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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2005 15.2005.4

21 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,285 parole·~6 min·2

Riassunto

Termine quinquennale di perenzione del diritto all'informazione. Esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.4

Lugano 21 febbraio 2005 CJ/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2005 di

RI 1 c/o __________, __________ rappr. dall’ RA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 27 dicembre 2004 con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente tendente alla cancellazione delle esecuzioni promosse contro di lei prima dell’omologazione del concordato, avvenuta il 13 settembre 1994;

viste le osservazioni 11 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 13 settembre 1994, il Pretore __________, ha omologato il concordato della ditta __________ __________, __________. Il 22 dicembre 2003, è stata iscritta a registro di commercio la nuova ragione sociale di questa ditta, ossia “RI 1”.

                                   2.   Il 17 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto all’CO 1 la cancellazione delle esecuzioni antecedenti il concordato.

                                         Con il provvedimento ora impugnato, l’Ufficio ha respinto la richiesta, con riferimento alla sentenza di questa Camera del 12 aprile 1995 (CEF 15.94.402).

3.La ricorrente contesta il provvedimento, invocando l’art. 311 LEF e ritenendo inapplicabile la sentenza 12 aprile 1995 di questa Camera, emanata sotto l’imperio del diritto previgente.

                                         Invero, tale decisione riguarda un’altra problematica di quella in esame. Infatti si trattava allora di stabilire se l’Ufficio di esecuzione fosse o no competente per “annullare” le esecuzioni promosse prima dell’omologazione del concordato dove la risposta è stata negativa, e lo sarebbe tuttora (art. 85 e 85a LEF). Nella presente fattispecie la ricorrente chiede invece la “cancellazione” delle esecuzioni antecedenti la moratoria concordataria, nel senso del diritto dei terzi alla loro conoscenza.

                                         Nelle sue osservazioni al ricorso l’Ufficio rinvia in modo pertinente alla sentenza del Tribunale federale DTF 129 III 284 e segg. con la quale è stato stabilito che una pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai terzi ai sensi dell’art. 8a LEF, a meno che il creditore abbia esplicitamente ritirato l’esecuzione. Questa Camera non ha motivo per scostarsi da questa giurisprudenza.

4.Si pone tuttavia il problema, non discusso né dalla ricorrente né dall’Ufficio, di sapere se il diritto all’informazione non sia da considerare perento ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF, e ciò in quanto il termine quinquennale indicato dalla norma è in concreto ampiamente trascorso, il concordato essendo stato omologato con sentenza 13 settembre 1994 (così come accertato d’ufficio).

Al proposito questa Camera ha recentemente avuto modo di precisare che per “chiusura del procedimento” ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF, si deve intendere una chiusura formale (cfr. Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 30 ad art. 8a) poiché una tale decisione coincide allora con il “risultato dell’esecuzione”, che –in particolare- l’Ufficio deve accertare nella colonna 20 del registro delle esecuzioni mediante l’indicazione di una delle iniziali prescritte all’art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 60 ad art. 8a; CEF 12 gennaio 2005 [15.04.186], cons. 3.3). D’altra parte, il Tribunale federale ha esplicitamente precisato che l’estinzione delle procedure esecutive incluse nel concordato (art. 311 LEF) deve essere menzionata nel registro delle esecuzioni, con l’indicazione della lettera “E” (DTF 129 III 287, cons. 3.4). In questa ipotesi, il termine quinquennale di cui all’art. 8a cpv. 4 LEF, per le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria, comincia a decorrere dall’omologazione del concordato.

                                         Nel caso concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se per la determinazione dell’inizio del termine quinquennale è decisiva la data della sentenza di omologazione (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 17 i.f. ad art. 295 et n. 14 s. ad art. 308; Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 6 ad art. 311) oppure la data della sua pubblicazione (cfr. art. 308 cpv. 2 LEF; D. Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 801 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 1997/ 2001, n. 10 ad art. 308 ; Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 297 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 83 ad § 55), poiché in entrambe le ipotesi risultano comunque trascorsi più di 5 anni. Ne consegue che le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria, avvenuta il 20 gennaio 1994, non devono più essere comunicate ai terzi (cfr. art. 311 LEF; Gilliéron, op. cit., vol. IV, n. 11 ad art. 297, con rif.; Vollmar, op. cit., n. 3 ad art. 297 con rif.), ritenuto che risulterebbero nulle eventuali esecuzioni promosse tra la concessione della moratoria concordataria e l’omologazione del concordato, qualora non riferite a un credito da collocare in prima classe o garantito da pegno immobiliare (cfr. art. 297 cpv. 1 e 2, e 311 LEF).

5.Le ultime due esecuzioni (n. __________ e __________) figuranti nell’estratto prodotto dalla ricorrente, la cui “cancellazione” è pure richiesta, sono state promosse dopo l’omologazione del concordato (il 4 ottobre 1994, rispettivamente il 2 novembre 2001), escludendosi in tal modo l’applicabilità dell’art. 311 LEF

                                         Per quanto concerne l’esecuzione n. __________, l’Ufficio dovrà determinare se il termine di perenzione di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF è o no trascorso (secondo le modalità esposte nella sentenza 2 febbraio 2005 di questa Camera di cui all’inc. 15.05.3) e, in caso di risposta positiva, stabilire se -aggiungendovi il termine di perenzione quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF- l’esecuzione deve o no continuare ad essere comunicata ai terzi.

                                         Quanto all’esecuzione n. __________, l’applicabilità dell’art. 8a cpv. 4 LEF è esclusa, siccome sono comunque trascorsi meno di 5 anni dalla notifica del precetto esecutivo. Certo, la ricorrente pretende che sul credito in questione sarebbe stata raggiunta una transazione giudiziale a proposito della quale non ha tuttavia prodotto nulla. Pertanto la decisione di reiezione dell’Ufficio va confermata.

6.Il ricorso va così parzialmente accolto, nel senso che le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ non devono più essere comunicate ai terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF (e non cancellate come richiesto dalla ricorrente), mentre per l’esecuzione n. __________ l’Ufficio deve procedere come disposto al considerando 6. La decisione dell’Ufficio va invece confermata per quanto concerne l’esecuzione n. __________.

                                         Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                         La presente decisione non viene comunicata ai procedenti, in quanto l’art. 8a LEF non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale.

Richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 88, 311 LEF; 10 Rform; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 10 gennaio 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, le esecuzioni n. __________, __________, __________ dirette contro RI 1 non devono più essere comunicate ai terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF.

                               1.2.   L’CO 1 si determinerà sulla domanda tendente a non più comunicare ai terzi l’esecuzione n. __________ conformemente a quanto disposto al considerando 6.

                               1.3.   La decisione dell’CO 1 è confermata per quanto concerne l’esecuzione n. __________.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione all’__________ RA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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