Incarto n. 15.2006.26
Lugano 30 maggio 2006 EC/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull¿istanza 20 febbraio 2006 di restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione di
RI 1
nell¿ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005 dell¿CO 1, fatti spiccare contro di lui da
PI 1 es. n. __________, n. __________, n. __________ PI 2 es. n. ____________________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ tutti rappr. da: RA 1
viste le osservazioni 22 febbraio 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ dell¿CO 1PI 2 rispettivamente la PI 1 procedono contro RI 1 per l¿incasso di vari crediti.
B. I precetti esecutivi sono stati emessi dall¿CO 1 il 26 ottobre 2005, il 27 ottobre 2005 e il 3 novembre 2005 e sono stati notificati all¿escusso il 3 novembre 2005 e il 22 novembre 2005. Ai precetti esecutivi non sono state interposte opposizioni.
C. Il 3 febbraio 2006 i creditori hanno chiesto il proseguimento delle esecuzioni e il 14 febbraio 2006 l¿Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento contro RI 1.
D. Il 20 febbraio 2006 RI 1 ha presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Egli ha omesso di addurre i motivi che gli avrebbero impedito di agire nel termine di dieci giorni. Per quanto comprensibile dal confuso allegato, l¿escusso anche contesta l¿ammontare dei crediti dedotti in esecuzione.
E. Delle osservazioni 22 febbraio 2006 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato:
in diritto: 1. Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF, se l¿escusso intende fare opposizione al precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione.
2. In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
L¿esigenza della motivazione ed il termine per presentare l¿istanza sono chiaramente indicati anche sul precetto esecutivo (verso sub spiegazioni ad 3).
3. Nel fattispecie in esame, i precetti esecutivi sono stati notificati il 3 novembre 2005 ed il 22 novembre 2005. Il 20 febbraio 2006, quando i termini per interporre opposizione erano oramai scaduti, l¿escusso ha presentato istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
A sostegno della propria istanza RI 1 non ha tuttavia addotto la benché minima argomentazione. La motivazione è presupposto irrinunciabile dell¿istanza avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l¿istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l¿istituto della restituzione dell¿art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un¿applicazione restrittiva. Per questo motivo l¿istanza di RI 1 va dichiarata irricevibile per carenza della motivazione richiesta all¿art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.
4. Per contro questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ riferita all¿esatto ammontare dei crediti dedotti in esecuzione.
5. Visto l¿esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell¿istanza alle controparti per le osservazioni.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L¿istanza 20 febbraio 2006 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre opposizione ai PE n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005 dell¿CO 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario