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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.05.2004 15.2004.36

25 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·730 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.36

Lugano 25 maggio 2004 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2004 di

RI1 rappr. dall' RA1 __________  

  contro  

l’operato dell’CO1 e meglio contro l'avviso d'incanto 12 febbraio 2004 comunicato alla ricorrente nell'esecuzione n. __________ promossa contro di essa da

PI1 rappr. dall' RA2  

viste le osservazioni 18 marzo 2004 della procedente e 22 marzo 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che l'avviso d'incanto oggetto del ricorso è apparso sul Foglio ufficiale (__________) del __________, con l'indicazione che l'8 marzo 2004 si sarebbe tenuta l'asta di "un arredamento completo stabile (bar, cucina, 9 camere e vani diversi), attrezzatura e accessori composto da ca. 300 pezzi, come a distinta visibile presso lo scrivente Ufficio";

                                         che la ricorrente, che gestisce un esercizio pubblico a __________ nei locali affittatile dalla procedente, si aggrava contro la vendita di siffatto arredamento, asseverando che l'inventario allestito dall'Ufficio dall'11 al 19 giugno 2002 non ha più validità alcuna, siccome nella notte del __________ 2003 è scoppiato un incendio che ha reso i locali temporaneamente inagibili e provocato ai mobili danni irreparabili;

                                         che la ricorrente afferma che trattative sarebbero in corso con le assicurazioni e che il nuovo mobilio non sarebbe stato consegnato che in parte;

                                         che da informazioni assunte da questa Camera risulta invece che i danni al mobilio non siano ancora stati notificati in modo circostanziato all'assicurazione;

                                         che il 27 febbraio 2004, l'Ufficio, saputo dell'incendio solo con il ricorso, ha proceduto al completamento del verbale d'inventario, indicando che la metà dell'arredamento menzionato alla posizione n. 66, ossia quello delle 4 camere del primo piano, era rimasto bruciato;

                                         che l'Ufficio, il quale provvede alla gestione coatta dell'immobile in cui si trova l'esercizio pubblico – in quanto il creditore ipotecario ne ha chiesto la realizzazione –, ha immediatamente provveduto a notificare all'assicuratore il pignoramento delle pretese assicurative dell'escussa;

                                         che, in queste condizioni, l'avviso d'incanto impugnato – se non fosse diventato privo d'oggetto siccome per l'effetto sospensivo conferito al ricorso l'asta non ha potuto aver luogo l'8 marzo 2004 – sarebbe dovuto essere annullato, poiché indicava beni che non si potevano più realizzare, per colpa però delle parti, le quali non avevano informato l'Ufficio dell'incendio;

                                         che l'Ufficio, dopo aver nuovamente controllato l'inventario, verificando che i beni andati distrutti non siano stati sostituiti a proprie spese dalla ricorrente, indirà una nuova asta per il mobilio inventariato ancora esistente;

                                         che l'Ufficio procederà a notificare all'assicuratore il danno al mobilio, dato che la pretesa della ricorrente contro l'assicuratore si è sostituita per surrogazione legale al mobilio andato distrutto (cfr. art. 56 LCA e 1 RPAss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 48 ad art. 96) e va pertanto realizzata quale credito (art. 100 LEF);

                                         che l'eventuale prestazione dovuta dall'assicurazione andrà distribuita a favore della procedente (oppure, se del caso, alla creditrice pignoratizia quale provento dell'immobile ai sensi dell'art. 101 RFF) e non utilizzata per sostituire i mobili andati distrutti;

                                         che i petita n. 3 e 4 dell'atto ricorsuale vanno respinti, siccome secondo gli art. 20a cpv. 1 LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF le procedure ricorsuali sono gratuite e non si può riconoscere alcuna indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 100 LEF; 56 LCA; 1 RPAss; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 26 febbraio 2004 di RI1, Lugano, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è ordinata all'CO1 la verifica del verbale d'inventario dell'11-19 giugno 2002/27 febbraio 2004 e la successiva nuova pubblicazione dell'asta.

                               1.2.   L'CO1 procederà a notificare all'assicuratore il danno al mobilio delle camere n. 1-4 del 1° piano (parte della posizione n. 66 dell'inventario) e ad incassare l'eventuale e relativa prestazione assicurativa.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – __________ __________ RA1, __________;

                                                                   – __________ __________ RA2, __________

                                          Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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