Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.2006 15.2006.8

20 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·662 parole·~3 min·2

Riassunto

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Testo integrale

Incarto n. 15.2006.8

Lugano 20 marzo 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2006 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  

in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni:

- 30 gennaio 2006 di PI 1, __________;

- 31 gennaio 2006 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 5 dicembre 2005 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'582.75 oltre accessori.

                                                 L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 13 gennaio 2006.

B.    Con tempestivo ricorso 23 gennaio 2006 RI 1 si è opposto all’emissione della comminatoria di fallimento perché la procedente avrebbe ricevuto parte dell’importo dedotto in esecuzione nel novembre del 2005 “dall’Ufficio sussidi cassa malati”.

                                          C.   Con osservazioni 30 gennaio 2006 PI 1 ha evidenziato di aver comunicato sia all’Ufficio che all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del 2005 fr. 221.75 a titolo di sussidio cantonale.

                                          D.   Delle osservazioni 31 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

                                         1.     Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                                 –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione     ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                 –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                 –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                                 –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                                 –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                          2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                           3.    Il ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative al presunto avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione (cfr. narrativa sub C), che non possono essere analizzate nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all’Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.

                                          4.    Il ricorso 23 gennaio 2006 di RI 1 è quindi respinto.

                                           5.    A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che quanto sostenuto dalla procedente con le osservazioni al ricorso, ossia che essa ha puntualmente comunicato sia all’Ufficio che all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del 2005 l’importo di fr. 221.75 a titolo di sussidio cantonale, è chiaramente confermato sia dalla domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 2 dicembre 2005 sia dalla fattura di rettifica n. 058107212 del 7 novembre 2005, nelle quali PI 1 ha dedotto l’importo in discussione dal credito complessivo da lei vantato contro l’escusso.

                                            6. Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso 23 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________.

                                                 Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2006.8 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.2006 15.2006.8 — Swissrulings