Incarto n. 15.2005.2
Lugano 19 gennaio 2005 /PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla Camera il 10 gennaio 2005) dell’
RI 1 rappr. daRA 1 patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1 rappr. da PA 2 procedura concernente anche PI 2 PI 3 rappr. da RA 2
viste le osservazioni:
23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;
4 gennaio 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che lRI 1 procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;
che, non avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752 dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento dell’esecuzione;
che non avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);
che dopo un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000, comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);
che con ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;
che il ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;
che delle osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo;
che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);
che l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);
che giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;
che nel caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza contestazioni;
che la domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;
che quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto 1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e comunque non è stato impugnato;
che da ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento comprendente i fondi part. __________ part. __________ part. __________, part__________, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della realizzazione di tali beni;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – avv. PA 1,
PA 2,;
– avv. RA 2,
Comunicazione all’CO 1,
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario