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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2007 15.2007.112

17 dicembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,297 parole·~11 min·2

Riassunto

Fallimento. Retribuzione dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori. Tariffa. Prestazioni di cancelleria e di contabilità

Testo integrale

Incarto n. 15.2007.112

Lugano 17 dicembre 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 8 novembre 2007 di

1. IS 1 2. IS 2 3. IS 3 4. IS 4 5. IS 5 tutti rappr. dall’ RA 1  

tendente alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’amministrazione speciale, rispettivamente della delegazione dei creditori del fallimento della società

PI 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   La procedura di fallimento in oggetto è aperto dall’11 maggio 2004.

                                         Il 23 giugno 2004, la prima assemblea dei creditori ha nominato l’avv. IS 1 quale amministratore speciale del fallimento e istituito una delegazione dei creditori composta degli avv. IS 2, IS 3, IS 5 e dei signori IS 4 e L__________. Il 9 agosto 2005, questa Camera ha annullato la deliberazione della seconda assemblea dei creditori di riconferma di L__________ quale membro della delegazione dei creditori (inc. 15.2005.77/78).

                                  B.   Il 19 maggio 2006, sono stati realizzati agli incanti pubblici 11 fondi della fallita (per fr. 4'000'000.--), i suoi beni mobili (per fr. 57'100.--) e tre pretese (per fr. 505.--).

                                  C.   Con l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione la propria parcella, che si presenta così:

                                         Onorario (516:22 ore a fr. 180.--/h)                             fr.    92'948.--

                                         Spese                                                                          fr.    26'468.70

                                         IVA                                                                                fr.      9'075.70

                                         Totale                                                                          fr.  128'492.40

                                         nonché le note professionali dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano:

                                          –   per gli avv. IS 2, IS 3 e IS 5 a fr. 5760.-- (32 ore a fr. 180.--/h), oltre fr. 240.-- di spese e, per gli ultimi due, fr. 456.-- d’IVA;

                                          –   per IS 4 a fr. 4'160.-- (32 ore a fr. 130.--/h), oltre fr. 1'680.-- di spese.

Considerando in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

                                         Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (art. 2 OTLEF, 19 LEF e 72 cpv. 2 lett. a LTF).

                                   2.   L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

                               2.1.   Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

                               2.2.   Con “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44-45).

                               2.3.   L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

                                   3.   Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).

                                   4.   Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione della necessità per gli organi fallimentari – conformemente alle decisioni dell’assemblea dei creditori – di tenere in esercizio gli impianti di risalita di proprietà della fallita durante le stagioni 2004/2005 e 2005/2006, così da conservarne il valore commerciale e di determinarsi su alcuni problemi giuridici nell’ambito di cause avviate contro la massa, contro le decisioni della seconda assemblea dei creditori (CEF 9 agosto 2005 [15.2005.77/78]) o contro il proprio operato (cfr. CEF 11 maggio 2006 [15.06.64]).

                               4.1.   L’ IS 1 indica in 516.22 ore il tempo finora dedicato alla pratica (dal 23 giugno 2004). Per giungere a tale risultato, egli ha diviso l’importo totale dei propri onorari, pari a fr. 92'948.--, risultante dall’elenco delle sue prestazioni (doc. C), con la tariffa oraria richiesta di fr. 180.--, senza avvedersi che tale importo era in realtà stato calcolato con una tariffa oraria di fr. 190.--. Le ore effettive sono quindi 489.12 (92'948 : 190), pari a circa 61 giorni lavorativi di 8 ore. A ciò, l’istante chiede di aggiungere una “riserva” di fr. 3'000.-- per le operazioni di chiusura della liquidazione (cfr. infra ad cons. 3.5).

                               4.2.   La tariffa oraria proposta dall’amministratore speciale per le proprie prestazioni (fr. 180.--/ora) supera quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale, secondo cui, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, la rimunerazione dell’amministrazione del fallimento deve in linea di massima essere compresa tra fr. 140.-- e fr. 170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.) (CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000 [15.1998.54], cons. 4/e; CEF 21 maggio 2003 [15.02.51], cons. 4/e; CEF 30 dicembre 2003 [15.03.203], cons. 4/e; CEF 29 aprile 2005 [15.00.44], cons. 4/e; CEF 3 giugno 2005 [15.04.157], cons. 3.2; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art. 1, pag. 45). Infatti, l’avv. IS 1 non dimostra – e nemmeno allega – di aver fornito prestazioni di complessità accresciuta tale da giustificare un’eccezione ai parametri abituali. Non verificandosi pertanto i presupposti per una maggiorazione della rimunerazione oraria, che potrebbe comunque essere ammessa solo per singole prestazioni identificate e debitamente motivate (e non per l’insieme delle prestazioni dell’amministratore speciale), occorre, nel caso concreto, applicare la tariffa oraria di fr. 170.-- (per altri casi di riduzione, cfr. CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons. 5; CEF 24 giugno 2005 [15.04.155], cons. 3.2).

