Incarto n. 15.2004.197
Lugano 12 gennaio 2005 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 novembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’ambito della procedura fallimentare
PI 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 16 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 14 aprile 2000 veniva dichiarato il fallimento della PI 1;
che la società RI 1 è creditrice della fallita per un importo di fr. 35'334'281.30;
che in data 7 novembre 2003 si è svolta l’asta pubblica per la vendita delle part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della fallita;
che le condizioni d’incanto prevedevano, tra l’altro, l’adempimento della convenzione 4/12 settembre 2003 stipulata tra l’CO 1 e la RI 1relativa allo smantellamento dei serbatoio ubicati sul sedime posto all’incanto;
che in data 25 ottobre 2004 veniva depositato il conto finale e lo stato di riparto del fallimento PI 1;
che con ricorso 5 novembre 2004 la RI 1si aggrava contro tale atto, postulando la sospensione della distribuzione dei dividendi fallimentari sino a conclusione dello smantellamento delle cisterne situate sul sedime posto all’incanto;
che la ricorrente rimette inoltre in discussione la convenzione stipulata con l’CO 1 il 4/12 settembre 2003, facente parte delle condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________;
che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che la ricorrente sostiene che essendo il costo di smantellamento presumibilmente superiore a fr. 30.-- al m3, come stabilito nelle condizioni d’incanto, la distribuzione del dividendo fallimentare sarebbe prematura;
che la ricorrente, pur avendo formalmente impugnato lo stato di ripartizione, solleva censure concernenti le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________;
che il gravame si rivela quindi manifestamente tardivo, essendo le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________ state inviate alla ricorrente già il 4 settembre 2003 (cfr. doc. E) e ricevute da quest’ultima almeno a far tempo dal 15 settembre 2003 (cfr. doc.F);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 5 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI 1.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario