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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.09.2005 15.2005.85

14 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·700 parole·~4 min·2

Riassunto

Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.85

Lugano 14 settembre 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di

RI 1  rappr. dall’amministratore unico, RA 2 ,   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica in via edittale dei precetti esecutivi e contro le comminatorie di fallimento del 22 giugno 2005 emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

PI 1   rispettivamente da    PI 2   entrambi rappr. dall’  RA 1 

viste le osservazioni 19 luglio 2005 di PI 1 e PI 2, nonché 13/20 luglio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che la ricorrente contesta le comminatorie di fallimento in oggetto in quanto la notifica dei precetti esecutivi che le hanno precedute, avvenuta tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________, sarebbe proceduralmente irrita;

                                         che tuttavia già d’acchito il ricorso appare tardivo poiché, come risulta dall’attestazione dell’impiegato postale figurante sulle stesse comminatorie di fallimento, esse sono state notificate il 24 giugno 2005, mentre il ricorso è stato inoltrato solo l’8 luglio 2005, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF;

                                         che l’allegazione della ricorrente secondo cui il termine sarebbe stato rispettato poiché le comminatorie di fallimento le sono state trasmesse (per invio raccomandato) dalla società ____________________ solo il 28 giugno 2005 è irrilevante, dal momento che la ricorrente non nega la legittimazione di quella società a ricevere atti esecutivi per suo conto;

                                         che peraltro, dallo stesso scritto di trasmissione delle comminatorie 24 giugno 2005 di __________ (prodotto dalla ricorrente quale allegato 6) non si può affatto escludere il consenso dell’escussa con simile via di notificazione, osservato inoltre come l’indirizzo di __________ a Lugano, ossia “__________”, sia quello che appare –corretto a mano verosimilmente dall’ufficio postale che ha proceduto alla notifica- sugli esemplari per il debitore delle comminatorie di fallimento in esame;

                                         che se ne conclude, come in concreto, che la notifica dev’essere considerata avvenuta al momento della consegna dell’atto esecutivo alla persona detentrice del domicilio della destinataria (DTF 120 III 66 s., cons. 3b), quindi quando le comminatorie sono state notificate a __________ a Lugano, ossia il 24 giugno, data che –tra l’altro- è anche quella dell’accennato scritto di trasmissione interna degli stessi atti all’escussa (doc. 6);

                                         che per quanto riguarda la censura riferita ai precetti esecutivi, occorre ricordare che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell’art. 66 LEF, non è nulla, ma dev’essere contestata con ricorso entro 10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dal momento in cui l’escusso ha avuto conoscenza di tale pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

                                         che qualora l’escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad es. la prosecuzione dell’esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell’ultimo provvedimento impugnato (DTF cit.);

                                         che in concreto anche la censura riferita alla notifica dei precetti esecutivi è pertanto tardiva;

                                         che di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 65, 66, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 8 luglio 2005 di RI 1, __________, è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

                                         RI 1, c/o RA 2, __________;

                                         – avv. RA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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