                               4.3.   Globalmente, le ore lavorative indicate nell’elenco delle prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale (doc. C) appaiono congrue, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Tuttavia, l’avv. IS 1 non ha ripartito le prestazioni di amministrazione tra le diverse categorie di attività identificate dalla giurisprudenza (supra ad cons. 2.2), salvo per quanto concerne il lavoro di cancelleria riferito alla spedizione di lettere e alla fotocopia di atti, che è stato fatturato in modo forfettario in fr. 5.--, rispettivamente in fr. 2.-- (fr. 1.-- per le grandi quantità) per ogni pagina, ciò che secondo la giurisprudenza di questa Camera è ammissibile (cfr. CEF 2 dicembre 2002 [15.02.97], cons. 9). Certo, egli ha esposto solo ore di lavoro che ha personalmente prestato. Ma alcune prestazioni avrebbero dovute essere delegate e quindi contabilizzate ad una tariffa inferiore. È il caso, in gran parte, della trascrizione dei verbali delle riunioni con la delegazioni dei creditori (27 e 30/7/2004, 14/10/2004) e del verbale della seconda assemblea dei creditori (14/6/2005), così come della preparazione delle schede di voto (3/6/2005), che sono lavori di segretariato, per i quali si applica la tariffa di fr. 50.--/ora (CEF 8 novembre 1999 [15.98.153], cons. 4/f). Parimenti, le ricerche ed analisi contabili (3/6/2005, 24/8/2005) e l’allestimento di bilanci (29/8/2005) sono lavori contabili da rimunerare con la tariffa oraria di fr. 80.--. Le prestazioni personali dell’amministratore per la delega e il controllo di tali lavori può essere valutata in 120 minuti, in parti uguali per i lavori di segretariato (per totali 290 minuti) e per quelli contabili (per totali 300 minuti). Di conseguenza, l’onorario dell’avv. IS 1 dev’essere determinato in fr. 82'344.--, secondo il calcolo seguente:

                                         Prestazioni personali: 481.22 ore a fr. 170.--/h                 fr.   81'832.35

                                         Segretariato: 3.50 ore (290’ - 60’) a fr. 50.--/h                   fr.       191.65

                                         Contabilità: 4.00 ore (300’ - 60’) a fr. 80.--/h                      fr.       320.00

                                         Totale (489.12 ore)                                                            fr.   82'344.00

                                         Globalmente, il rapporto costi/benefici appare del tutto sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministratore rappresenta il 2,03% del ricavato (pari a fr. 4'057'605.--).

                               4.4.   Giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 segg.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi fatturati a questo titolo (ad es. CEF 21 febbraio 2006 [15.06.13], cons. 3.4).

                               4.5.   L’importo di fr. 3'000.-- che l’avv. IS 1 chiede di poter prelevare quale riserva per la copertura delle spese ed onorari relativi alle operazioni di chiusura appare congruo ai compiti che ancora sono da svolgere fino al termine della liquidazione (allestimento dello stato di riparto definitivo, pagamenti, stampa e invio degli attestati di carenza di beni, cessione della pretesa della massa, inoltro della relazione finale al giudice del fallimento, pubblicazione della chiusura, deposito dell’incarto all’UEF __________).

                                   5.   Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

                               5.1.   Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori chiedono una rimunerazione secondo una tariffa superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF (fr. 180.--/ora, rispettivamente fr. 130.--/ora per IS 4). Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), risulta ammissibile scostarsi dai parametri ordinari. La rimunerazione dei membri che sono avvocati deve tuttavia essere ridotta al massimo della tariffa ammessa dalla giurisprudenza cantonale, pari a fr. 170.--/ora (supra cons. 3.2), dal momento che non risulta né dalle allegazioni degli istanti né dagli atti che essi abbiano fornito prestazioni di complessità accresciuta tale da giustificare un’eccezione ai parametri abituali.

                               5.2.   Il dispendio orario globale (32 ore per ogni membro) appare con­gruo a quanto richiedeva l’assolvimento del compito affidato alla delegazione dei creditori, tranne per quanto concerne la presen­za all’asta, che né la legge né altri motivi imponevano: le 4 ore esposte per questo motivo vanno pertanto depennate. La rimu­nerazione degli avv. IS 2, IS 3 e IS 5 dev’essere determinata, per ognuno, in fr. 4'760.-- (28 x fr. 170.--) e quella di IS 4 in fr. 3'640.-- (28 x fr. 130.--).

                               5.3.   Anche le prestazioni dei membri della delegazione dei creditori non sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA) (supra ad 3.4 e CEF 1° agosto 2004 [15.04.122]).

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF; 23 cpv. 1 LIVA;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza presentata l’8 novembre 2007 dall’avv. IS 1, __________, è parzialmente accolta.

                                   2.   Impregiudicato l’importo esposto alla voce “spese”, la rimunerazione dell’amministratore fallimentare speciale del fallimento della società PI 1, per il periodo dal 23 giugno 2004 all’8 novembre 2007, è determinata come segue:

                                         Prestazioni personali: 481.22 ore a fr. 170.--/h                 fr.   81'832.35

                                         Segretariato: 3.50 ore a fr. 50.--/h                                     fr.       191.65

                                         Contabilità: 4.00 ore a fr. 80.--/h                                        fr.       320.00

                                         Totale (489.12 ore)                                                            fr.   82'344.00

                                   3.   La rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori, per il periodo dal 23 giugno 2004 alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:

                                         avv. IS 2: 28 ore a fr. 170.--/h                                            fr.     4'760.-avv. IS 3: 28 ore a fr. 170.--/h                                            fr.     4'760.-avv. IS 5: 28 ore a fr. 170.--/h                                            fr.     4'760.--

                                         IS 4: 28 ore a fr. 130.--/h fr.                                                3'640.--

                                         Totale (112 ore)                                                                 fr.   17'920.--

                                   4.   L’amministrazione fallimentare speciale è autorizzata ad accantonare un importo di fr. 3'000.-per la copertura delle spese e degli onorari relativi alle operazioni di chiusura del fallimento.

                                   5.   Sugli onorari di cui ai dispositivi 2, 3 e 4 non si computa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

                                   6.   Intimazione all’avv. IS 1, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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