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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.2006 15.2006.11

20 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·836 parole·~4 min·1

Riassunto

Notifica del precetto esecutivo a persona fisica.

Testo integrale

Incarto n. 15.2006.11

Lugano 20 marzo 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1)

in tema di notifica di precetto esecutivo e di emissione di avviso di pignoramento;

viste le osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1;

ritenuto

in fatto:

                                          A.    Con PE n. __________ dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di complessivi fr. 4'138.80 oltre accessori.

                                          B.    Il PE n. __________ è stato emesso il 4 luglio 2005 ed è stato notificato alla madre dell¿escusso, in Via __________ a __________, il 1. settembre 2005. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

                                          C.    Il 25 ottobre 2005 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 27 ottobre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.

D.        Contro l¿avviso di pignoramento si è aggravato RI 1 sostenendo che il precetto esecutivo è stato consegnato alla madre, che non ha fatto opposizione, in quanto non era a conoscenza che debitrice dell¿importo in esecuzione sarebbe la società per la quale il ricorrente lavorava e non il ricorrente medesimo.

Considerato

in diritto:

                                      1. 

                                           a) Per l¿art. 69 LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

                                               Il precetto contiene:

                                               1.  le indicazioni della domanda d¿esecuzione;

                                               2.  l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

                                                3.  l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

                                               4.  la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

b)  Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

                                          c)  Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

                                          d)  Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

                                         e)  In concreto RI 1 e sua madre risiedono entrambi in Via __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame alla madre dell¿escusso, nel luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta.

2.       

a)  Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione. Se l¿esecuzione non è stata sospesa in virtù di un¿opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).

b)  Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ intimatogli, per il tramite della madre, il 1. settembre 2005. È stato pertanto corretto l¿operato dell¿Ufficio, che ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti del debitore l¿avviso di pignoramento (art. 90 LEF).

                                          3.   Questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione sarebbe un debito della società per la quale l¿escusso lavorava e non dell¿escusso medesimo.

                                          4    Il ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                              Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 88 cpv. 1 e 90 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________;

                                                 Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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