Incarto n. 15.2006.86
Lugano 5 settembre 2006 LS/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di
RI 1
contro
l'operato dell' Ufficio di esecuzione __________, e meglio nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che da un punto di vista formale, il “reclamo” della ricorrente si presenta quale ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), rimedio di diritto ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o per un errore d'apprezzamento;
che, quale ricorso ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF, esso è tuttavia irricevibile in quanto, nella sostanza, la ricorrente non impugna una decisione dell'Ufficio, ma chiede di accertare la nullità della sentenza 1° giugno 2006 con cui il Giudice di pace __________ ha accolto un'istanza di rigetto dell'opposizione, presentata da PI 1 contro la ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione in esame per l'importo di fr. 942.70 oltre interessi;
che i giudizi emessi nell'ambito di una causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, quale appunto è la sentenza di rigetto dell'opposizione (art. 20 cpv. 1 LALEF), possono essere impugnati solo con appello o con ricorso per cassazione, nel termine di 10 giorni dall'intimazione della sentenza (art. 22 cpv. 1 LALEF);
che sotto questo profilo, il gravame dell'interessata andrebbe comunque dichiarato tardivo in quanto, presentato il 4 luglio 2006 (e spedito il successivo 6 luglio), è stato introdotto oltre un mese dopo l'emanazione della sentenza del Giudice di pace;
che questo accertamento può essere fatto anche da questa Camera, ossia senza trasmettere d'ufficio l'incarto alla Camera di cassazione civile, autorità competente a decidere i ricorsi per cassazione nelle cause di valore inferiore a fr. 2'000.– (art. 15 e 17 LALEF) (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 126 CPC n. 437 e m. 4);
che, a questo stadio dell'esecuzione essendo l'esito della procedura di rigetto dell'opposizione in sé indifferente, la ricorrente potrà presentare le stesse censure qui proposte contro un'eventuale futura decisione dell'Ufficio, segnatamente inoltrando ricorso contro la stessa;
che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 cpv. 1 LEF, 15, 17, 20 cpv. 1, 22 cpv. 1 LALEF, 4 LPR, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all'Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria