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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.02.2004 15.2004.3

19 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·579 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.3

Lugano 19 febbraio 2004 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 novembre 2003 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 5 novembre 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________  

viste le osservazioni 7 gennaio 2004 dell'UEF di __________;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 4 agosto 2003 dell'UEF di __________ la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di un suo credito. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 5 novembre 2003 l'UEF di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escussa il 10 novembre 2003.

                                  B.   Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ chiedendo l'annullamento della comminatoria di fallimento. La ricorrente ha asserito che è sua intenzione procedere alla liquidazione in breve tempo, in modo di salvaguardare gli interessi di tutti i creditori.

                                  C.   Con le sue osservazioni l'UEF di __________ ha rilevato che l'opposizione interposta al PE n. __________ è stata rigettata con sentenza dichiarata esecutiva il 30 ottobre 2003.

Considerato

In diritto:                  1.   Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                         -  l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         -  l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         -  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutoria;

                                         -  l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                   2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                   3.   La ricorrente allega una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale (cfr. narrativa fattuale sub B) e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza.

                                         La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 20 novembre 2003 della __________ va di conseguenza respinto.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 39 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 20 novembre 2003 della __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________;

                                         - __________;

                                         - UEF di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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