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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.2005 15.2005.53

23 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·547 parole·~3 min·1

Riassunto

istanza di restituzione del termine di opposizione. Malattia

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.53

Lugano 23 maggio 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di restituzione del termine di opposizione presentata da

 RI 1    

nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1 promossa da

PI 1   

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 12 aprile 2005 il precetto esecutivo n° __________ è stato notificato al genero dell’escusso, __________, il quale non ha interposto opposizione (cfr. originale dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore);

                                         che solo il 25 aprile 2005, l’escusso, RI 1, si è poi presentato all’CO 1 per interporre opposizione;

                                         che in presenza della funzionaria __________, egli ha apposto sul suo esemplare la dicitura “faccio opposizione”, benché fosse stato informato del fatto che il termine di opposizione era già scaduto il 22 aprile 2005;

                                         che con istanza 25 aprile 2005 l’escusso ha allora chiesto la restituzione di detto termine, “in quanto causa malattia non ho potuto presenziare o fare l’opposizione nei termini stabiliti dalla legge”, allegando un certificato medico del dott. __________, __________, datato 26 aprile 2005, attestante che l’escusso è in cura per malattia;

                                         che nel caso concreto, come rettamente indicato dall’Ufficio, il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto il venerdì 22 aprile 2005 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);

                                         che l’opposizione dichiarata dall’escusso all’Ufficio il lunedì 25 aprile 2005 è pertanto tardiva;

                                         che secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;

                                         che in concreto l’escusso si è limitato ad allegare di essere stato impedito a tempestivamente opporre opposizione a causa di malattia;

                                         che non ha però spiegato per quale motivo non è stato in grado di formulare opposizione, anche per via postale o per il tramite di sua figlia o del genero, prima del 22 aprile 2005, mentre è stato in grado di accedere di persona all’Ufficio proprio il lunedì 25 aprile 2005;

                                         che l’istanza va pertanto respinta, con il rilievo che la legge prevede a favore dell’escusso la facoltà di far annullare l’esecuzione qualora il credito vantato dall’escutente non esista o sia estinto (cfr. art. 85 e 85a LEF);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 25 aprile 2005 di RI 1, __________, è respinta.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                          – RI 1, __________;

                                          – PI 1, __________;

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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