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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2005 15.2005.32

29 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·892 parole·~4 min·1

Riassunto

partecipazione al pignoramento

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.32

Lugano 29 aprile 2005 FP/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

  contro  

l’operato dell’

CO 1   

nell’esecuzione n__________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 PI 1    (Ucraina) rappr. dall’  RA 2    PI 2     rappr. da RA 3   

viste le osservazioni:

7 aprile 2005 di PI 1;

7 aprile 2005 PI 2;

12 aprile 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che a seguito del decreto di sequestro 8 marzo 2005 della Pretura di __________, emesso su istanza di PI 2, l’CO 1 sequestrava il medesimo giorno, presso la banca Raiffeisen di __________, il conto n.16781.30 intestato a PI 1;

                                         che il sequestro veniva convalidato con domanda di esecuzione del 14 marzo 2005 ed il relativo precetto n. __________ veniva notificato il 16 marzo 2005;

                                         che in data 25 marzo 2005 il creditore chiedeva il proseguimento dell’esecuzione;

                                         che a seguito di un precedente sequestro del 13 aprile 2004 e del relativo pignoramento provvisorio 12 agosto 2004 nell’esecuzione n. __________ promossa dal creditore RI 1, l’CO 1 estendeva la partecipazione al pignoramento ai sensi dell’art. 281 LEF al creditore PI 2, notificando alle parti il verbale di pignoramento 10 marzo 2005;

                                         che con ricorso 24 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro la partecipazione del creditore PI 2 al pignoramento dei beni della debitrice, sostenendo che l’CO 1, ammettendo il nuovo creditore sequestrante a sette mesi dal pignoramento precedente, abbia erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 281 LEF;

                                         che delle osservazioni di PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che secondo l'art. 281 cpv. 1 LEF, il creditore sequestrante partecipa d'ufficio a titolo provvisorio al pignoramento dei beni sequestrati eseguito a favore di un altro creditore dopo l'emanazione del decreto di sequestro; a contrario, il sequestrante non partecipa al pignoramento eseguito a favore di un altro creditore prima del sequestro, a meno che abbia promosso esecuzione a convalida del sequestro e sia in grado di richiedere la sua prosecuzione nel termine di 30 giorni dell'art. 110 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 130 III 662 s., cons. 1);

                                         che né la legge, né la giurisprudenza e nemmeno la dottrina precisano se la regola dell'art. 281 cpv. 1 LEF, così come il suo corollario negativo, si applicano solo al pignoramento definitivo o anche al pignoramento provvisorio dei beni sequestrati;

                                         che già a causa di questo silenzio si potrebbe pensare che l'art. 281 LEF valga per i due tipi di pignoramento;

                                         che d'altronde, il pignoramento provvisorio ha, nei confronti del debitore e dei terzi, gli stessi effetti del pignoramento definitivo, a parte il fatto che il creditore non può chiedere la realizzazione prima che il suo pignoramento sia diventato definitivo (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 9 ad art. 83);

                                         che anche l'esecuzione di un pignoramento provvisorio fa decorrere il termine di partecipazione dell'art. 110 LEF (cfr. Ingrid Jent–Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 5 ad art. 110);

                                         che ciò significa che un altro creditore, qualora chieda il pignoramento (a titolo definitivo o provvisorio) degli stessi beni più di 30 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento provvisorio non partecipa al gruppo del primo creditore, anche se il (primo) pignoramento provvisorio diventa definitivo solo più tardi;

                                         che in altri termini, la data alla quale il pignoramento provvisorio diventa definitivo è irrilevante relativamente alla questione della partecipazione;

                                         che la data dell'esecuzione di un pignoramento (definitivo o provvisorio) eseguito senza la presenza dell'escusso è quella della notifica del verbale di pignoramento (DTF 130 III 663 s., cons 1.2);

                                         che l'unica possibilità per il sequestrante di partecipare al gruppo dell'altro creditore è di riuscire, nell'esecuzione a convalida del sequestro, a chiedere il pignoramento (provvisorio o definitivo) entro 30 giorni dall'esecuzione del (primo) pignoramento provvisorio (art. 110 cpv. 1 LEF);

                                         che nel caso in esame tra il primo pignoramento provvisorio ottenuto dal ricorrente in data 12 agosto 2004 e il pignoramento a favore di PI 2, datato 10 marzo 2005, sono trascorsi quasi sette mesi e di conseguenza il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 110 LEF non risulta rispettato;

                                         che il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1 deve quindi essere annullato, non potendo PI 2 partecipare al medesimo gruppo di pignoramento del ricorrente;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 83, 110 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 24 marzo 2005 di RI 1, ), è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è annullato il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. RA 1, ;

                                                                   – RA 3 .

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario