Incarto n. 15.2006.24
Lugano 29 maggio 2006 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿amministrazione speciale del fallimento di PI 1 , composta di
CO 1 __________, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il fallimento di PI 1 è stato pronunciato il 18 ottobre 1993.
Il 3 dicembre dello stesso anno, la prima assemblea dei creditori, alla quale era stata convocata la ricorrente, ha nominato un¿amministrazione speciale composta dell¿avv. IS 1 e dell¿__________ __________. Il 31 gennaio 2006 è stata pubblicata la chiusura della liquidazione sul Foglio ufficiale cantonale.
2. Il 9 febbraio 2006, la Cassa disoccupazione RI 1 ha interposto ricorso contro la graduatoria, facendo valere di essere venuta a conoscenza solo con la pubblicazione della chiusura del fallimento del fatto che i crediti insinuati dalla sua sezione di __________ nel 1993 (crediti di salario nei quali essa era stata surrogata ai sensi dell¿art. 29 cpv. 2 LAD a concorrenza dell¿importo delle indennità di disoccupazione versate ai suoi assicurati) non vi erano stati iscritti, rispettivamente che il credito insinuato dalla sua sezione di __________ non era stato preso in considerazione al momento della ripartizione. La ricorrente ha parallelamente impugnato la sentenza di chiusura del fallimento (inc. 14.2006.14).
3. Dagli atti prodotti dalle parti si evince che la RI 1, sezione di __________, ha effettivamente insinuato i suoi crediti il 19 novembre 1993 (doc. 1), i quali sono del resto stati iscritti nell¿elenco delle insinuazioni (doc. A) sotto il n° 34 per un importo di fr. 0.--, dal momento che la Cassa non ne aveva (ancora) indicato l¿ammontare. Nello stesso elenco risulta anche iscritto, sotto il n° 37, il credito insinuato dalla Cassa, sezione di __________, il 23 novembre 1993 in relazione con le indennità di disoccupazione versate a __________ (doc. 2). Non vi è invece prova che lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) con cui la Cassa, sezione di __________, comunicava l¿importo del suo credito (pari complessivamente a fr. 19'172,20) sia giunto all¿amministrazione speciale ¿ che del resto contesta tale circostanza, visto che lo scritto è stato erroneamente indirizzato all¿UEF di __________ anziché all¿amministrazione speciale. Nella graduatoria, quest¿ultima ha comunque omesso di riportare l¿insinuazione n° 34 mentre ha respinto l¿insinuazione n° 37 (cfr. n° 200 della graduatoria), senza peraltro indicare l¿importo di fr. 12'691,60 apparentemente notificato dalla Cassa, sezione di __________, il 20 dicembre 1993 (doc. 3). Non sussiste nemmeno prova (diretta) che l¿amministrazione speciale abbia notificato alla ricorrente la graduatoria e l¿avviso speciale ai creditori la cui insinuazione non è stata ammessa (art. 249 cpv. 3 LEF).
4. L¿operato dell¿amministrazione speciale è stato gravemente lacunoso per quanto concerne il trattamento del credito della ricorrente. A prescindere dal fatto di sapere se lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) le sia giunto o no, l¿amministrazione avrebbe dovuto dare l¿occasione alla ricorrente di completare la sua insinuazione in conformità dell¿art. 59 RUF, o almeno avrebbe dovuto menzionarla nella graduatoria, con l¿indicazione dei motivi di rigetto (cfr. art. 248 LEF), e notificarle sia la graduatoria sia l¿avviso speciale ai creditori di cui all¿art. 249 cpv. 3 LEF. Orbene, l¿amministrazione speciale non ha dimostrato di aver assolto questi compiti e invero non l¿ha nemmeno allegato.
5. L'art. 249 cpv. 3 LEF è tuttavia una disposizione d'ordine, la cui violazione non pregiudica la validità della graduatoria non tempestivamente impugnata (DTF 85 III 95, cons. 2). Trascorso il termine d'opposizione, il creditore non può più contestare la graduatoria nella quale non è stato iscritto il credito da lui insinuato (CEF 16 settembre 2004 [15.04.62], riassunta in RtiD 2005 I 912, n. 129c).
5.1. L¿esito del ricorso in esame dipende quindi dalla questione di sapere quando la ricorrente ha avuto ¿ o avrebbe dovuto avere ¿ conoscenza del deposito della graduatoria.
5.2. L¿amministrazione speciale fa valere che la ricorrente ha saputo del deposito della graduatoria già nel 1996, da un canto perché ha contestato la collocazione del credito insinuato sotto il n° 37 davanti alla Pretura di con atto del 18 marzo 1996 (doc. C), contestazione poi stralciata dai ruoli il 30 dicembre 1996 (doc. D), d¿altro canto perché un suo segretario ¿ dott. iur. __________ ¿ faceva parte della delegazione dei creditori. La ricorrente obietta che la contestazione della graduatoria concerneva non i crediti insinuati dalla sezione di __________ sotto il numero n° 34 bensì un altro credito insinuato (sotto il n° 37) dalla sezione di __________ e verteva sulla questione del rango e non dell¿esistenza di detto credito. D¿altronde, il dott. iur. __________ avrebbe rappresentato i lavoratori per i loro crediti di salario e non la Cassa di disoccupazione.
5.3. Può essere lasciata indecisa la questione a sapere se si possa, in buona fede, attribuire alla ricorrente la conoscenza della carente collocazione di alcuni dei suoi crediti avuta da organi che non li avevano insinuati (con il rilievo che detti crediti sono stati registrati dall¿amministrazione speciale con numeri d¿ordine diversi gli uni dagli altri). In effetti, si deve constatare come la ricorrente abbia atteso quasi 10 anni prima d¿informarsi sullo stadio della procedura (cfr. scritto 22 luglio 2003, doc. 7) e non abbia comunque reagito prima della chiusura della procedura, avvenuta solo all¿inizio del 2006. La ricorrente avrebbe del resto dovuto capire che la graduatoria era già stata depositata quando è stata informata dall¿amministrazione speciale sulla prossima chiusura del fallimento (cfr. scritto 11 dicembre 2003, doc. 10). Certo, un ricorso per ritardata giustizia è in linea di massima possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 2 LEF), così che si potrebbe sostenere che la ricorrente non era obbligata a chiedere il deposito della graduatoria, seppure il termine (comunque di ordine) fissato nella legge per tale incombenza sia di 60 giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1 LEF). In realtà, la regola non è assoluta. In ossequio al principio della buona fede, la parte non può indugiare a ricorrere per ritardata giustizia onde trarre vantaggio dell¿inazione dell¿autorità esecutiva a sfavore delle altri parti o interessati (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 239 ad art. 17). Ad esempio, il Tribunale federale ha ritenuto che il creditore, se sa di aver subito una perdita, non può semplicemente aspettare che l¿ufficio gli consegni l¿attestato di carenza di beni che gli consentirà di richiedere, nel termine di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF), la continuazione dell¿esecuzione senza l¿emissione di un nuovo precetto esecutivo, ma deve farsi parte diligente presso l¿ufficio, pena la decadenza di questo termine (DTF 33 I 673; Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 33 ad art. 149). Nel caso concreto, la passività della ricorrente è durata quasi 10 anni e anche successivamente essa non ha intrapreso i passi che ci si sarebbe potuti aspettare da parte sua alfine di chiarire la questione del deposito della graduatoria. Riaprire ora la procedura causerebbe un ingiusto pregiudizio agli altri creditori, che hanno adeguato il proprio atteggiamento nella liquidazione (in particolare per quanto concerne la rinuncia a determinate pretese della massa) in funzione della graduatoria così come depositata (ossia senza tenere conto dei crediti insinuati dalla ricorrente). La reiezione del ricorso è peraltro conforme allo spirito del diritto fallimentare, all¿art. 251 LEF, secondo cui le insinuazioni tardive sono ammesse solo fino alla chiusura del fallimento (cpv. 1) e non danno alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie antecedenti (cpv. 3). In altri termini, la negligenza della ricorrente non deve avere conseguenze negative per gli altri creditori, a prescindere dall¿incontestabile carente operato dell¿amministrazione speciale.
6. A scanso di equivoci, va precisato che la tesi della ricorrente secondo cui, dopo lo stralcio della contestazione della graduatoria, il credito registrato nell¿elenco delle insinuazioni sotto il n° 37 (indennità di disoccupazione versate a __________) avrebbe dovuto essere collocato in quinta classe è insostenibile, dal momento che essa stessa ammette che il credito era stato interamente contestato, ciò che risulta del resto chiaramente dalla graduatoria (doc. E, posizione 200).
7. Il ricorso è pertanto tardivo.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 9 febbraio 2006 della RI 1, Lugano, è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione a: ¿ RI 1, __________;
¿ avv. CO 1, __________.
Comunicazione all¿UEF __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario