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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2004 15.2004.59

15 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·340 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.59

Lugano 15 giugno 2004 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 marzo 2004 di

  RI1  rappr. dall'__________,  RA1 __________  

  contro  

l’operato dell’CO1 e meglio contro la decisione 3 marzo 2004 di reiezione della richiesta del ricorrente tendente alla revoca del pignoramento provvisorio ex art. 39 CL n. __________ eseguito a domanda di

1. PI1   2. PI2   entrambe rappr. dall'  RA2   

preso atto che con decreto 11 maggio 2004, il Presidente della I Corte civile del Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso inoltrato dalle società qui resistenti contro la sentenza 25 febbraio 2004 della II Camera civile del Tribunale d'appello;

atteso che ciò rende di fatto privo di oggetto il ricorso in esame, siccome a prescindere dalla validità dell'operato dell'Ufficio, questo non è più ora abilitato a liberare i beni pignorati;

considerato come la procedura sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), come peraltro chiesto dallo stesso ricorrente (scritto del 27 maggio 2004);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 9 marzo 2004 dell'__________ __________ RI1, __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________ __________, studio legale RA1, __________;

                                         - __________ __________ RA2, __________.

                                         Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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