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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2006 15.2006.87

30 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·691 parole·~3 min·1

Riassunto

Comminatoria di fallimento. Abuso di diritto. Esecuzione contro una ditta individuale. Ratifica degli atti esecutivi compiuti da persone non legittimate a rappresentare la società escutente.

Testo integrale

Incarto n. 15.2006.87

Lugano 30 agosto 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 luglio 2006 di

 RI 1  rappr. dall’avv. __________, __________

  contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 luglio 2006 nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  rappr. da __________, socia e gerente  

viste le osservazioni 21 luglio 2006 di PI 1 e 17/31 luglio 2006 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Un ricorso all'autorità di vigilanza può essere formulato contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. ad. es. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF).

                                   2.   Nel caso concreto, il ricorrente ritiene anzitutto che la comminatoria di fallimento andrebbe annullata in quanto manifestamente contraria alle norme della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC), poiché all’udienza di rigetto dell’opposizione,  il rappresentante della procedente avrebbe promesso informalmente di “consultare il suo socio per un’eventuale possibile rateazione da concedere al presunto debitore”. Orbene, l’asserito abuso non è per nulla manifesto, siccome il ricorrente non ha prodotto nessuna prova a sostegno della sua affermazione – e non ve n’è traccia nel verbale d’udienza 28 giugno 2006 – e comunque, secondo la sua stessa ammissione, il rappresentante della procedente non si sarebbe impegnato a sospendere l’esecuzione bensì solo a consultare il socio.

                                   3.   Il ricorrente pretende poi che la comminatoria sarebbe nulla perché l’indicazione del debitore su tale atto e sul precetto esecutivo (ossia “RI 1 **ISCR. RC**”) non corrisponderebbe alla ditta individuale iscritta a registro di commercio (“__________ di RI 1”). Orbene, l’esecuzione va diretta contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale – l’unico ad avere la personalità giuridica – e non contro la ditta stessa (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; cfr. DTF 120 III 13 cons. 1; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67). La censura va pertanto respinta.

                                   4.   Il ricorrente contesta infine il potere di rappresentanza di chi era presente all’udienza di rigetto dell’opposizione per conto della procedente ed esprime dubbi sulla legittimazione di chi ha firmato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione. La prima contestazione è al limite del temerario, dato che il patrocinatore del ricorrente era presente all’udienza e avrebbe potuto – e dovuto – farla valere in questo ambito qualora avesse davvero avuto dubbi sul potere di rappresentanza del rappresentante della creditrice. In ogni caso, con scritto 28 agosto 2006, la socia e gerente __________, interpellata da questa Camera, ha precisato che gli atti di procedura precedenti e le osservazioni al ricorso erano stati firmati da suo marito, __________, direttore della società, nella sua qualità di mandatario commerciale (art. 462 CO) debitamente autorizzato a rappresentare la ditta anche in ambito esecutivo in virtù del punto I.3 del contratto di lavoro 4 agosto 2000. Inoltre, la socia e gerente ha comunque dichiarato di ratificare tali atti, sicché devono essere ritenuti validi a tutti gli effetti (cfr. DTF 107 III 50, cons. 1; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 67).

                                   5.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                 

                                   1.   Il ricorso 17 luglio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. __________, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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