Incarto n. 15.2005.108
Lugano 20 gennaio 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso/istanza 23 settembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 13 settembre 2005, con la quale sono stati intimati alla Commissione tutoria regionale __________ gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni promosse contro il ricorrente dallo
__________, __________ rappr. dall’__________, __________ (es. __________) e dal __________, __________ (es. __________, __________ e __________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 7 gennaio 2004, l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n° __________, __________ e __________. Il pignoramento della rendita di RI 1 è stato eseguito il 1° marzo 2004.
B. Con sentenza 8 luglio 2004 (inc. 15.04.54), questa Camera ha annullato il pignoramento, invitando l’CO 1 a fissargli un breve termine, ai sensi dell’art. 61 LEF, per nominarsi un rappresentante, e sussidiariamente, qualora dal profilo medico egli non fosse nemmeno stato in grado di sceglierselo (ciò che non appariva comunque essere il caso), per segnalare il caso all’autorità tutoria affinché gli nominasse un tutore o un curatore.
C. Il 29 settembre 2004, l’CO 1 ha sospeso le esecuzioni a carico di RI 1 ai sensi dell’art. 61 LEF fino al 30 ottobre 2004, onde permettergli di richiedere la nomina di un curatore o di un tutore.
Il 13 ottobre, il procedente ha ritirato l’esecuzione n° __________ (nonché l’esecuzione n° __________) e ha nel contempo presentato una nuova domanda (esecuzione n° __________), vertente sugli stessi crediti di quelli oggetto delle esecuzioni ritirate.
D. Il 21 febbraio 2005, nelle esecuzioni n° __________ e __________, l’Ufficio ha pignorato la rendita dell’escusso, pari a fr. 4'360.--mesile, a concorrenza di fr. 725.--. Questi si è però rifiutato di firmare il verbale di pignoramento.
E. Il 3 marzo 2005, l’CO 1, facendo riferimento a minacce formulate dall’escusso, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito CTR) di designargli urgentemente un tutore o un curatore.
F. Il 7 marzo 2005, l’Ufficio ha nuovamente sospeso le esecuzioni a carico di RI 1 ai sensi dell’art. 61 LEF fino al 2 maggio 2005, sempre per permettergli “di richiedere la nomina di un curatore o di un tutore”.
G. Il 22 giugno 2005, l’Ufficio ha emesso 4 avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________, che sono state notificate alla CTR e in copia a RI 1. Il 25 luglio, la CTR ha comunicato all’Ufficio di aver trasmesso gli atti esecutivi al debitore e di così ritenersi esonerata di presenziare all’esecuzione del pignoramento. Il 2 agosto, RI 1 ha ritornato gli avvisi di pignoramento all’Ufficio, ritenendo che non fosse compito della CTR notificargli atti esecutivi. Il 5 agosto, il capo del Servizio psico-sociale, dott. __________, ha trasmesso all’Ufficio uno scritto del suo paziente RI 1, con cui chiedeva la sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla fine del mese per motivi medici, unitamente a un certificato medico del dott. __________.
H. Il 9 agosto 2005, l’Ufficio ha comunicato al dott. __________ di aver posticipato il pignoramento al 5 settembre 2005. Il 29 agosto, quest’ultimo ha informato l’Ufficio di non rappresentare RI 1 e ha attestato l’impossibilità di quest’ultimo a presenziare all’“incontro del 9.09.2005” (recte: il pignoramento del 5 settembre 2005).
I. Il 13 settembre 2005, l’Ufficio ha emesso 4 nuovi avvisi di pignoramento, che sono stati notificati alla CTR in virtù dell’art. 68c LEF, con copia per conoscenza a RI 1, al Servizio psico-sociale e ai creditori.
L. Il 21 settembre 2005, la CTR ha istituito a favore di RI 1 una curatela in applicazione dell’art. 392 n. 1 CC, limitata alla sua rappresentanza nelle procedure esecutive n° __________, __________, __________ e __________, e ha nominato quale curatore il signor __________ (ris. n° __________).
M. Il 23 settembre 2005, RI 1 ha ricorso contro la decisione 13 settembre 2005 dell’CO 1 di notificare gli avvisi di pignoramento alla CTR, in quanto “manifestamente inopportuna” visto il precedente rifiuto espresso dalla medesima Commissione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione delle procedure fino alla risoluzione dei due gravami inoltrati contro la risoluzione n° __________ della CTR, e che venisse ordinata un’ispezione interna a cura dell’CO 1 nonché la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF.
considerando
in diritto:
1. La curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 n. 1 LEF non ha influsso sulla capacità del curatelato (cfr. art. 417 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed., Berna 2001, n. 1133). RI 1 è quindi legittimato a ricorrere anche dopo che gli è stato nominato un curatore. Il ricorso è d’altronde tempestivo.
2. Secondo il testo dell’art. 68c cpv. 1 LEF, “se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si notificano all’autorità tutoria competente”. Questa norma, come quella dell’art. 68d LEF, si riferisce anche alla comunicazione degli avvisi di pignoramento (cfr. Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 68c e n. 8 ad art. 68d; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 68c e n. 3 ad art. 68d).
2.1. L’art. 68c cpv. 1 LEF non è direttamente applicabile alla notifica di atti esecutivi a debitori ai quali è stato nominato un curatore (ai sensi degli art. 392 a 394 CC) o ai quali si dovrebbe nominare un curatore, perché tale notifica è retta dalla norma speciale dell’art. 68d n. 2 LEF. Ma l’art. 68c cpv. 1, 2° periodo LEF non è nemmeno applicabile per analogia ai debitori posti sotto curatela, poiché, contrariamente ai minorenni e agli interdetti, essi godono del pieno esercizio dei diritti civili (cfr. supra cons. 1 e FF 1991 III 42 s. e 44 ad n. 202.6), di modo che gli atti esecutivi possono validamente essere notificati loro anche nell’ipotesi in cui la curatela non è ancora stata istituita benché ne fossero riuniti i presupposti. La doppia notifica – al debitore e al curatore – è infatti prescritta solo dopo che l’ufficio ha avuto conoscenza dell’esistenza della curatela, o tramite la domanda di esecuzione (alla voce “rappresentante”) oppure tramite pubblicazione (art. 397 cpv. 2 CC) o comunicazione (art. 397 cpv. 3 CC) della misura tutelare (art. 68d LEF; cfr. FF 1991 III 44; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 68d; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 15 ad art. 68d).
2.2. Nel caso concreto, l’CO 1 si è richiamato all’art. 68c LEF per notificare gli avvisi di pignoramento alla CTR. Viste le considerazioni espresse al considerando precedente, il provvedimento potrebbe essere tutelato solo se l’Ufficio avesse potuto legittimamente considerare che i presupposti per l’istituzione di una tutela fossero adempiuti. Orbene, si può dedurre dalla comunicazione 25 luglio 2005 della CTR relativa alla trasmissione al ricorrente degli avvisi di pignoramento del 22 giugno 2005 (cfr. supra ad G) che questa autorità, già a quel momento, non ipotizzava la messa sotto tutela del ricorrente bensì, come si è poi avverato il 21 settembre 2005, l’istituzione di una curatela. In quanto irriti, sia la decisione di notificare gli atti di pignoramento alla CTR che questi stessi atti devono essere annullati. Non è infatti data la prova che il ricorrente abbia ricevuto personalmente gli avvisi di pignoramento. Questi dovranno essere nuovamente emessi e notificati a RI 1 così come al suo nuovo curatore (art. 68d n. 2 LEF).
3. La richiesta di sospensione delle procedure esecutive fino alla risoluzione dei due gravami inoltrati contro la risoluzione n° 359 della CTR è irricevibile, perché deve essere sottoposta dapprima all’Ufficio.
4. Le parti di una procedura esecutiva non hanno il diritto di chiedere l’avvio di un’ispezione ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF, dal momento che tale decisione è riservata all’autorità di vigilanza. L’ispezione verte del resto sull’amministrazione generale dell’Ufficio e non su casi particolari, sicché, in tal contesto, è esclusa la fissazione dell’udienza richiesta dal ricorrente, e ciò quand’anche si volesse considerare l’istanza quale segnalazione disciplinare, poiché il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
5. Il ricorso va quindi accolto mentre le istanze di cui ai considerandi 3 e 4 sono irricevibili.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 68c, 68d, 90 LEF, art. 10, 11 LALEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 23 settembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza sono annullati gli avvisi di pignoramento emessi il 13 settembre 2005 nelle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________.
2. Le istanze 23 settembre 2005 di RI 1 tendenti alla sospensione delle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________ e all’avvio di un’ispezione interna dell’CO 1 sono irricevibili.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
– RI 1, __________, __________ __________;
– __________, __________ (curatore)
– __________, __________;
– __________, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario