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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2005 15.2005.83

6 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·383 parole·~2 min·3

Riassunto

irricevibilità del ricorso che solleva solo questioni di merito

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.83

Lugano 6 settembre 2005 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 giugno 2005 di

RI 1 rappr. dall’avv. RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa il 31 maggio 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

__________, __________ rappr. da __________, __________  

viste le osservazioni 28 giugno 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che la ricevibilità formale del ricorso appare dubbia, siccome non contiene nessuna domanda esplicita né la designazione dell’atto impugnato (il quale, in contrasto con l’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR, non è stato prodotto);

                                         che secondo le osservazioni dell’Ufficio, non contestate dal ricorrente, oggetto dell’impugnazione sembra essere la comunicazione della domanda di realizzazione emessa il 31 maggio 2005 nell’esecuzione n° __________;

                                         che il ricorrente non ha prodotto la busta d’intimazione del provvedimento (in contrasto con quanto prescritto all’art. 7 cpv. 4 lett. b LPR), sicché non risulta possibile verificare la tempestività del ricorso;

                                         che non occorre tuttavia fissare al ricorrente il termine di cui all’art. 7 cpv. 5 LPR per completare il ricorso;

                                         che questa Camera è infatti incompetente per pronunciarsi sulle censure esclusivamente di merito sollevate dal ricorrente;

                                         che esse andavano semmai fatte valere in una causa di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF);

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 23 giugno 2005 di RI 1, Besazio, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – __________, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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