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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2006 15.2005.137

22 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·695 parole·~3 min·4

Riassunto

Notifica di atto esecutivo a persona giuridica. Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.137

Lugano 22 febbraio 2006 EC/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7/9 dicembre 2005 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n__________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappr. da: RA 1  

in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni 9 gennaio 2006 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                           A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 30 novembre 2005 l’CO 1 ha emesso, su richiesta PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 4'089.-- oltre accessori.

                                                 L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 1. dicembre 2005.

                                          B.   Con tempestivo ricorso 7/9 dicembre 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento, atteso che:

                                                 -    “in data 21 ottobre il socio signor __________ della RI 1, __________, ritira il precetto n. __________ senza fare opposizione e senza comunicarlo all’altro socio signor __________”;

                                                 -    “in data 1. dicembre il socio __________ ritira la comminatoria di fallimento e in quel momento viene a conoscenza dell’esecuzione”;

                                                 -    “la fattura del creditore PI 1 è stata emessa in data 24 dicembre 2004 ed il debitore è la __________ di __________ che non ha niente a che vedere con la RI 1”.

                                          C.   Delle osservazioni 9 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:                         1.    In via preliminare va evidenziato che se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Essendo la RI 1 una società a garanzia limitata, in concreto il PE è stato correttamente notificato a __________ socio e gerente della stessa con diritto di firma individuale.

                                         2.     Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                                 –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione     ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                 –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                 –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                                 –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                                 –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                          3.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                          4.    La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del credito della procedente nei suoi confronti. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

                                          5.    Il ricorso 7/9 dicembre 2005 di RI 1 è respinto.

                                                 Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 65 cpv. 1 n. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                     1.    Il ricorso 7/9 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - RA 1, .__________.

                                                 Comunicazione all'CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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