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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.03.2005 15.2005.19

2 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·577 parole·~3 min·1

Riassunto

sospesnsione dell'esecuzione

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.19

Lugano 2 marzo 2005/PF/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’

CO 1   

nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da

PI 1   PI 2    PI 3    entrambi rappr. dal RA 1  PI 4    rappr. dal RA 3   

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti;

                                         che con esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI 1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti;

                                         che, con precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005), l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di tenere tutti gli atti in sospeso;

                                         che ora ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure, verosimilmente già concluse;

                                         che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

                                         che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

                                         che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

                                         che per gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata;

                                         che nel caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso;

                                         che gli atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF;

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile.

                                   2.   Gli atti vengono retrocessi all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1;

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.   Intimazione a:  –RI 1,

                                                                 –     PI 1, ;

-          RA 1, ;

-          RA 3,

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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