Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.04.2008 15.2007.115

28 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,894 parole·~9 min·3

Riassunto

Impignorabilità dell'indennità per menomazione all'integrità fisica. Accertamento d'ufficio della pignorabilità. L'ufficio deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore. Questione della proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall'ufficio

Testo integrale

Incarto n. 15.2007.115

Lugano 28 aprile 2008 EC/sc/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 novembre 2007 di

RI 1 (GR) rappr. da: avv. RA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ promosse contro

PI 1, __________  

da

__________, __________ es. n. __________ e n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ rappr. da: __________ RA 1, __________ es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ rappr. da: __________, __________ es. n. __________

viste le osservazioni 21 novembre e 19 dicembre 2007 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 novembre 2007 di non concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ il 26 ottobre 2007, l’CO 1 ha pignorato  a PI 1 un’autovettura e un natante motorizzato. Avendo la debitrice dichiarato che questi beni appartengono a terzi, l’Ufficio ha avviato la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha evidenziato che a seguito della decisione del 2 ottobre 2007 della __________ (in seguito: __________), che considera l’escussa abile al lavoro al 100%, dal 1° ottobre 2007 essa non riceve più alcuna indennità per l’infortunio occorsole nel 2004. L’Ufficio ha pure reso noto alle parti che a liquidazione definitiva del caso l’assicurazione prevede il versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr. 26'700.--, indennità considerata impignorabile conformemente all’art. 92 cpv. 1 cifra 9 LEF.

                                              Nel verbale è inoltre precisato che l’escussa sta terminando il suo lavoro a provvigione presso la società che ha rivendicato l’autovettura pignorata mentre ha cessato l’attività a tempo parziale alla __________ di __________, trovando un impiego a tempo parziale di 4 ore al giorno presso un ristorante di __________, dove percepisce un salario lordo di fr. 1'100.-- che non le permette di far fronte al proprio minimo vitale di fr. 1'850.-- mensili, composto di fr. 775.-di minimo base, di fr. 1'000.-- per la locazione e di fr. 100.-- per le trasferte.

                                     B.      Con ricorso 19 novembre 2007 RI 1 chiede di pignorare l’indennità di fr. 26'700.-versata dalla __________ alla debitrice e di pignorare parte del salario percepito da quest’ultima.

                                              La ricorrente argomenta che non avendo la debitrice invocato l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9 LEF, l’Ufficio non avrebbe dovuto applicare questa norma.

                                              Con la revisione della LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, le prestazioni generali delle assicurazioni, che non sono impignorabili secondo l’art. 92 LEF, rientrano nella categoria dei redditi limitatamente pignorabili. Nel caso in esame l’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr. 26'700.-- che la __________ prevede di versare a PI 1 sarebbe pignorabile perché costituirebbe una prestazione generale della compagnia di assicurazione e non un’indennità a titolo di riparazione morale o un risarcimento per le spese di cura o ancora un’indennità per l’acquisto di beni ausiliari.

                                              RI 1 contesta che l’escussa guadagni solo fr. 1'100.-- lordi mensili lavorando a tempo parziale per 4 ore al giorno in un ristorante a __________. In base al contratto collettivo di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione infatti il salario minimo per un collaboratore a tempo pieno senza un apprendistato professionale sarebbe di fr. 3'242.-- e quindi dimezzando tale importo si otterrebbe un salario minimo per un impiego al 50% di fr. 1'621.--.

                                              La ricorrente contesta pure che l’escussa debba versare fr. 1000.-- mensili al proprio compagno per la partecipazione alle spese dell’affitto. Infatti l’esistenza di un contratto scritto non significherebbe che lo stesso venga anche adempiuto, circostanza del resto facilmente verificabile perché il beneficiario dovrebbe farne dichiarazione nella propria notifica fiscale.

                                              A mente della ricorrente l’autovettura ed il natante motorizzato pignorati sarebbero di proprietà dell’escussa perché immatricolati a suo nome ed in suo possesso. Spettava infatti ai rivendicanti dimostrare la loro proprietà, ad esempio producendo il relativo contratto d’acquisto, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta.

                                     C.      Delle osservazioni 21 novembre e 19 dicembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Per l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF sono impignorabili le rendite, le indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari. Queste prestazioni sono impignorabili indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’ente che le eroga (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 e 87 ad art. 92, e per quanto concerne le assicurazioni private: n. 174 ss. ad art. 92).

                                     2.      Nel caso di specie la somma di fr. 26'700.-- è stata riconosciuta a PI 1 dalla __________ quale indennità per la menomazione all’integrità fisica che l’escussa ha subito a seguito dell’infortunio del 25 maggio 2004 nel quale, inciampando in un tappeto della propria abitazione, si fratturò il femore sinistro. Questa prestazione, erogata dall’assicurazione in conformità dell’art. 24 LAINF, è, in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF, assolutamente impignorabile (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 34 ad art. 92; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 53 ad art. 92). L’CO 1 si è pertanto correttamente determinato non pignorando all’escussa l’indennità concessale: ciò anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, come preteso dalla ricorrente, avesse omesso di invocare l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9 LEF eccependo l’impignorabilità dell’indennità. Questo perché nell’ambito della procedura di pignoramento l’organo d’esecuzione, se non vuole commettere un diniego di giustizia, deve assicurarsi d’ufficio che i diritti patrimoniali che sta per pignorare possano effettivamente esserlo (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 92).

                                     3.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                     4.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                     5.      Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tal senso.

                                      6.      Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio di svolgere attività lucrativa a tempo parziale e di percepire un salario di fr. 1’009.-mensili netti. A sostegno di quanto dichiarato PI 1ha consegnato all’Ufficio copia del contratto di lavoro di data 28 settembre 2007 dal quale emerge che ella lavora dal 1° settembre 2007 a tempo parziale e più precisamente per 15 ore settimanali presso il __________ di __________, percependo un salario lordo di fr. 1'110.--. Questo importo corrisponde grossomodo al salario lordo minimo mensile in base al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione di fr. 3'242.-- (art. 10 cpv. 1 CCNL) rapportato al grado di occupazione dell’escussa di 15 ore settimanali sulle 44 ore settimanali massime concesse in piccole aziende (art. 15 cpv. 2 CCNL). A fronte del contratto di lavoro versato agli atti dall’escussa e in assenza di indizi concreti su altre entrate di quest’ultima oltre a quanto da lei dichiarato, l’operato dell’Ufficio, che ha ritenuto quale reddito del lavoro di PI 1 l’importo da lei indicato, è quindi stato corretto.

                                     7.      RI 1 chiede di non riconoscere nella determinazione del minimo vitale l’importo di fr. 1'000.-- che l’escussa asserisce di corrispondere al proprio compagno per la locazione. In sede di pignoramento l’escussa, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio che l’affitto di fr. 2'000 mensili dell’appartamento nel quale essa vive con il compagno viene pagato per metà ciascuno dai due conviventi. A sostegno di quanto dichiarato da PI 1 agli atti vi è il contratto di locazione al nome dell’escussa e del compagno nonché la dichiarazione di quest’ultimo secondo cui essa paga metà degli oneri della locazione. A fronte della documentazione prodotta dall’escussa e in assenza di concreti indizi a conforto della veridicità dell’asserzione della creditrice, l’operato dell’Ufficio, che ha riconosciuto l’importo di fr. 1'000 per le spese della locazione senza procedere ad effettuare ulteriori ricerche, segnatamente senza verificare le dichiarazioni delle imposte dell’escussa e del proprio compagno, è stato corretto. Se la creditrice ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escussa, potrà trovare eventuale tutela nelle sedi cui rinvia l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa Camera.

                                     8.      La ricorrente argomenta che l’autovettura ed il natante pignorati sarebbero di proprietà dell’escussa. Tale questione non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Per gli art. 106 e segg. LEF infatti l’Ufficio deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando come in concreto il debitore sostiene che l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo, rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore. In concreto quindi l’ CO 1 pignorando dapprima i beni oggetto della rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF si è determinato correttamente.

                                      9.      Il ricorso 19 novembre 2007 di RI 1 è quindi respinto.

                                              Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 91, 92 cpv. 1 n. 9, 93, 106 e segg. LEF; 24 LAINF; 10 cpv. 1, 15 cpv. 2 CCNL; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                1.      Il ricorso 19 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione:

                                              - __________ RA 1, __________;

                                              - PI 1 __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2007.115 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.04.2008 15.2007.115 — Swissrulings