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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2006 15.2005.144

24 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·873 parole·~4 min·1

Riassunto

Rigetto dell'opposizione. Incompetenza territoriale. Annullabilità.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.144

Lugano 24 aprile 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2005 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emanazione dell’avviso di pignoramento 30 novembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1   rappr. da: RA 1   

viste le osservazioni 19 dicembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il ricorrente contesta l’emissione dell’avviso di pignoramento perché, interposta opposizione, essa non sarebbe stata rigettata dal giudice territorialmente competente, ossia dal giudice di pace del Circolo di __________, ma da quello del Circolo di __________, davanti al quale egli non è comparso.

                                   2.   Sennonché, in quanto rivolta contro la decisione di rigetto dell'opposizione, la contestazione è tardiva. Il ricorrente avrebbe infatti semmai dovuto impugnare quella sentenza con un ricorso per cassazione al Tribunale d’appello, segnatamente alla Camera di cassazione civile, nel termine di 10 giorni dalla notifica della stessa (cfr. art. 17 e 22 LALEF). In concreto, dal momento che la notifica è avvenuta l’11 giugno 2005 (cfr. scritto 31 marzo 2006 della Posta e l’allegata ricevuta di ritiro firmata da RI 1), il presente ricorso, datato 6 dicembre 2005, oltre che non indirizzato all’autorità competente, è chiaramente tardivo.

                                   3.   D'altra parte, la sentenza 7 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano, fosse anche errata quanto alla competenza territoriale, non sarebbe inficiata di una tale nullità da dover essere rilevata in ogni tempo, ossia prescindendo dalla tempestività dell'impugnazione. Infatti, il diritto federale -in materia di rigetto dell'opposizione- si limita a indicare i criteri che reggono quell'atto esecutivo (art. 80 - 82 LEF), a demandarne la decisione all'autorità giudiziaria del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), a indicare i criteri cardine della procedura, segnatamente il rispetto del diritto delle parti di essere sentite (art. 84 cpv. 2 LEF) e a imporre ai Cantoni l'emanazione di norme disciplinanti la procedura sommaria in materia di opposizione (art. 25, n. 2 lett. a LEF). In altre parole, i Cantoni sono autonomi -sempre con riferimento a queste vertenze- a livello di organizzazione giudiziaria e di norme processuali (Engler, in Comm. di Basilea, art. 25 LEF, N. 2 e 9). Seguendo tale dettato il nostro Cantone ha emanato in particolare la Legge cantonale di applicazione della LEF (LALEF) che -in merito alla questione in esame- designa le autorità giudiziarie competenti (art. 14, 15 e 16), stabilisce la possibilità dell'impugnazione della decisioni di rigetto dell'opposizione (art. 22 LALEF) e indica le autorità di seconda istanza (art. 17 e 18 LALEF), rinviando peraltro al CPC quale diritto suppletorio (art. 25 LALEF). E' quindi il diritto cantonale che stabilisce, fosse dato un caso di nullità, la via processuale per avvalersene, concretamente imponendo che l'eccezione venga proposta nei limiti e secondo le forme stabilite per l'appello o per il ricorso per cassazione, qualora quei rimedi siano previsti nella procedura specifica (art. 146 CPC). Va osservato inoltre che l'invocazione della nullità al di fuori del citato ambito procedurale (in sé irricevibile) può essere accolta o rilevata in via del tutto eccezionale ed è riservata a casi particolarmente gravi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 146, m. 2; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 146, m. 4). Quanto poi al concetto di nullità delle decisioni, prevista dal diritto esecutivo federale (art. 22 LEF), esso è circoscritto ai casi di violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. Al proposito, ossia con riferimento a procedure giudiziarie, il Tribunale federale ha fatto anche l'esempio dell'escusso che non abbia ricevuto né la citazione all’udienza né la sentenza di rigetto dell’opposizione, ma -a conferma di quanto testé indicato- ha rinviato al diritto cantonale in particolare per verificare l'esistenza di rimedi di diritto che permettessero di impugnare la decisione scorretta (DTF 102 III 137).

                                   4.   Se invece si volesse considerare il ricorso – ai sensi dell'art. 17 LEF – unicamente rivolto contro l'avviso di pignoramento, sarebbe bensì tempestivo, ma dovrebbe comunque essere respinto dal momento che la sua motivazione -come detto- attiene nella sostanza all'irritualità della procedura di rigetto dell'opposizione.

                                         A scanso di equivoci, va ricordato che l’CO 1, che ha giurisdizione sull’intero Distretto __________, era territorialmente competente per emettere l’avviso di pignoramento impugnato (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF).

                                   5.   Il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 6 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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