposta al provvedimento del 21 giugno 2007, notificatole il giorno successivo, solo il 4 dicembre 2007. Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento: il gravame di RI 1, presentato ad oltre cinque mesi dalla conoscenza del provvedimento è in principio tardivo. In concreto però l’Ufficio, nello scritto del 23 novembre 2007, con il quale ha diffidato la ricorrente a versargli l’importo pignorato, ha indicato a quest’ultima che contro la decisione è data la facoltà di ricorso nel termine di 10 giorni. Il ricorso presentato il 4 dicembre 2007, ossia nel termine impartito dall’Ufficio con il provvedimento appena menzionato, deve pertanto essere considerato tempestivo in virtù del principio della buona fede nelle relazioni tra autorità e cittadini.
2.
2.1. Secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2993). Per il principio dell'economia processuale, il giudice deve di regola esaminare d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 2975). La legittimazione per ricorrere, che costituisce un presupposto processuale, va infatti distinta dalla legittimazione attiva ("Sachlegitimation" oppure "Legitimation in der Sache"), la quale è questione di merito: l’assenza d’interesse a ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso mentre l’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua reiezione.
2.2. Anche in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di gravame va esaminata d'ufficio (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art. 17). I criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono quelli della procedura amministrativa federale, ossia l'esistenza di un interesse degno di protezione (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36 e 38 ad art. 17).
2.3. In concreto il pignoramento è stato eseguito contro il debitore escusso. Per questo motivo la ricorrente, quale terza debitrice, non può essere pregiudicata nei propri interessi degni di protezione dalla misura dell’organo di esecuzione (DTF 130 III 402 cons. 2). Non essendo RI 1 legittimata ad interporre ricorso, lo stesso risulta inammissibile.
3. A titolo abbondanziale va comunque rilevato che, se il ricorso fosse stato ammissibile, lo stesso sarebbe stato respinto nel merito.
3.1. Secondo l’art. 80 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), norma di diritto cogente, se i beneficiari di un’assicurazione di persone sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante: si tratta di un caso d'impignorabilità ai sensi dell'art. 92 cpv. 4 LEF e di un’eccezione a favore della previdenza familiare (Küng, Basler Kommentar zum VVG, Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 1 ad art. 80) in deroga al principio dell’art. 79 cpv. 1 LCA (Küng, op. cit., n. 4 ad art. 80) secondo cui il beneficio di terzi nell’assicurazione sulla vita si estingue con il pignoramento del credito derivante dall’assicurazione.
3.2. La polizza di assicurazione n. __________ stipulata tra la ricorrente e l’escusso il 13 gennaio 1988 rappresenta un contratto di previdenza vincolata ai sensi degli artt. 82 LPP e 1 cpv. 1 lett. a OPP3. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente è quindi lo stipulante, ossia PI 1, ad essere titolare del diritto alla prestazione assicurativa, atteso che ogni pretesa della moglie e dei figli è subordinata alla sua morte (art. 2 cpv. 1 OPP3). Ne consegue che la polizza assicurativa e le rendite erogate sulla base della stessa appartengono ancora al patrimonio dello stipulante e sono pertanto soggette all’esecuzione da parte dei suoi creditori, atteso che per chiara volontà del legislatore le prestazioni del secondo e del terzo pilastro sono relativamente pignorabili a partire dalla loro esigibilità giusta l’art. 93 LEF.
4. Il ricorso 4 dicembre 2007 di RI 1 è inammissibile.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 92 cpv. 4, 93 LEF; 80 LCA; 82 LPP; 1 cpv. 1 lett. a, 2 cpv. 1 OPP3; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 dicembre 2007 di RI 1, __________, è inammissibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- __________, __________;
- Ufficio esazione e condoni, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.