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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.01.2006 15.2005.123

18 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·821 parole·~4 min·4

Riassunto

Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.

Testo integrale

Incarto n. 15.2005.123

Lugano 18 gennaio 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 novembre 2005 di

 RI 1  rappr. dall¿  RA 1   

contro  

l¿operato dell¿CO 1 nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

PI 2, __________ PI 3,__________ PI 4, __________ (I) tutti rappr. dall¿avv. PA 1, __________  

viste le osservazioni 24 novembre 2005 dei resistenti nonché 8 e 24 novembre 2005 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 2 novembre 2005, RI 1, rappresentata dal marito, ha chiesto al caposervizio CO 1 la sospensione immediata delle procedure esecutive n° __________ e __________, richiesta che è stata considerata quale ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF. Preannunciando l¿inoltro di una denuncia penale contro detto funzionario e contro il cursore __________ ¿ denuncia apparentemente inoltrata lo stesso giorno e integrata successivamente con un¿¿aggiunta di complemento¿ dell¿8 novembre ¿, la ricorrente ha contestato la stima, ritenuta ¿illegale¿, del valore degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione, iscritti nell¿inventario n° __________, poi convalidato con l¿esecuzione n° __________. La ricorrente ha inoltre allegato una violazione dell¿art. 95 cpv. 2 LEF, nel senso che l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, avrebbe pignorato un suo fondo situato a __________, mentre il valore dell¿inventario __________ sarebbe sufficiente a coprire tutti i crediti dedotti sia nell¿esecuzione n° __________ che nell¿esecuzione n° __________. I funzionari dell¿CO 1 avrebbero inoltre omesso di prendere in considerazione una garanzia bancaria di fr. 5'000.-- rilasciata dall¿escussa ai procedenti nonché un credito di fr. 5'293,10 che essa vanta contro gli escutenti per il rimborso di spese accessorie pagate in eccesso.

                                         Il 5 novembre 2005, la ricorrente ha trasmesso a questa Camera il suo scritto 2 novembre, con alcune spiegazioni supplementari.

                                         Con ordinanza 10 novembre 2005, al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo.

                                         Sempre il 10 novembre, la ricorrente ha nuovamente presentato ricorso contro l¿operato dell¿CO 1, chiedendo di voler ¿sospendere con effetto immediato la procedura esecutiva, limitatamente all¿immobile mapp. __________¿ di sua proprietà fino all¿emanazione della sentenza pretorile in una causa da lei promossa contro i procedenti (inc. __________) e di dare avvio a un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________ per un¿asserita violazione del segreto d¿ufficio.

                                         Con ordinanza 14 novembre 2005, il presidente di questa Camera ha confermato l¿ordinanza 10 novembre.

                                   2.   La censura relativa alla stima dell¿inventario, oltre che tardiva, è già stata risolta da questa Camera in senso sfavorevole alla ricorrente con decisione 2 giugno 2005 (inc. [15.05.47/57]). Questa sentenza è diventata definitiva poiché non è stata impugnata davanti al Tribunale federale. La stima non può pertanto più essere rimessa in discussione.

                                   3.   La censura fondata sull¿art. 95 LEF è prematura. Infatti, al momento della presentazione del ricorso, l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, non aveva ancora proceduto all¿esecuzione del pignoramento, fissato per il 16 novembre 2005 ed effettivamente eseguito in tale data.

                                   4.   La domanda di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________ non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull¿apertura di una procedura disciplinare è riservata all¿autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

                                         D¿altronde, per quanto concerne lo scritto 10 gennaio 2006 della ricorrente, al di là della questione della sua ricevibilità formale, occorre ricordare che le questioni di responsabilità ai sensi dell¿art. 5 LEF sono di esclusiva competenza dell¿autorità giudiziaria e non dell¿autorità di vigilanza (cfr. CEF 2 aprile 2003 [15.03.60]). Inoltre, le censure relative a questioni di responsabilità degli organi di esecuzione forzata non possono essere oggetto di un ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad n. 2.2.4, con rif., Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17).

                                   5.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 5, 17, 20a, 95 LEF; 11 cpv. 4 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 2 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  ¿ arch. RA 1, __________;

                                                                   ¿ avv. PA 1, __________.

                                          Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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