Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2004 15.2004.81

22 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·719 parole·~4 min·1

Riassunto

spese fallimentari ex art. 169 LEF

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.81

Lugano 22 ottobre 2004 EC/sc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di

RI1   

  contro  

l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della

PI1      

e meglio in tema di spese fallimentari;

viste le osservazioni 26 aprile 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

            che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________, su istanza 15 gennaio 2004 di RI1 il 19 febbraio 2004 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della PI1, __________;

                                             che al dispositivo n. 2. del decreto di fallimento, la creditrice è stata avvertita che essa è responsabile delle spese fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o sino alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 169 LEF);

                                             che nello stesso decreto è stato chiaramente indicato, che a semplice richiesta dell’CO1, la parte istante è tenuta a versare a quest’ultimo un importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo spese;

                                             che dall’interrogatorio del socio gerente della fallita, avvenuto il 19 febbraio 2004 è emerso che la società non dispone di alcuna posta di attivo;

                                             che pertanto, così richiesto dall’ufficio, con decreto __________ marzo 2004 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo;

                                             che il __________ marzo 2004 l’ufficio ha pubblicato sul FUC e sul FUSC l’apertura del fallimento e la sospensione della procedura, avvertendo che la procedura di liquidazione sarà definitivamente chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro dieci giorni dalla pubblicazione, anticipando l’importo di fr. 3'000.-- a garanzia delle spese;

                                             che con provvedimento 13 aprile 2004 l’CO1 ha comunicato alla ricorrente che la procedura di liquidazione è stata chiusa per mancanza di attivi in quanto nessun creditore ha anticipato l’importo richiesto per la sua continuazione;

                                             che contestualmente a tale comunicazione, l’ufficio ha pure richiesto a RI1 il versamento, nel termine di dieci giorni, dell’importo di fr. 539.60, corrispondente “alle spese occorse fino alla sospensione della procedura per l’accertamento dell’attivo, per le pubblicazioni e per le istanze alla Pretura”;

                                             che con tempestivo ricorso 15 aprile 2004 RI1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 13 aprile 2004, atteso che:

                                             -    l’importo di fr. 539.60 risulta eccessivo rispetto al credito in esecuzione di fr. 2'000.--;

                                             -    le spese a carico del richiedente devono essere compatibili con l’entità del credito;

                                             -    “è dovere informare il creditore che il costo dell’operazione è altissimo”;

                                             che con osservazioni 26 aprile 2004 l’CO1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;

                                             che in base all’art. 169 cpv. 1 LEF chi presenta domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori;

                                             che, sebbene possa apparire insoddisfacente che un creditore che richiede il fallimento per un credito di poco conto debba corrispondere spese analoghe a quelle che pagherebbe un creditore al beneficio di un credito di notevole importanza, tale risultato si giustifica perché determinante nella commisurazione delle spese del fallimento conteggiate dall’ufficio risulta essere il lavoro effettivo svolto e le spese effettive sostenute, che all’evidenza non dipendono dall’ammontare del credito in esecuzione;

                                             che la creditrice, a differenza di quanto allegato nell’atto ricorsuale, è stata informata già all’inizio della procedura fallimentare, e più precisamente dal Pretore (cfr. dispositivo n. 2 del decreto di fallimento), che essa, su semplice richiesta dell’Ufficio avrebbe dovuto versare a quest’ultimo un importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo delle spese;

                                             che pertanto il ricorso è respinto;

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 169 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 15 aprile 2004 della RI1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - RI1, __________.

                                         Comunicazione CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2004.81 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2004 15.2004.81 — Swissrulings