Incarto n. 15.2005.19
Lugano 2 marzo 2005/PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
PI 1 PI 2 PI 3 entrambi rappr. dal RA 1 PI 4 rappr. dal RA 3
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti;
che con esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI 1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti;
che, con precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005), l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di tenere tutti gli atti in sospeso;
che ora ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure, verosimilmente già concluse;
che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che per gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata;
che nel caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso;
che gli atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF;
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile.
2. Gli atti vengono retrocessi all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1;
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: –RI 1,
– PI 1, ;
- RA 1, ;
- RA 3,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario